La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro che lo scorso gennaio aveva ha annullato l’ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di Sergio Costanzo, 58 anni, consigliere comunale di Catanzaro accusato di associazione per delinquere, corruzione e omissione di atti di ufficio nell’ambito di una inchiesta sull’illecita gestione degli alloggi popolari nel capoluogo.

Il ricorso del pm

In seguito a questo annullamento l’accusa aveva proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre ragioni.
Innanzitutto è stato dedotto che Costanzo «si interessava personalmente dell’assegnazione degli alloggi, comportandosi come una sorta di “dipendente occulto” dell’Aterp, ente pubblico non economico con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria; al fine di acquisire consenso elettorale si ingeriva in modo arbitrario ed illegittimo nelle pratiche relative alle assegnazioni degli alloggi di edilizia popolare di proprietà di tale ente, essendo divenuto il punto di riferimento dei cittadini della sua città e di altri comuni limitrofi». Tutti compiti che esulavano dal suo ruolo.

Inoltre Costanzo si sarebbe interessato in modo «spasmodico» alla vicenda di un commerciante di ortofrutta che intendeva acquistare a prezzo vile un fondo di proprietà dell’Aterp e per raggiungere tale obiettivo si era rivolto anche a Sergio Costanzo. In questo caso il consigliere di minoranza «secondo la contestazione, era l’intermediatore tra corrotto e corruttore di guisa che del tutto irrilevante era la circostanza dell’assenza di un utile e/o di altro tornaconto in suo favore».

Infine vi è la partecipazione di Costanzo alla presunta associazione per delinquere. Secondo l’accusa l’indagato «Costanzo non aveva alcun motivo giuridicamente valido per ingerirsi nelle pratiche Aterp, se non quello di acquisire consenso elettorale e potere politico-clientelare

sul territorio».

Le motivazioni della Cassazione

Secondo la Cassazione il pm «introduce argomentazioni che esulano dalle censure ammissibili in questa sede». Gli ermellini specificano che il loro compito è quello di doversi «limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito». Il Tribunale del riesame, secondo la Cassazione ha dato un giudizio «scevro da vizi di ordine logico».
Per esempio nel caso del commerciante di ortofrutta Costanzo sebbene «fosse consapevole delle difficoltà burocratiche e tecniche ostative all’accoglimento della pratica», non era a coinvolto nelle attività illecite realizzate dal funzionario Celi né ne era a conoscenza.

Per quanto riguarda le utilità ricavate da Costanzo, non è considerata remunerazione l’offerta di un presente in occasione del Natale, avvenuta a distanza di diversi mesi dalla vicenda, e peraltro nemmeno consegnato durante le festività tanto da essere in possesso del commerciante ancora nel mese di febbraio del 2023.