La seconda sezione penale della Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di una donna contro l’ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato un imponente sequestro preventivo legato a un’ipotesi di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche. La decisione, adottata all’esito dell’udienza del 28 novembre 2025, è intervenuta a seguito della rinuncia espressa al ricorso, formalmente depositata dalla stessa ricorrente pochi giorni prima.

Il procedimento nasce nell’ambito di un’indagine della Procura di Castrovillari per illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa aggravata, contestato alla società T&D Exclusive s.r.l., di cui la ricorrente è amministratrice e legale rappresentante.

Al centro dell’inchiesta, com’è noto, vi è il complesso turistico “Otium Exclusive”, situato nel comune di Villapiana, oltre a un terreno agricolo nella località Torre Cerchiara e a somme di denaro e altre utilità, sottoposti a sequestro preventivo anche per equivalente fino all’importo complessivo di oltre 33 milioni di euro.

Il 26 maggio 2025 il Gip di Castrovillari aveva disposto il sequestro, ritenendo sussistenti i presupposti della misura cautelare reale; provvedimento poi confermato, il 16 luglio successivo, dal Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del riesame. Secondo l’ordinanza, risultavano integrati gli elementi dell’ipotesi fraudolenta e adeguatamente dimostrati sia il fumus del reato sia la concretezza del periculum in mora.

Contro tale decisione era stato proposto ricorso per Cassazione, articolato in più motivi, con cui la difesa aveva contestato, tra l’altro, presunte violazioni procedurali nel giudizio di riesame, l’assenza di un profitto effettivamente confiscabile, la non configurabilità degli artifici e raggiri richiesti dall’articolo 640-bis del codice penale e la carenza di motivazione sul pericolo giustificativo del sequestro.

Tuttavia, prima che la Suprema Corte entrasse nel merito delle doglianze, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, sottoscritta personalmente e autenticata dal difensore di fiducia. Atto che la Cassazione ha ritenuto pienamente valido ed efficace.

Nel provvedimento, i giudici ricordano che la rinuncia al ricorso costituisce una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che deve essere formulata nelle forme previste dalla legge e che produce, come effetto immediato, l’inammissibilità dell’impugnazione. In motivazione si ribadisce che «la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa», precisando che si tratta di un negozio processuale formale che non ammette equipollenti.

Accertata la regolarità formale della rinuncia, la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’articolo 591 del codice di procedura penale, sottolineando che tale esito «preclude, di fatto, la valutazione del ricorso», impedendo qualsiasi esame delle censure sollevate contro l’ordinanza impugnata.