Rigettato il ricorso avanzato dall’Alleanza Verdi Sinistra tramite gli avvocati Giuliano Saitta e Andrea Giuseppe Daqua contro l’esclusione di Mimmo Lucano dalle liste elettorali per le Regionali del 5-6 ottobre. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria (presidente Caterina Criscienti ed estensore Roberta Mazzulla) ha così messo un punto alla vicenda che vedeva protagonista l’europarlamentare, che proprio ieri ha annunciato ieri di volersi imbarcare a bordo della Global Sumud Flotilla con direzione Gaza.

Come noto, a stoppare la candidatura del sindaco di Riace è stata la legge Severino. L’articolo 7 in particolare, quello che regola le candidabilità alle Regionali. A risultare decisivo nella fattispecie è stato il comma 1 lettera D che impedisce di presentarsi al giudizio degli elettori a «coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c)». La sentenza del Tar di Reggio Calabria riguarda la incandidabilità di Lucano nella Circoscrizione sud, ancora pendente – ma si prevede una definizione nelle prossime ore – il ricorso presentato al Tar di Catanzaro per la candidabilità dell’europarlamentare nella Circoscrizione Nord. 

Lo scorso febbraio, infatti, è diventata definitiva la condanna, per un solo falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, a 18 mesi di reclusione con pena sospesa. Questo nonostante sia contestualmente diventata definitiva per Lucano l'assoluzione per tutti gli altri reati decisa nell'ottobre del 2023 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria. Il castello accusatorio, in sostanza, è crollato, ma quell’unica pena è costata cara ad Avs

Ad avviso dell’Ufficio Elettorale ha che rigettato il nome di Mimmo Lucano, «l’avere agito “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio” sarebbe connaturato, in quanto coessenziale, al titolo di reato ascritto all’imputato, consistente nel delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale - si legge -. Ciò tenuto conto della “condotta per la quale è intervenuta la statuizione definitiva di condanna e dell’entità della pena comminata”, consistente nell’”avere, quale Sindaco, attestato falsamente di avere effettuato i controlli sui rendiconti propedeutici all’erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione di determinati progetti, asseverandoli in assenza dei presupposti”». I giudici reggini hanno ritenuto corretta l’interpretazione e hanno escluso l’uomo di punta di Avs.