Ancora troppe divisioni politiche e istituzionali attorno alla legge sulla morte medicalmente assistita. Tra i nodi irrisolti spicca il ruolo del Servizio sanitario nazionale. Nella nostra regione ad oggi nessun intervento sul tema
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Oggi, 3 giugno, il Senato avvia la discussione di un testo di legge atteso almeno dal 2018, quando la Corte costituzionale - con l’ordinanza n. 207, nata dalla vicenda di DJ Fabo e nota come ordinanza Cappato - rivolse al Parlamento un forte monito a legiferare in materia di fine vita.
Da allora nulla è stato fatto. Nel frattempo si sono susseguite diverse decisioni della Corte costituzionale, tutte segnate dallo stesso richiamo al Parlamento: riconoscere il diritto a concludere dignitosamente la propria esistenza nei casi in cui una persona, affetta da una patologia irreversibile, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli e sottoposta a sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, chieda di porre fine alla propria vita, previa verifica da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale e previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Dopo anni di inerzia, molti hanno salutato con favore - o comunque come un fatto politicamente rilevante - la decisione della Conferenza dei capigruppo di inserire nel calendario del Senato il disegno di legge in materia di morte medicalmente assistita.
Non credo, però, che si tratti di una svolta.
A essere discusso sarà il disegno di legge Bazoli, Atto Senato n. 104, presentato dal senatore del Partito democratico il 13 ottobre 2022, all’inizio della legislatura, e successivamente fatto proprio dai gruppi parlamentari di opposizione.
Questo passaggio è stato possibile grazie all’art. 79 del Regolamento del Senato, che, nell’ambito del cosiddetto statuto dell’opposizione, riconosce ad almeno un terzo dei senatori il diritto di indicare, tra l’altro, disegni di legge da sottoporre almeno alla discussione dell’Assemblea.
Ma il punto non è solo procedurale.
È vero: testi di questo tipo possono non arrivare al voto oppure essere modificati fino a risultare irriconoscibili rispetto alla loro impostazione originaria. Ma il fatto che il disegno di legge approdi in Aula attraverso questo meccanismo significa che il testo non nasce da un accordo tra maggioranza e opposizione.
Significa, piuttosto, che le opposizioni chiedono alla maggioranza di assumersi esplicitamente la responsabilità della propria inerzia: non soltanto nei confronti della Corte costituzionale, ma soprattutto davanti a quelle persone che chiedono alla politica una risposta e non hanno più tempo per attendere (perché quel tempo, non di rado troppo lungo, è fatto di dolore e sofferenza) costrette, come sono, a vivere in un corpo che si è fatto carcere, secondo un’espressione particolarmente efficace utilizzata in dottrina.
È dunque verosimile che lo stallo che dura da anni - anzi, i passi indietro maturati in questi anni in Commissione - si riproponga anche in Aula.
Per questo resta, e con ogni probabilità resterà, soprattutto una notizia politica: difficilmente, da qui alla fine della legislatura, il Parlamento arriverà davvero a una legge sull’aiuto a morire con dignità.
Il Senato è chiamato a trovare una sintesi su molte questioni, alcune particolarmente complesse, sulle quali i lavori delle Commissioni Giustizia e Affari sociali si sono di fatto arenati.
La prima riguarda la stessa opportunità di un intervento legislativo, quasi si potessero dimenticare i ripetuti moniti della Corte costituzionale. Si pensi, per esempio, che nella recente sentenza n. 135 del 2024, quell’intervento è auspicato «con forza».
La seconda riguarda la portata di tale intervento: il Parlamento deve limitarsi a tradurre in legge le conclusioni cui è già giunta la Corte, oppure può ridefinirne i confini? Nel rispetto del giudicato costituzionale, il legislatore dovrebbe semmai ampliare gli spazi di tutela dei diritti, non restringerli. Lo mostrano i casi arrivati all’attenzione dell’autorità giudiziaria subito dopo la sentenza Cappato-Antoniani (242/2019): i requisiti posti dalla Corte non riescono a rispondere pienamente al principio di non discriminazione legato alle condizioni personali, sulle quali la malattia incide in modo diretto.
La terza questione riguarda l’obbligatorietà dei trattamenti di sostegno vitale come requisito di accesso al suicidio medicalmente assistito. Su questo punto basterebbe richiamare un dato: di fronte a una patologia irreversibile che provoca sofferenze intollerabili, la presenza di un trattamento salvavita non sembra proteggere, di per sé, alcun ulteriore valore costituzionale.
Non garantisce meglio la libertà della scelta, né consente di individuare con maggiore precisione la vulnerabilità della persona. Anche per questo è un requisito assente nelle discipline adottate in tutti gli altri ordinamenti costituzionali che normato la materia del fine vita.
Già oggi il SSN è chiamato a verificare l’effettiva sussistenza delle quattro condizioni indicate dalla Corte costituzionale, nonché le modalità di esecuzione della procedura, previo parere del Comitato etico territorialmente competente.
Proprio questo Comitato, tuttavia, stando ai lavori delle Commissioni, si vorrebbe sostituire con un Centro nazionale di valutazione composto da esperti nominati direttamente dal solo Presidente del Consiglio. Un accentramento che richiama, almeno per metodo, la stagione dei d.P.C.m. In Commissione si era arrivati persino a ipotizzare l’esclusione del SSN dalla procedura di aiuto al suicidio: non dovrebbe fornire né personale sanitario, né macchinari, né farmaci. Una posizione, però, in evidente contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale.
Secondo la Corte, infatti, la persona per la quale siano state positivamente verificate le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito ha diritto a ottenere dalle aziende del SSN il farmaco, gli eventuali dispositivi necessari all’autosomministrazione e l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione della procedura. Lo chiarisce la sentenza n. 132 del 2025, richiamata anche dalla n. 204 del 2025: una giurisprudenza dalla portata autoapplicativa.
Siamo allo stallo e, con ogni probabilità, nello stallo resteremo. Almeno a livello statale. Questa inerzia neghittosa ha spinto alcune Regioni a intervenire direttamente, con proprie leggi, come hanno fatto Toscana e Sardegna. Un intervento che la Corte costituzionale non ha ritenuto illegittimo, purché circoscritto agli aspetti organizzativi e procedurali dell’aiuto al suicidio in ambito regionale.
Dopo il deposito della sentenza del 2025, molte Regioni si sono mosse con ancora maggiore decisione.
Non tutte, però. All’appello manca ancora la Calabria.
Che cosa aspettano i consiglieri dell’opposizione?
A livello statale sembra affacciarsi una nuova spinta alla responsabilizzazione. Resta da capire se questo spirito arriverà anche in periferia.
* costituzionalista, DESF-Unical

