Rigettata la richiesta della Procura contabile. Nessun danno e nessun dolo o colpa grave per gli interventi sanitari nella disciplina di oculistica. I giudici sottolineano però la “grande confusione disciplinare e amministrativa” nella materia sanitaria in Calabria
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Rigettata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di Villa dei Gerani in sede contabile. In particolare la Procura regionale della Corte dei Conti, con atto di citazione, aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno complessivamente pari a 8.818.542,41 euro in favore dell’Asp di Vibo Valentia, oltre interessi e rivalutazione. L’azione era stata promossa sulla scorta di una notizia di danno trasmessa dalla Guardia di finanza il 24 giugno 2024, emersa nell’ambito delle indagini relative ad un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. I convenuti chiamati a rispondere dalla Procura contabile erano: Villa dei Gerani Gestione srl, difesa dagli avvocati Vincenzo Trungadi e Agostino Caridà; Cesare Curatola, 81 anni, di Catanzaro, difeso dall’avvocato Antonio Fuscà; Guido Rigazzi, 75 anni, di Sortino (Sr), assistito dall’avvocato Giuseppe Arcuri; Giuseppe Euticchio, 70 anni, di Tropea, difeso dagli avvocati Giovanni Spataro, Carlo Merani e Roberto Serventi.
In particolare, secondo l’accusa, la casa di cura Villa dei Gerani Gestione srl di Vibo Valentia dal 2012 al 2022 – sebbene sprovvista degli specifici provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell’attività sanitaria e di accreditamento di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 – avrebbe reso prestazioni sanitarie chirurgiche di specialistica ambulatoriale nella disciplina di oculistica in Apa-Pac (accorpamenti di prestazioni ambulatoriali - pacchetti ambulatoriali complessi) a carico del sistema sanitario regionale (Ssr) ottenendo, in virtù di appositi accordi contrattuali stipulati annualmente con l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, un compenso complessivo di 9.149.403,81 euro. La Guardia di finanza ha quindi prospettato una ipotesi di truffa aggravata ascrivibile ai rappresentanti legali della società titolare della struttura sanitaria (Curatola da settembre 2010 al 5 agosto 2014 e Rigazzi fino al 28 aprile 2024) e censurate le condotte di Euticchio (responsabile del procedimento nonché di direttore di struttura complessa presso l’Asp di Vibo da gennaio 2012 al 30 aprile 2023), il quale aveva espresso parere di regolarità tecnica-procedurale nelle varie delibere aziendali a seguito delle quali sono stati liquidati alla struttura privata i relativi rimborsi, consentendo la remunerazione di prestazioni erogate in assenza delle prescritte autorizzazioni. Per tali fatti, la citazione della Procura contabile indicava che il giudice per le indagini preliminari di Vibo Valentia, con decreto del 15 aprile 2024, aveva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del valore di euro 9.149.403,81, corrispondente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, poi ridotto dalla sezione del Riesame 2.826.508,00 euro.
Pertanto, prospettato il nesso causale tra la condotta decettiva (che sarebbe stata agevolata dal funzionario istruttore) e la realizzazione del danno, il requirente contestava, quanto a Curatola e Rigazzi, quali amministratori della società, il dolo con volontà dell’evento dannoso, avendo proposto e sottoscritto contratti annuali con l'Asp di Vibo Valentia “dichiarando falsamente che la struttura sanitaria fosse stata debitamente autorizzata all’esercizio dell'attività sanitaria e di accreditamento con il Servizio sanitario regionale, in relazione alle prestazioni sanitarie chirurgiche di specialistica ambulatoriale complessa nella disciplina di oculistica”. Anche nei confronti di Euticchio, direttore p.t. e responsabile del procedimento presso l’Asp di Vibo Valentia, è stato contestato “il dolo (prospettato in termini di dolo eventuale) o, in subordine, la colpa gravissima, avendo espresso parere di regolarità tecnica-procedurale (e, in ogni caso, per non aver mai segnalato le gravissime carenze che infirmavano lo status della struttura sanitaria gestita dalla Villa dei Gerani srl) nelle varie delibere adottate dalla medesima Azienda sanitaria a seguito delle quali sarebbero stati liquidati indebiti rimborsi per le prestazioni chirurgiche nella suddetta disciplina specialistica”. In via principale era stato così contestato a Cesare Curatola, in solido con Villa dei Gerani Gestione Srl e Giuseppe Euticchio un danno di 1.307.179,00 euro e a Guido Rigazzi, in solido con Villa dei Gerani Gestione Srl ed Euticchio Giuseppe un danno di 7.511.363,41 euro.
