Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha revocato il sequestro preventivo disposto nei confronti del primario cosentino Andrea Bruni, Direttore del Reparto di “Rianimazione” dell’ospedale Annunziata di Cosenza, indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, annullando il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro e ordinando la restituzione della somma di 62.347,05 euro oggetto dell’ablazione.

La decisione è stata assunta dalla seconda sezione penale, in funzione di giudice del riesame, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazioneche aveva rilevato una carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del periculum in mora, presupposto indefettibile del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Il sequestro era stato disposto dal gip del Tribunale di Catanzaro il 23 giugno 2025, in relazione all’ipotesi di truffa aggravata contestata all’indagato, con previsione, in via subordinata, del sequestro per equivalente di beni fino a concorrenza dell’importo ritenuto provento del reato.

In una prima fase, il Tribunale del Riesame aveva confermato integralmente il decreto genetico. Successivamente, la difesa, rappresentata dall’avvocato Enrico Morcavallo, aveva proposto ricorso per Cassazione, ottenendo l’annullamento dell’ordinanza per difetto di motivazione in punto di periculum in mora e il rinvio al Tribunale per una nuova valutazione limitata a tale profilo.

All’esito della nuova camera di consiglio, celebrata il 3 febbraio 2026, il Collegio ha ritenuto fondato il riesame, chiarendo preliminarmente che il giudizio di rinvio doveva essere circoscritto esclusivamente al requisito cautelare oggetto di annullamento, restando coperti da giudicato cautelare i profili relativi al fumus commissi delicti.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalle Sezioni Unite con la sentenza Ellade, secondo cui anche nei casi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria è necessaria una motivazione, seppur concisa, sulle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio ha evidenziato come la natura fungibile del denaro non sia, di per sé, sufficiente a fondare un pericolo attuale e concreto di dispersione del bene. Tale valutazione deve essere compiuta alla luce della situazione patrimoniale specifica del soggetto inciso dalla misura.

Sotto questo profilo, è stato ritenuto decisivo il dato, allegato e documentato dalla difesa, relativo alla stabilità e solidità economica dell’indagato, il quale risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come professore ordinario presso l’Università della Calabria, con una retribuzione lorda mensile di circa 10mila euro, come attestato dai cedolini prodotti.

Il Tribunale ha inoltre rilevato l’assenza di elementi investigativi ulteriori o di condotte, anche collaterali ai fatti contestati, idonee a far ritenere concreto il rischio di dispersione delle somme o di frustrazione delle future pretese restitutorie della Pubblica Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, è stata esclusa la sussistenza del periculum in mora, ritenuto meramente ipotetico e privo di attualità, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e revoca del sequestro preventivo, disponendo l’immediata restituzione della somma al primario Andrea Bruni, coinvolto nell’inchiesta sul primario Scorcia relativamente alle presunte liste d’attesa truccate.