Depositate le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Cassazione. Per la condanna avevano insistito la Procura Generale e gli avvocati di parte civile Giovanna Fronte e Nazzareno Lopreiato
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Sono state depositate dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, le motivazioni della sentenza con la quale nell’aprile scorso è stata condannata all’ergastolo Rosaria Mancuso, 68 anni, di Limbadi, ritenuta la mandante dell’autobomba costata la vita il 9 aprile 2018 al biologo Matteo Vinci. La sentenza arriva dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Cassazione che aveva ordinato un nuovo processo di secondo grado con la sola Rosaria Mancuso sul banco degli imputati, atteso che il 23 giugno 2025 la Cassazione ha invece confermato l’ergastolo per Vito Barbara, 32 anni, originario di Simbario.
La Cassazione, nell’annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, aveva comunque evidenziato nelle motivazioni che non vi era alcun dubbio sul fatto che Rosaria Mancuso avesse “pienamente condiviso le ragioni dell'attentato e la decisione di commetterlo”, ma andava meglio valutato il suo concorso attivo nell’omicidio con l’autobomba. E su tale concorso attivo nel fatto di sangue si è soffermata la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro e il deposito delle motivazioni della sentenza permettono ora di capire sul punto il percorso logico-giuridico che ha portato alla condanna all’ergastolo. Per i giudici sussistono gli elementi costitutivi del concorso nel reato contestato a Rosaria Mancuso. Il suo “contributo morale di tipo rafforzativo” all’ideazione dell’omicidio di Matteo Vinci (e del grave ferimento del padre Francesco) con l’autobomba “emerge oltre ogni ragionevole dubbio dalla lettura congiunta degli elementi acquisiti. Rileva, in primo luogo – si legge in sentenza – il fatto che il movente dell'azione delittuosa facesse capo alla Mancuso più ancora che al genero Vito Barbara: era lei la persona direttamente interessata alle violente dispute confinarie che, secondo l'accertamento ormai definitivo, costituirono la ragione dell'attentato”. Quanto al movente del fatto di sangue, per i giudici si tratta di un “movente particolarmente pregnante: un vero e proprio sentimento di odio verso i Vinci lungamente coltivato, che già aveva sortito, negli anni, azioni violente sia da parte di Vito Barbara che della stessa Rosaria Mancuso”.
Per la Corte non vi è quindi dubbio che era Rosaria Mancuso il “soggetto in prima persona interessato al terreno conteso e dominus dello stesso, che promanava in primo luogo l'interesse alla risoluzione definitiva della questione con metodi estremi; un intendimento emerso in tutta la sua forza dopo che l'aggressione dell'ottobre 2017 aveva reso chiaro che l'unico modo per porre fine alla violenta contrapposizione era l'eliminazione dei Vinci”. Tale dato va letto unitamente agli altri elementi già accertati in via definitiva dalla Cassazione: Rosaria Mancuso era al corrente della pianificazione dell’attentato, delle sue modalità e della sua tempistica e l’ha approvato. Per i giudici “la sua adesione ha assunto una sicura valenza rafforzativa morale nei confronti del correo Vito Barbara”.
Rosaria Mancuso e la sua famiglia
In secondo luogo, la Corte si sofferma sulla peculiare posizione familiare di Rosaria Mancuso, sorella dei boss Giuseppe (detto ‘Mbrogghja, Diego, Francesco (alias Tabacco), Pantaleone (alias l’Ingegnere) e tale legame di sangue “con la più potente famiglia di ‘ndrangheta della zona costituiscono un dato di contesto utile a definire il significato concreto dell'assenso prestato a un'azione che, per gravità e prevedibili ricadute investigative, era suscettibile di provocare reazioni negative nell'ambiente familiare”. Come poi di fatto è avvenuto, ricorda la Corte in sentenza, registrandosi la “visita di lutto alla famiglia Vlnci-Scarpulla da parte di Luigi Mancuso, che manifestò il proprio disappunto e prese le distanze”.
Vito Barbara nel collocare, o far collocare, l’autobomba, per i giudici ha quindi agito con “la consapevolezza di poter contare sull’adesione di Rosaria Mancuso, rendendo più stabile la deliberazione criminosa e assicurandosi che la suocera non ostacolava il progetto e ne avrebbe condiviso le ricadute anche rispetto alle possibili reazioni interne alla famiglia”. E’ rimasto inoltre provato da un’intercettazione che “Rosaria Mancuso è intervenuta presso i propri familiari per attenuare e smussare le reazioni negative prodotte dal delitto e dalle conseguenti attenzioni investigative, rivendicando la reciprocità della solidarietà familiare”.
L’incontro prima dell’attentato
In ultimo, per i giudici assume rilievo “l'incontro tra Vito Barbara e Rosaria Mancuso pochi minuti prima dell'omicidio, ripreso dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza”. Non è noto il contenuto del colloquio, ma per la Corte assume rilievo “il fatto che la Mancuso in quel momento sapeva che l’attentato stava per essere eseguito e lo approvava, assicurando al correo Vito Barbara che la persona maggiormente interessata all'esito dell'azione – cioè la stessa Mancuso – continuava a condividerla e non lo avrebbe lasciato solo rispetto alle conseguenze prevedibili del fatto”. Le conclusioni della Corte sono quindi di piena responsabilità penale di Rosaria Mancuso nell’attentato costato la vita a Matteo Vinci, non un fatto di mafia in quanto era stata esclusa qualunque estorsione relativa all’accaparramento di terreni agricoli da parte della stessa imputata e del suo nucleo familiare ai danni della famiglia Vinci-Scarpulla. La bomba costata la vita al biologo Matteo Vinci è invece da ritenersi frutto di una “violenta contesa tra vicini legata al possesso di un’area di terreno che si è protratta, aggravandosi via via, per anni fino al giorno della drammatica esplosione”.
Sotto questo profilo, la Corte ritiene che “la forza dimostrativa degli elementi alla base della condanna risiede nella loro reciproca interazione: il movente diretto e preminente della Mancuso; la sua posizione di garante nei rapporti con la famiglia e l'opera svolta per contenere le reazioni dei congiunti; l'incontro con Barbara immediatamente prima dell'attentato; e, sullo sfondo, la conoscenza e condivisione del progetto criminoso già definitivamente accertate”. Tali circostanze per i giudici compongono un “quadro univoco nel quale l’assenso di Rosaria Mancuso ha rappresentato per Vito Barbara una garanzia di collaborazione e protezione rafforzativa del proposito omicidiario”. Da qui la condanna all’ergastolo dell’imputata.
Per l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata aveva insistito davanti ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro il sostituto procuratore generale, Raffaella Sforza, mentre molto si erano battuti i legali di parte civile (per conto di Sara Scarpulla e Francesco Vinci), vale a dire gli avvocati Giovanni Fronte e Nazzareno Lopreiato. Quest’ultimo nel corso del suo intervento in aula aveva ben evidenziato il compito che attendeva i giudici, ovvero quello di “squarciare, una volta per tutte, il velo di ipocrisia che avvolgeva la figura di Rosaria Mancuso e di chiamare la sua condotta con unico e vero nome: concorso in omicidio”. La difesa di parte civile aveva chiesto quindi alla Corte “di vedere il ruolo non di una comparsa, ma della regista della mattanza con l’autobomba”.
Rosaria Mancuso era assistita in Cassazione dagli avvocati Francesco Lojacono e Valerio Spigarelli, mentre nella fase di merito la difesa è stata rappresentata dagli avvocati Giovanni Vecchio e Francesco Capria.

