Il Tribunale di Vibo Valentia con apposita sentenza ha dichiarato l’ex primo cittadino responsabile dello scioglimento per mafia dell’Amministrazione nel 2024. Per tale motivo dovrà saltare due turni elettorali
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Incandidabile per due turni elettorali in base alla normativa antimafia. Il Tribunale di Vibo Valentia (sezione civile) ha emesso la sentenza nei confronti di Salvatore Solano, ex sindaco di Stefanaconi la cui amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni mafiose nel luglio 2024 sulla scorta di “concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento degli amministratori con la criminalità mafiosa che – si legge nel decreto di scioglimento – hanno arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività, un grave inquinamento dell’amministrazione comunale, una diffusa mala gestio e un’evidente assenza di legalità”. Lo scioglimento degli organi elettivi del Comune è stato poi confermato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato, con due distinte e dettagliate sentenze, che hanno respinto il ricorso dell’ex sindaco Salvatore Solano (decaduto poi anche da presidente della Provincia di Vibo).
Proprio sulla scorta della relazione di scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi del Comune di Stefanaconi, il Ministero dell’Interno aveva avanzato al Tribunale di Vibo Valentia richiesta per ottenere l’incandidabilità di Salvatore Solano, ritenendolo responsabile del commissariamento dell’ente e del suo dissolvimento per ingerenze della criminalità organizzata sulla vita politica e amministrativa del Municipio. Una richiesta – quella del Viminale – accolta ora dal Tribunale di Vibo Valentia che ha emesso il proprio verdetto: incandidabilità per Salvatore Solano per due turni elettorali.
Alla base dell’esame dei giudici del Tribunale di Vibo Valentia, le relazioni della Prefettura di Vibo e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che hanno portato allo scioglimento del Comune di Stefanaconi per infiltrazioni mafiose. Nelle stesse viene sottolineato come gli allora amministratori di Stefanaconi abbiano fatto ricorso in un solo anno a 82 affidamenti diretti di lavori pubblici, senza alcuna gara d’appalto, di cui 19 finiti a ditte “risultate contigue ad ambienti mafiosi”. Il Consiglio di Stato, nel confermare lo scioglimento, ha poi evidenziato in sentenza che “la figura dell’ex sindaco Salvatore Solano appare indiscutibilmente collusa con elementi di spicco della criminalità organizzata” essendo rimasto “provato il sostegno elettorale a Solano nelle elezioni provinciali dell’ottobre 2018 da parte di imprenditori – Giuseppe e Antonio D’Amico – ritenuti affiliati alla ‘ndrangheta” e cugini dello stesso Solano, condannati per associazione mafiosa (anche in appello) a 16 e 15 anni di reclusione nel procedimento Petrol Mafie.
Gli investigatori avevano poi segnalato nelle relazioni (riprese dai giudici amministrativi) che Solano “intrattiene frequentazioni controindicate, tanto che è solito accompagnarsi con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata” e la relazione di scioglimento aveva esposto “un lungo elenco di frequentazioni e controlli dei componenti degli organi elettivi del Comune di Stefanaconi”.
Nel processo Petrol Mafie è rimasto coinvolto lo stesso Salvatore Solano, ma dopo una condanna in primo grado ad un anno per corruzione elettorale la Corte d’Appello di Catanzaro ha stabilito che tale reato non è configurabile poiché D’Amico si era “limitato a chiedere voti per il cugino Solano senza proferire alcuna minaccia, né imposizione”. Da qui l’assoluzione per tale capo d’imputazione per Solano (la Dda aveva chiesto per lui 8 anni di reclusione), mentre per l’accusa di turbativa d’asta, la Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione per Solano e altri tre dipendenti della Provincia di Vibo, evidenziando nelle motivazioni della sentenza che “nella condotta degli imputati non è configurabile il delitto di turbativa d’asta, ma al più quello depenalizzato di cui all’art. 323 c.p., cioè l’abuso d’ufficio”. Resta a tal proposito per i giudici “incontestato l’atteggiamento di favore nei confronti di D’Amico, dato che la Provincia di Vibo ha affidato la fornitura di bitume alla sua ditta senza alcuna gara, neppure informale. Condotta che può ricadere – si legge in sentenza – nella disciplina del reato di abuso d’ufficio, ormai depenalizzato”.
Al di là dei risvolti penali del processo Petrol Mafie, lo scioglimento del Comune di Stefanaconi per infiltrazioni mafiose è stato confermato con sentenza definitiva (Consiglio di Stato) e, quindi, è ora giunta anche la sentenza di incandidabilità del Tribunale di Vibo (sezione civile) per Salvatore Solano.
Da ricordare che nel settembre scorso Salvatore Solano aveva annunciato l’intenzione di ricandidarsi a sindaco alle prossime elezioni comunali in programma a Stefanaconi il 15 e 16 novembre prossimo. Sabato prossimo scade il termine per la presentazione delle liste e resta dunque da capire in che misura la compagine politica che sostiene Solano intenderà tener conto della sentenza (di primo grado) del Tribunale di Vibo che lo ritiene responsabile dello scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose tanto da dichiararlo incandidabile per due turni elettorali. Una eventuale impugnazione della sentenza di incandidabilità da parte di Salvatore Solano lo renderebbe giuridicamente candidabile sino al verdetto di secondo grado (o del successivo giudizio della Cassazione), ma è chiaro che si tratta di scelte politiche. Per la Prefettura di Vibo Valentia, il Ministero dell’Interno, il Consiglio dei ministri, il Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ed ora anche il Tribunale di Vibo, Salvatore Solano viene ritenuto responsabile di condotte che hanno portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi del Comune di Stefanaconi.