Il verdetto dei giudici
I giudici contabili spiegano quindi in sentenza che a fronte di un accreditamento definitivo per determinate discipline (chirurgia generale, oculistica e ostetricia e ginecologia, oltre la specialistica per la diagnostica), in ragione della razionalizzazione disposta con gli Apa-Pac, era stato sì revocato l’accreditamento della casa di cura Villa dei Gerani srl, ma “limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e diurno individuate nel precedente D.P.G.A. n. 1/2011”. La revoca doveva quindi intendersi limitata alle acuzie in regime di ricovero ordinario o diurno e non sembra aver interessato anche gli interventi di natura ambulatoriale. In ogni caso per la Corte dei Conti, la vicenda consegna una realtà di “grande confusione disciplinare, prima ancora che amministrativa, della materia sanitaria nella regione. La diffusione di una prassi non ne determina la legittimità, ma anzi la circostanza che l’intero sistema sanitario regionale calabrese abbia operato secondo tale prassi deviante per oltre un decennio costituisce un preoccupante elemento di disorganizzazione istituzionale – avverte la Corte dei Conti – ma non elimina la responsabilità di chi ha beneficiato di erogazioni pubbliche in assenza dei requisiti di legge”. Tuttavia, la circostanza che “tutte” le case di cura abbiano tenuto tale comportamento, generando una “prassi” espressione di “disorganizzazione istituzionale”, rappresenta la dimensione “collettiva del fenomeno censurato, che ha avuto un suo avallo di legittimità dagli stessi organi di vertice, precludendo la possibilità di ravvisare il contestato elemento psicologico del dolo o della colpa grave, nei termini richiesti dalla norma”.
L’elemento soggettivo del dolo, così come prospettato dalla Procura regionale della Corte dei Conti, per i giudici contabili non può quindi essere condiviso. Per Giuseppe Euticchio, i giudici fanno quindi osservare in sentenza che lo stesso risulta estraneo al giudizio penale da cui ha preso le mosse l’azione contabile e a suo carico la Procura contabile “non offre alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la coscienza e la volontà dell'evento dannoso”. Per le stesse ragioni – vertendo sostanzialmente tutto l’elemento psicologico sull’interpretazione dei decreti nella loro sequenza temporale – la Corte dei Conti non ha ravvisato neanche il prospettato dolo in capo agli amministratori della società convenuti. Dai contratti sottoscritti “risulta chiaro come l’indicazione dell’accreditamento per l’erogazione di Apa-Pac (peraltro, espressa in termini generici e, dunque, riferita anche alla specialità di chirurgia generale che aveva avuto l’accreditamento) sia parte del contratto predisposto dall’Asp nel 2014”. Rispetto a tale dato, le argomentazioni della Procura contabile sono apparse quindi infondate. L’assenza dell’elemento soggettivo riferibile ai convenuti amministratori di Villa dei Gerani srl e alla società stessa fa quindi sì che la Corte dei Conti estenda anche a loro i medesimi profili motivazionali alla base del rigetto della domanda risarcitoria, così come prospettato dagli avvocati dei convenuti. Ma la Corte dei Conti dice anche di più in sentenza: le prestazioni, a cui l’amministrazione era tenuta nei confronti dei consociati pazienti, risulterebbero “essere state effettivamente rese” e la Procura contabile non ha rilevato o provato la mancanza di prestazioni o carenze sulla loro qualità”, profilo che incide sulla stessa esistenza di un danno attuale. Inoltre risulta in atti anche l’esito dei controlli sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale Apa-Pac, validate dalla struttura aziendale preposta. Infine, “l’utilità sanitaria ricevuta dai pazienti costituisce al contempo utilità dell’azienda sanitaria di Vibo che ha subito l’asserita deminutio patrimoniale, considerato che l’erogazione di prestazioni mediche nei confronti dei pazienti costituisce la sua attività istituzionale e la quantificazione di tale compensatio difficilmente potrebbe scostarsi dagli importi liquidati che, operando su regimi di scala, presentano un costo verosimilmente inferiore a quelli di libero mercato o, comunque, in linea con i costi che l’Asp avrebbe sostenuto ove tenuta a garantire le prestazioni effettuate in convenzione”.
Nessun danno per l’Asp, dunque, e da qui il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura contabile pari a 8.818.542,41 euro. Da ricordare, invece, che in sede penale la vicenda è approdata in udienza predibattimentale dinanzi al giudice del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli. La Procura di Vibo ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per Guido Rigazzi, legale rappresentante della clinica Villa dei Gerani, limitatamente “alle condotte consumate antecedentemente alla data del 14 maggio 2018”, e della stessa Villa dei Gerani srl. La decisione dei giudici contabili potrebbe quindi ora avere effetti anche nel giudizio penale e di certo sarà portata all’attenzione del Tribunale.

