Siderno, confermato lo scioglimento del Comune per 'ndrangheta

Respinto il ricorso dell'ex amministrazione comunale che aveva sollevato al Tar la questione di legittimità costituzionale della norma: «Legame con la criminalità organizzata concreto e univoco»

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di Ilario  Balì
25 giugno 2020
13:25
Il Comune di Siderno
Il Comune di Siderno

La terza sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del Lazio che ha legittimato lo scioglimento del Consiglio comunale di Siderno per infiltrazioni mafiose. Il ricorso all’ultimo grado della giustizia amministrativa era stato presentato dagli ex amministratori comunali sidernesi lo scorso dicembre.

Il ricorso dell'ex amministrazione

Il Tar del Lazio aveva evidenziato la sussistenza dell’effettivo condizionamento della criminalità organizzata sull’amministrazione comunale, guidata dall’ex sindaco Pietro Fuda. Gli appellanti avevano invece sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge che disciplina lo scioglimento dei comuni per mafia. Secondo l’amministrazione Fuda inoltre il Tar del Lazio avrebbe ripreso la relazione sullo scioglimento senza valutare la documentazione depositata dai ricorrenti.


Il legame con la 'ndrangheta 

Per il Consiglio di Stato, che richiama la relazione ministeriale sullo scioglimento, si tratta di una questione «manifestamente infondata, perché si fonda su legami con la criminalità organizzata concreti, univoci e rilevanti».

Dalla relazione si evincono irregolarità nell’affidamento dei lavori, servizi e forniture, con l’assegnazione dell’appalto alle stesse ditte, con ripetute proroghe dei rapporti in essere, le concessioni demaniali a società che fanno capo a membri della famiglia Commisso e la non corretta gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata destinati ad altri scopi con tempi troppo lunghi.

Alcuni provvedimenti, secondo l’organo presieduto da Franco Frattini, sarebbero stati presi soltanto dopo l’insediamento della commissione d’accesso agli atti nell’ottobre 2017. «La sentenza del Tar del Lazio non è dunque vizia per manifesta illogicità - annotano i giudici - Ai fini preventivi può bastare anche un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati».

Giornalista
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