Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura aveva conferito alla togata Maria Luisa Antonietta Mingrone l’incarico direttivo di presidente del Tribunale di Crotone

La decisione è contenuta nella sentenza della Settima sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 4 giugno 2026, con la quale è stato accolto l’appello proposto da Massimo Forciniti, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Izzo, contro la sentenza del Tar Lazio che aveva invece respinto il ricorso di primo grado.

Al centro della controversia c’era la delibera del Plenum del Csm del 19 febbraio 2025, con cui era stato assegnato a Mingrone l’incarico direttivo. Secondo il ricorrente, la magistrata non avrebbe potuto partecipare alla procedura perché aveva già svolto le funzioni di presidente del Tribunale di Crotone dal 30 settembre 2008 al 17 settembre 2015, dopo aver ottenuto anche la conferma nell’incarico.

Il Tar Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo che la preclusione a ricoprire nuovamente lo stesso ufficio direttivo operasse solo dopo il completamento degli otto anni di servizio. Nel caso di Mingrone, invece, il precedente incarico era durato sei anni e undici mesi, dunque meno del limite massimo di otto anni.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa interpretazione. Per i giudici amministrativi, il punto decisivo non è il completamento effettivo dell’ottennio, ma la conferma nell’incarico, che può avvenire, secondo l’articolo 45 del decreto legislativo 160 del 2006, «per una sola volta».

Nella sentenza si legge che il divieto di riassegnazione del medesimo incarico direttivo di presidente di Tribunale non può essere subordinato al completamento dell’intero ottennio. Secondo il Consiglio di Stato, è la conferma a consumare la legittimazione a ricoprire nuovamente quello stesso ufficio, a prescindere dalla durata effettiva del secondo mandato.

I giudici hanno quindi affermato che l’espressione usata dal legislatore, «per una sola volta», è chiara e introduce un limite funzionale al principio di temporaneità degli incarichi direttivi. Diversamente, osserva la sentenza, il legislatore avrebbe fatto espresso riferimento agli otto anni compiuti.

Da qui il principio fissato dal Consiglio di Stato: la preclusione a partecipare alla procedura selettiva per la riassegnazione delle medesime funzioni direttive presso lo stesso ufficio giudiziario sussiste anche quando il precedente incarico sia stato ricoperto per un periodo inferiore a otto anni, se il magistrato ha già ottenuto la conferma.

Nel caso specifico, Mingrone aveva già beneficiato della delibera consiliare di conferma del 20 novembre 2013 per l’incarico di presidente del Tribunale di Crotone. Per questo, secondo il Consiglio di Stato, aveva già esaurito la possibilità di ricoprire nuovamente quel medesimo incarico, anche se non aveva completato l’intero secondo quadriennio.

La sentenza richiama anche la ratio della temporaneità degli incarichi direttivi, collegata all’esigenza di evitare concentrazioni prolungate di potere nello stesso ufficio giudiziario. Secondo i giudici, consentire una nuova assegnazione solo perché il magistrato non ha fruito interamente del periodo massimo previsto dalla legge rischierebbe di legittimare dinamiche elusive della norma.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non pertinente anche il richiamo al principio di uguaglianza utilizzato dal Tar. Per i giudici d’appello, la situazione di chi ha completato l’ottennio e quella di chi ha ottenuto la conferma senza poi completare tutto il periodo sono equivalenti ai fini della norma: in entrambi i casi, la legittimazione per quel determinato ufficio deve considerarsi consumata.

La sentenza affronta anche le questioni preliminari. È stata accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, che è stata estromessa dal giudizio. È stata invece respinta l’eccezione del Ministero della Giustizia, ritenuto legittimato a partecipare al processo per il ruolo svolto nel concerto sulla proposta di nomina del Csm.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Massimo Forciniti, ha riformato la sentenza del Tar Lazio e ha annullato gli atti impugnati, compresa la delibera del Csm. In sede di riedizione del potere, l’amministrazione dovrà attenersi al vincolo indicato dai giudici: non potrà riconoscere a Mingrone la legittimazione a partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico direttivo di presidente del Tribunale di Crotone.