Il progetto “Luce nelle periferie” finalizzato a interventi socio-assistenziali per giovani, anziani e famiglie fragili era già stato ammesso al finanziamento e la convenzione era stata firmata. Dopo i ricorsi di altri Comuni esclusi è stata scoperta la falla anche nella pratica vibonese. Respinte le controdeduzioni di Palazzo Luigi Razza
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«Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco», avrebbe affermato il mitico Trapattoni. In questo caso il “gatto” è bello grosso: 2,4 milioni di euro di cui Vibo ha sentito solo l'odore.
Poco più di tre mesi fa il Comune annunciava il finanziamento ottenuto per “Luce nelle periferie”, progetto destinato soprattutto a Vena e Piscopio. Oggi di quei soldi resta, almeno per il momento, solo il ricordo dell’ammissione in graduatoria. Con il decreto numero 14757 del primo settembre, la Regione Calabria ha infatti annullato in autotutela il finanziamento e disposto l’esclusione del progetto, cancellando un contributo da 2.390.145,87 euro.
A far saltare tutto è un documento che, secondo la Regione, avrebbe dovuto essere presentato insieme alla candidatura ma non c’era. Più precisamente, la dichiarazione del Responsabile unico del progetto prevista dall’avviso a pena di inammissibilità. Nel fascicolo trasmesso dal Comune figurava sì un file denominato “Dichiarazione RUP - Conformità interventi”, ma aprendolo la commissione ha trovato tutt’altro: la dichiarazione relativa al rispetto del principio DNSH. Per gli uffici regionali, dunque, alla scadenza del bando la documentazione obbligatoria risultava materialmente assente.
Il progetto che sembrava ormai al sicuro
La vicenda era partita sotto ben altri auspici. Il 29 maggio il Comune aveva reso noto l’esito della graduatoria definitiva: “Luce nelle periferie” si era piazzato al terzo posto regionale e al secondo per importo finanziato. Il programma coinvolgeva Vena e Piscopio e, attraverso il partenariato con Lamezia Terme, anche una vasta area premontana del territorio lametino.
Il piano aveva una durata prevista di tre anni, con possibilità di estensione per altri 24 mesi, e metteva insieme una lunga serie di servizi: assistenza domiciliare e socioassistenziale, doposcuola, sostegno psicologico, aiuti alle famiglie con minori, distribuzione di farmaci, taxi sociale e percorsi legati al lavoro. Un intervento rivolto ad anziani, famiglie, giovani e persone fragili, con un partenariato che comprendeva, tra gli altri, università, scuole, Asp, Camera di commercio e Centri per l’impiego.
E non si era rimasti alla sola graduatoria. Il 15 luglio Regione e Comune di Vibo Valentia avevano sottoscritto la convenzione, repertorio 3625. Il Comune aveva poi dichiarato l’avvio delle attività e chiesto l’erogazione dell’anticipazione.
I ricorsi e il riesame della pratica di Vibo
A cambiare il corso della vicenda sono stati i ricorsi presentati al Tar dai Comuni di Rosarno, Montalto Uffugo e Catanzaro contro gli atti della procedura. In particolare Catanzaro, esclusa per la mancata produzione di un documento richiesto a pena di inammissibilità, ha contestato quella che riteneva una disparità di trattamento rispetto a Vibo Valentia, ammessa nonostante la presunta assenza dello stesso documento.
La Regione ha quindi deciso di riaprire i fascicoli interessati dalle contestazioni e il 24 luglio la commissione di valutazione ha riesaminato la documentazione di Vibo. È in questa fase che è stata accertata la mancanza della dichiarazione del Rup. Il 27 luglio è così partito formalmente il procedimento di annullamento in autotutela, con dieci giorni concessi al Comune per presentare memorie e documenti.
La difesa del Comune: «Un errore materiale»
Palazzo Luigi Razza ha provato a salvare il finanziamento. Nelle controdeduzioni trasmesse il 31 luglio, il Comune ha sostenuto che si era verificato un errore materiale nel caricamento: il file aveva il nome corretto, ma conteneva per sbaglio un allegato diverso. Secondo l’Ente non si sarebbe quindi trattato di una vera omissione, tanto più che la disponibilità e la destinazione degli immobili di Piscopio e Vena Media erano già state formalizzate dalla Giunta comunale prima della presentazione della domanda.
Il Comune ha chiesto in prima battuta l’archiviazione del procedimento; in subordine, la convalida dell’ammissione attraverso l’acquisizione della dichiarazione corretta e, come ulteriore alternativa, la sospensione della decisione in attesa dei giudizi amministrativi. Ha inoltre fatto valere il fatto che la convenzione era ormai stata sottoscritta e che erano già stati compiuti atti conseguenti, con impegni anche nei confronti dei partner. La Regione, però, ha respinto tutte le argomentazioni.
Per la Regione non era un vizio sanabile
Il punto decisivo è la natura del documento mancante. Secondo gli uffici regionali, il soccorso istruttorio avrebbe potuto essere utilizzato per chiarire un documento incompleto o correggere un’irregolarità formale, non per produrre dopo la scadenza una dichiarazione integralmente assente e richiesta espressamente a pena di esclusione.
Accettarla successivamente, sostiene il decreto, avrebbe significato modificare retroattivamente la candidatura e violare la parità di trattamento tra tutti i Comuni partecipanti. Neppure la convalida è stata ritenuta praticabile, proprio perché avrebbe neutralizzato una causa di inammissibilità esistente fin dall’origine. La Regione afferma inoltre di avere valutato la convenzione già firmata, l’avvio delle attività, la richiesta di anticipazione e gli interessi dei partner, ma ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico all’applicazione uniforme delle regole del bando.
Un altro aspetto viene chiarito espressamente nel provvedimento: la mancata sottoscrizione di un allegato da parte del Centro per l’impiego non è alla base dell’annullamento. La decisione regionale poggia esclusivamente sulla mancata produzione nei termini della dichiarazione del Rup.
Il risultato, però, non cambia: “Luce nelle periferie” viene cancellato dalla graduatoria, l’ammissione ai 2.390.145,87 euro viene revocata e la convenzione del 15 luglio diventa inefficace. Per le risorse liberate la Regione rinvia a un successivo provvedimento l’eventuale scorrimento o rideterminazione della graduatoria. Contro il decreto resta aperta la strada del ricorso al Tar entro 60 giorni o del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.


