Gateway di Gioia Tauro, Agostinelli precisa: «L'avvocatura non c'entra, affidamento nella norma»

Le precisazione dell'Autorità portuale a un nostro articolo sulla cessione di parte dei terreni per il gateway ferroviario al nuovo terminalista

di Redazione
29 dicembre 2020
15:05
La sede dell’Autorità portuale di Gioia Tauro
La sede dell’Autorità portuale di Gioia Tauro

In merito al nostro dal titolo “Stato, Regione e la guerra dei treni "il Corap non molla l'interporto di Gioia Tauro”, l'Autorità portuale di Gioia Tauro rettifica quanto segue: «Si ritiene opportuno evidenziare il giornalista ha erroneamente riportato la seguente affermazione: “Il commissario Agostinelli ha dato in concessione un gateway monco al gestore del terminal e l’ha dovuto fare senza gara pubblica con in mano un parere dell'Avvocatura dello Stato che ribatte l'indicazione contraria della Corte dei Conti"».  

«Tale affermazione è errata e non corrisponde a quanto evidenziato dalla Corte dei Conti né alla procedura amministrativa seguita. Secondo quanto riportato nel referto annuale della Corte dei Conti nulla viene imposto in merito ad una eventuale gara, anzi, al contrario l’organo di controllo testualmente, alla pagina 35 della relazione, dispone quanto segue: “La convenzione non è stata ancora sottoscritta per criticità riguardo l’operatore. È emerso, infatti, che la società concessionaria24 ha manifestato la indisponibilità a gestire l’opera realizzata reputando impossibile rispettare l’equilibrio stabilito dal Piano economico finanziario. L’AP, ritenendo tale comunicazione in violazione delle regole contrattuali, si è determinata a procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto di concessione e all’avvio delle procedure di selezione del nuovo concessionario con le procedure vigenti. Si è pertanto prospettata una possibilità di subentro di un nuovo concessionario, quale ipotesi eccezionale e derogatoria dell’aggiudicatario di procedura ad evidenza pubblica. Questa Corte invita l’AP e i Ministeri vigilanti alla verifica della compatibilità di tale procedura con i principi generali ed al riscontro della capacità tecnica e finanziaria dell’eventuale soggetto subentrante”».


«La Corte dei Conti, pertanto - si legge nella nota - resa edotta dall’Amministrazione delle procedure adottate non rileva criticità né tantomeno impone il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica».

«È falsa l’affermazione per la quale è stato acquisito un parere dell’Avvocatura che smentirebbe la Corte dei Conti. Per completezza di informazione si riferisce che la procedura di subentro applicata dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro, a fronte dell’inadempimento del precedente concessionario, è stata concordata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con propria nota prot. n. 8306 del 20/5/2020 ha prospettato all’Amministrazione – nella sua veste di ente finanziatore - la possibilità di avvalersi della disciplina di cui all’art. 159 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i., che disciplina l’istituto del “subentro” nella concessione di costruzione e gestione, al precipuo fine di salvaguardare l’integrità del suddetto contratto».

«L’applicazione di questa procedura risponde all’obiettivo di evitare una nuova gara. Si evidenzia come la procedura di subentro ex art. 159 del D. Lgs. N. 163/2006, prevista dalla normativa codicistica per le ipotesi dei Progetti di Finanza, costituisca una soluzione normativa di “salvataggio” per le ipotesi di inadempienza attribuibili al concessionario». 

«Tanto si doveva al fine di garantire la corretta informazione sull’argomento. Quanto alla questione relativa al Corap, con emendamento al “Decreto Rilancio” la questione della gestione della rete da parte di RFI è stata risolta per legge ed è in corso l’iter procedurale conseguente».

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