Affidamenti in vigore fino al 30 settembre 2030 o al 31 marzo 2031 in caso di difficoltà oggettive nelle gare. La proposta del Carroccio è stata approvata in Commissione Ambiente del Senato
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Le concessioni balneari rimarranno in vigore fino al 30 settembre 2030 - o fino al 31 marzo 2031 se si presentano difficoltà oggettive nelle gare - in caso di danni alla costa provocati dall'erosione e di «eventi meteorologici di eccezionale intensità» come quelli che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a gennaio scorso e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo prevede un emendamento della Lega al dl Commissari approvato in Commissione Ambiente del Senato. L'emendamento sancisce dunque una proroga di tre anni rispetto all'attuale scadenza delle concessioni fissata al 30 settembre 2027.
L'emendamento a prima firma Romeo stabilisce che «in ragione dei danni alla fascia costiera provocati dal processo di progressiva erosione della costa, nonché dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno colpito in particolare il territorio della regione Calabria, della regione Autonoma della Sardegna e della regione Siciliana a gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2026, al fine di incentivare immediati interventi di messa in sicurezza e mitigazione dell'erosione costiera, anche con investimenti privati a medio termine che consentano il regolare avvio delle attività turistiche estive», le concessioni normate dalla legge del 5 agosto 2022, n. 118, «possono continuare ad avere efficacia fino al 30 settembre 2030, ovvero fino al 31 marzo 2031» in caso di contenzioso o di difficoltà oggettive ad indire le gare.
Viene posto come condizione che «l'ente gestore e il concessionario, con appositi atti aggiuntivi all'atto di concessione, individuino gli investimenti indifferibili e necessari per assicurare il ripristino delle aree demaniali, il recupero dei beni danneggiati e la continuità dei servizi anche in considerazione dell'esigenza di garantire idonee condizioni di sicurezza agli utenti, e che il periodo di ammortamento di tali investimenti ecceda, rispettivamente, il termine del 30 settembre 2027 ovvero del 31 marzo 2028».
Le disposizioni si applicheranno «anche alle concessioni interessate da ulteriori dichiarazioni dello stato di emergenza adottate ai sensi della legislazione vigente entro il termine del 30 settembre 2027 ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022, del 31 marzo 2028».



