Nessuna incostituzionalità nella legge con la quale la Regione Calabria nel 2022 ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical), indicandola come unica Ato a livello regionale. L'ha deciso il Consiglio di Stato nel respingere un ricorso in appello proposto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I giudici, nel ricostruire la vicenda, hanno osservato come con l'atto di appello la Città Metropolitana ha in sostanza devoluto un'unica questione, riconducibile alla legittimità costituzionale della legge regionale, nella misura in cui questa ha conferito all'Arrical «tutti i poteri gestori e organizzativi e financo il potere di avvalersi delle strutture organizzative e di personale facenti capo ai Comuni delle varie Comunità d'Ambito della Calabria… in una materia riservata alla competenza legislativa statale».

Il Collegio ha ritenuto «manifestamente infondata» la prospettata questione di costituzionalità. Sebbene la normativa preveda «l'individuazione di Ato di dimensioni di regola non inferiori al territorio delle Province o delle Città metropolitane», la creazione di un unico Ato corrispondente all'intero territorio regionale, con un'unica autorità di gestione «non costituisce un fenomeno isolato»; anche perché «è pur sempre possibile che la Regione, in sede di predisposizione del piano regionale dei rifiuti, individui dei sub-ambiti per la gestione di alcune fasi del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti».