Dietro la strage di Amendolara c’è davvero il caporalato? La domanda resta aperta. A leggere con attenzione l’ordinanza di convalida del decreto di fermo firmata dal gip di Castrovillari Orvieto Matonti, il termine «caporalato» non compare mai. Eppure il provvedimento descrive un contesto di grave sfruttamento, precarietà abitativa, lavoro irregolare e tensioni maturate intorno alle condizioni di vita e di lavoro delle vittime.

È proprio qui che il quadro si fa più complesso. La Procura di Castrovillari, guidata dal procuratore Alessandro D’Alessio, ha sempre mantenuto una linea prudente: si indaga sui reati, non sulle etichette. E nel caso del quadruplo omicidio costato la vita a quattro migranti tra cittadini pakistani e afghani, il movente va ancora definito in modo pieno, senza scorciatoie interpretative.

Un elemento da valutare arriva dalla nota dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, diffusa dopo i controlli svolti lungo la Statale 106. I militari hanno spiegato che, dalle prime ore della notte, i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e della Compagnia di Cassano all’Ionio, con il supporto di un elicottero dell’8° Nucleo di Vibo Valentia, hanno svolto un servizio preventivo anche per controllare «i flussi dei minivan carichi di stranieri che si muovono per raggiungere le campagne della Basilicata e della Puglia». Flotte di lavoratori che, si legge nella nota, si spostano nella notte e alle prime luci dell’alba raggiungono i terreni per raccogliere i prodotti di stagione. Con un viaggio di ritorno che giunge a destinazione nelle ore pomeridiane.

Un passaggio che introduce un dubbio investigativo e narrativo. Se la strage fosse legata esclusivamente a una ribellione dei lavoratori contro le condizioni imposte nei campi, perché il massacro sarebbe avvenuto intorno alle 12.40, in una stazione di servizio, e non nelle ore in cui normalmente i braccianti si muovono verso i luoghi di lavoro? È una domanda che non smentisce la pista dello sfruttamento, ma impedisce di chiudere il caso dentro una formula unica.

Anche perché, secondo quanto emerso, resta da chiarire dove fossero diretti i sette uomini a bordo del mezzo e quale fosse il reale contesto dei rapporti lavorativi in quel momento. L’imprenditore per il quale avrebbero lavorato avrebbe interrotto i rapporti da circa una settimana e avrebbe riferito che i pagamenti avvenivano tramite bonifici legati alla raccolta delle fragole. Elementi che non chiudono il discorso, ma lo rendono meno lineare.

L’ordinanza, però, contiene passaggi pesanti sulle condizioni delle vittime. Il superstite Alamyar Taj Mohammad avrebbe parlato di una situazione durissima, affermando: «Ci trovavamo in una condizione di schiavitù con il capo». Nello stesso racconto emerge il tema del lavoro irregolare: «Avevamo un contratto», ma «comunque lavoravamo in nero, in quanto il salario ci veniva corrisposto in contanti».

Il gip ha richiamato anche le richieste avanzate dai lavoratori, che avrebbero rivendicato un trattamento retributivo equo e regolare e una piena regolarizzazione contrattuale. Nell’ordinanza, il massacro viene descritto come una punizione atroce nei confronti di chi aveva avanzato pretese retributive e di regolarizzazione. Una reazione criminale sproporzionata, secondo il giudice, rispetto alle richieste formulate dalle vittime.

Accanto al tema del lavoro, c’è però anche quello della casa. Ed è un elemento tutt’altro che secondario. Il superstite ha descritto una condizione abitativa estrema: «In una casa composta da una sola stanza dormivamo 10 persone». Le quattro vittime e il superstite risultavano conviventi a Villapiana, in via Gramsci 18. La convivenza forzata, secondo quanto riportato nell’ordinanza, avrebbe generato tensioni già prima della strage.

La mattina stessa del delitto, alle 5.35, era stato richiesto l’intervento dei carabinieri per una lite tra l’indagato Ahmed Safeer e una delle vittime, Khogyani Fazal Amin. Il motivo dello scontro è stato ricondotto a «futili motivi legati alla convivenza di un numero eccessivo di persone all’interno dello stesso immobile».

In quell’occasione, secondo la ricostruzione riportata nell’ordinanza, sarebbe avvenuta anche una colluttazione. Il superstite avrebbe riferito che uno dei ragazzi poi deceduti avrebbe colpito Ahmed Safeer con un pugno dopo che quest’ultimo aveva estratto un coltello. Durante l’udienza di convalida, l’indagato presentava una vistosa ecchimosi e un’escoriazione all’occhio e allo zigomo destro, lesioni ritenute compatibili con un pugno.

Il gip ha valutato anche questo episodio come possibile movente, ma lo qualifica in termini di assoluta sproporzione rispetto alla reazione omicidiaria. La colluttazione, cioè, potrebbe essere stata uno dei fattori scatenanti, ma non basta da sola a spiegare la ferocia del massacro. Nell’ordinanza viene evocato un impulso criminale che avrebbe trovato in quei contrasti un pretesto per esplodere.

Il punto, allora, è questo: parlare soltanto di caporalato rischia di semplificare una vicenda che, almeno allo stato degli atti, appare più stratificata. C’è il lavoro irregolare. C’è la richiesta di paghe e contratti regolari. C’è il sovraffollamento abitativo. C’è una convivenza forzata che aveva già prodotto tensioni. C’è una colluttazione avvenuta poche ore prima della strage. E c’è un orario, quello del massacro, che non coincide con la normale dinamica dei trasferimenti notturni verso i campi descritta dagli stessi carabinieri.

Non significa escludere lo sfruttamento lavorativo dal perimetro dell’indagine. Significa, piuttosto, evitare che una categoria sociale e giuridica venga usata prima che il quadro probatorio sia completo. La stessa Procura ha richiamato più volte la necessità di restare ancorati alla prova (nel caso in esame il video). Ed è su quella che si giocherà il procedimento: non sulle suggestioni, ma sugli elementi concreti raccolti dagli investigatori. Con o senza un valido movente.

La strage di Amendolara resta, prima di tutto, un fatto di una brutalità estrema. Quattro ragazzi sono morti intrappolati e bruciati vivi. Il compito degli inquirenti sarà ora stabilire se dietro quel massacro ci sia stata una punizione per rivendicazioni lavorative, una vendetta maturata nella convivenza forzata, una combinazione di entrambi i fattori o un movente ancora più preciso da ricostruire.

Le indagini diranno quale lettura reggerà. Per ora, l’ordinanza consegna un dato chiaro: il termine caporalato non viene usato, ma il contesto descritto parla di sfruttamento, marginalità, dipendenza economica e condizioni di vita degradanti. Dentro questo scenario si è consumata una delle pagine più atroci della cronaca recente dell’Alto Jonio cosentino.