È scontro alla Camera sul partito fondato da Roberto Vannacci. Il Pd chiede al Governo di verificare se esistano i presupposti per arrivare allo scioglimento di Futuro Nazionale, richiamando le norme contro la riorganizzazione del disciolto Partito fascista. Il Viminale, però, esclude che le dichiarazioni contestate all’ex generale possano essere automaticamente ricondotte a una fattispecie di questo tipo e richiama la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero.

Il confronto è andato in scena oggi alla Camera durante un’interpellanza urgente presentata dal deputato dem Roberto Morassut. A rispondere per il Governo è stata la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro.

Il Pd: «Valutare lo scioglimento di Futuro Nazionale»

Morassut ha chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi se siano state raccolte informative da parte delle autorità di pubblica sicurezza sulle attività di Vannacci e di Futuro Nazionale e se il Governo intenda avviare le iniziative necessarie a valutare un eventuale scioglimento.

Il deputato dem ha richiamato la legge Scelba del 1952 e la legge Mancino del 1993, sostenendo che alcune dichiarazioni, simbologie e iniziative attribuite all’ex generale e al suo partito debbano essere sottoposte a una verifica sotto il profilo delle norme che contrastano l'apologia e la riorganizzazione del fascismo.

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«Qui non stiamo facendo un dibattito culturale. Qui stiamo trattando una questione politica e costituzionale fondamentale», ha affermato Morassut in Aula. «C’è o no apologia di fascismo? C’è o no in questi comportamenti, in queste frasi, in queste simbologie, in queste ricostruzioni il tentativo di ricostruire non solo una storia, di rilegittimare non solo una storia, ma anche di riorganizzare intorno a quella storia dei movimenti strutturati e un partito politico?».

Secondo il deputato del Pd, esisterebbe dunque il rischio di una riorganizzazione del disciolto Partito fascista sotto nuove denominazioni, una circostanza che, a suo giudizio, dovrebbe essere verificata dalle autorità competenti.

La replica del Viminale: «Espressioni radicali, ma garantite dalla Costituzione»

La risposta del Governo è arrivata da Wanda Ferro. La sottosegretaria ha distinto tra la manifestazione di idee, anche radicali o fortemente controverse, e comportamenti che possano invece integrare condotte concretamente riconducibili alle fattispecie previste dalla legislazione antifascista.

«Le espressioni e manifestazioni di pensiero, radicali e contestabili aspramente quanto si vuole», ha affermato Ferro, «in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, rientrano nella libertà di pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione».

Il Governo ha quindi richiamato la distinzione tra opinioni politiche, anche non condivisibili, e condotte finalizzate alla violenza o alla concreta riorganizzazione di una formazione fascista.

Ferro ha inoltre sottolineato la limitata applicazione nel tempo delle norme richiamate nell'interpellanza, osservando che la legge Scelba sarebbe stata applicata soltanto in un numero ristretto di casi e che anche la legge Mancino avrebbe avuto poche applicazioni.

Cosa dice la legge Scelba

Il punto giuridico è più complesso della semplice distinzione tra libertà di opinione e uso della violenza.

La legge Scelba, approvata nel 1952 in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, considera riorganizzazione del disciolto Partito fascista anche l'attività di un'associazione o movimento che persegua finalità antidemocratiche proprie del fascismo, attraverso, tra le altre condotte, la propaganda razzista, l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo o manifestazioni esteriori di carattere fascista.

La stessa normativa disciplina inoltre il reato di apologia del fascismo. Ma proprio su questo punto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1957, ha fissato un limite rilevante: non è sufficiente una semplice difesa elogiativa del fascismo. Per assumere rilevanza penale, l'esaltazione deve essere tale da poter condurre alla riorganizzazione del disciolto Partito fascista, configurandosi quindi come una forma di istigazione indiretta a tale riorganizzazione.

Un principio successivamente ribadito dalla Consulta anche per le manifestazioni fasciste: la condotta deve essere valutata in relazione alla sua concreta idoneità a favorire adesioni e consenso e a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.

È proprio su questo confine tra libertà di manifestazione del pensiero e condotte concretamente pericolose per l'ordinamento democratico che si concentra il confronto politico di queste ore.

Il procedimento trasmesso alla Procura di Roma

Nel corso della risposta alla Camera, Ferro ha inoltre riferito dell'esistenza di un procedimento giudiziario nato da un esposto presentato da un avvocato del Foro di Catania e successivamente trasmesso, per competenza territoriale, alla Procura di Roma.

La sottosegretaria ha inoltre richiamato gli accertamenti riguardanti alcuni militari in servizio che risultano iscritti a Futuro Nazionale.

La questione, dunque, è già arrivata sul terreno giudiziario, ma questo non equivale a un accertamento sulla natura del partito né, tantomeno, all'esistenza dei presupposti per il suo scioglimento.

Morassut: «La storia non si ripete sempre con le stesse forme»

La replica del Pd è stata affidata allo stesso Morassut, che ha definito la risposta del Governo «debole e reticente».

Secondo il deputato dem, il ragionamento del Viminale avrebbe una falla nel momento in cui collega il problema soprattutto alla presenza di violenza. «Le leggi Mancino e la legge Scelba, applicative del dettato costituzionale, non fanno riferimento soltanto all’esercizio di violenze», ha sottolineato.

«La storia non si ripete sempre con le stesse forme», ha aggiunto Morassut, «ma può ripetersi attraverso comportamenti che possono innescare processi simili».

Il confronto parlamentare lascia così aperto il nodo centrale: se le dichiarazioni, le simbologie e le attività attribuite a Futuro Nazionale restino nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero oppure possano, sulla base di fatti concretamente accertati, assumere rilevanza ai sensi della normativa che vieta la riorganizzazione del disciolto Partito fascista. La valutazione, allo stato, resta affidata agli organi competenti.