La sentenza

«Fedele è ineleggibile», ecco le motivazioni della sentenza che apre a Talerico le porte del Consiglio regionale

I giudici di secondo grado hanno confermato quanto già stabilito dal Tribunale. Insormontabile è apparso l'incarico di dirigente regionale che l'esponente di Fi riveste alla Provincia di Catanzaro, incompatibile con la sua elezione nell'Assemblea legislativa della Calabria

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di Luana  Costa
9 febbraio 2023
13:56

La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso elettorale proposto dalla consigliera regionale, Valeria Fedele, nei confronti dell'avvocato Antonello Talerico, candidato alle scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale ma rimasto escluso dall'assemblea per uno scarto di circa mille voti dall'esponente di Forza Italia. 

Antonello Talerico (difeso dagli avvocati Jole Le Pera e Anselmo Torchia) aveva inizialmente proposto ricorso nei confronti di Valeria Fedele (difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo) per accertarne la condizione di ineleggibilità e per dichiararne la decadenza dalla carica di consigliere regionale. In primo grado, il Tribunale di Catanzaro gli aveva dato ragione ma la sentenza era stata nuovamente appellata con l'esito odierno: la Corte d'Appello ha rigettato il ricorso. In primo luogo è stato rigettata la questione di competenza giurisdizionale: «Vertendo il presente giudizio sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità, deve ritenersi che la giurisdizione spetti al giudice ordinario» sentenzia la Corte.


Nel ricorso la consigliera regionale, Valeria Fedele, aveva sostenuto l'abrogazione parziale della norma che dispone l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei «titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della Regione, della Provincia e del Comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici». Valeria Fedele riveste la carica di dirigente generale alla Provincia di Catanzaro. 

La Corte d'Appello, tuttavia, ritiene corretta l'interpretazione fornita dal primo giudice: «Alla luce di un’interpretazione letterale, logica e sistematica, deve concludersi che l’art. 2 co. 1 n. 5) L.154/1981 sia una norma attualmente vigente nella sua interezza per i soli consiglieri regionali, mentre per le altre cariche amministrative è prevista una disciplina analoga». E aggiunge: «Il legislatore, invero, nell’esercizio della sua discrezionalità politica, può stabilire, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilità volte ad assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare, nonché la primaria esigenza della autenticità della competizione».

Di conseguenza, «sono ineleggibili a consigliere regionale i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale anche sull’amministrazione della Provincia. Né può ritenersi irragionevole detta disposizione normativa per contrasto con gli artt.51 e 3 della Costituzione, posto che la Regione necessariamente comprende, sia dal punto di vista territoriale che istituzionale, Province e Comuni, mentre le Province e i Comuni, non comprendono la Regione, anche considerato che un organo della Regione che dovesse esercitare funzioni di controllo che ricadono sull’amministrazione di una determinata Provincia o Comune, sarebbe comunque ineleggibile in quella Provincia o Comune».

Giornalista
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