La difesa ha ricostruito un quadro ribaltato: non un uomo che aggredisce, ma un giovane braccato dalle attenzioni ossessive della compagna
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Era accusato di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma il Tribunale di Catanzaro lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Protagonista della vicenda E.S., 24 anni, difeso dagli avvocati Alessandro Bavaro del Foro di Reggio Calabria e Francesco Maria Ielapi del Foro di Catanzaro.
La misura gli era stata imposta dal Gip del Tribunale di Catanzaro nel dicembre 2025, con l'obbligo di mantenersi a non meno di 500 metri dalla giovane. Ma nella notte del gennaio 2026, i Carabinieri di Soverato lo sorpresero in compagnia proprio di lei, all'interno di un esercizio commerciale sul corso principale della cittadina ionica. Scattò l'arresto in flagranza.
Il processo ha però riservato un esito controcorrente: il Tribunale di Catanzaro ha infatti ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato. Determinante è stata la linea difensiva impostata dagli avvocati Bavaro e Ielapi, che fin dalla fase della convalida hanno saputo incardinare il processo su un'inedita lettura dell'elemento psicologico del reato. Attraverso le spontanee dichiarazioni dell'imputato e l'acquisizione mirata di documentazione, la difesa ha ricostruito un quadro ribaltato: non un uomo che aggredisce, ma un giovane braccato dalle attenzioni ossessive della compagna. I legali hanno convinto il Tribunale che l'unica condotta esigibile — abbandonare il lavoro, la residenza, le proprie abitudini di vita — avrebbe trasformato una misura non custodiale in una restrizione della libertà personale, in contrasto con la ratio della norma. Dagli atti, infatti, è emerso che era la stessa persona offesa a cercare con insistenza l'imputato: lo seguiva ovunque, lo attendeva fuori dal lavoro, si presentava a casa sua. Il Tribunale ha escluso che gravasse su di lui un obbligo di «scappare alla vista» della persona offesa né di abbandonare residenza e lavoro, osservando che un'interpretazione troppo rigida della norma finirebbe per trasformare una misura non custodiale in una limitazione della libertà personale. Di qui l'assoluzione con formula piena.

