L’analisi evidenzia come i promotori del Sì al referendum concentrino l’attenzione sull’imparzialità dei giudicanti, trascurando rischi democratici, carenze strutturali, organizzazione degli uffici e garanzie effettive
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Ansa
Ricapitolando quanto detto nelle puntate precedenti (QUI e QUI), possiamo affermare che la Riforma su cui saremo chiamati a esprimerci nel referendum oppositivo riconduce il malfunzionamento della giurisdizione al presunto deficit di imparzialità del giudice. Con il che si è adottata una prospettiva (troppo colpevolmente) miope, che si limita a rilevare le criticità nel solo momento della decisione processuale. Al contrario, i principi del giusto processo (di cui la Riforma si vuole definire naturale complemento) si concretizzano lungo l’intero iter procedimentale, a partire dalle indagini, passando per la raccolta delle prove e il contraddittorio tra le parti.
È cruciale notare che l’efficienza della giurisdizione dipende strettamente dalla risoluzione delle sue profonde criticità organizzative. Ci si riferisce, in particolare, alle croniche carenze di personale, sia amministrativo che magistratuale, e agli evidenti ritardi nell’informatizzazione degli uffici giudiziari. La proposta di riforma, tuttavia, ignora completamente questi nodi fondamentali (sarebbe bastata una legge ordinaria da scrivere in questi tre anni della XIX Legislatura). Questa omissione, unitamente alle finalità dichiarate dai redattori, rende la riforma stessa discutibile e suscita notevoli perplessità sulla sua reale efficacia.
Perplessità che aumentano quando si passa ad analizzare lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, a iniziare dalla sua composizione.
Il CSM disegnato dalla Costituzione vigente è chiaro: due terzi dei componenti sono magistrati eletti dai loro colleghi, il restante terzo è scelto dal Parlamento in seduta comune. Non è un dettaglio tecnico, ma una scelta politica e democratica precisa.
La componente togata non nasce dal caso, ma dal voto. È il frutto di una selezione che rende i magistrati eletti rappresentativi della pluralità di idee e orientamenti culturali presenti nella magistratura, così come i membri laici riflettono le diverse sensibilità politiche presenti nel Paese.
La riforma oggi in discussione va in tutt’altra direzione. Archivia il voto, affida la composizione del CSM al sorteggio e sostituisce la rappresentanza con la lotteria. Un salto all’indietro che cancella il linguaggio della democrazia e riduce il CSM a un’assemblea senza mandato, scollegata da chi dovrebbe rappresentare. Il risultato è un CSM svuotato di senso, consegnato alla ‘dea bendata’ invece che alla responsabilità politica e istituzionale.
È come dire che dopo Tangentopoli, la democrazia elettorale si è dimostrata dannosa e quindi meglio l’estrazione a sorte (i letterati colti ne parlerebbero come di una distopia).
Il CSM non è un organo amministrativo (come inopinatamente sostenuto da alcuni), ma un organo di indirizzo che guida l’amministrazione della giurisdizione (tanto che 1/3 dei componenti è eletto dal Parlamento in seduta comune, sic!). Proprio per questo, il CSM deve rappresentare il pluralismo culturale della magistratura, e ciò può avvenire solo attraverso libere elezioni aperte a tutti i magistrati. Il sorteggio, invece, indebolirebbe l’autonomia del potere giudiziario, perché affiderebbe decisioni delicate – come l’ingresso in magistratura, le progressioni di carriera e i pareri (anche) sulle leggi – a persone scelte casualmente, senza alcuna verifica della loro capacità di assumere responsabilità di governo.
Detto diversamente, essere idonei a fare il magistrato non significa automaticamente essere idonei a governare la magistratura.
Solo libere elezioni permettono di selezionare i più competenti e motivati, e le ‘correnti’ (tanto stigmatizzate) non sono un fenomeno negativo (una cosa è la fisiologia, altro è la patologia): hanno rappresentato nel tempo la ricchezza culturale della magistratura e offerto sostegno ai candidati eletti.
Il sorteggio aumenterebbe invece il rischio di avere membri inesperti, più esposti alle pressioni esterne e privi della legittimazione che deriva dal voto dei colleghi. Inoltre, mentre i magistrati sorteggiati potrebbero essere giovani e poco preparati, i membri laici verrebbero scelti tra professionisti molto esperti, creando un evidente squilibrio e disparità di potere decisionale. Infine, è opportuno sottolineare che in Italia non vi è alcuna professione che, pur disponendo di organi di autogoverno, ne determini la composizione tramite sorteggio: tutti tali organi sono infatti costituiti attraverso elezioni, comprese le magistrature speciali (amministrativa, contabile, ecc.).
Quindi, e per concludere sul punto, verrebbero totalmente rivisti i meccanismi di selezione degli organi sia per la componente togata (di estrazione magistratuale) sia per quella laica (di estrazione politica). Per i primi, però, si prevede un sorteggio tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti; per i secondi, invece e incomprensibilmente, un sorteggio limitato a un elenco di professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Elenco, questo, stilato a colpi di maggioranza semplice, non essendo prevista alcuna maggioranza speciale.
Il metodo del sorteggio – di matrice populistica (‘chiunque al posto di chiunque’) –, quindi, ignora le specificità professionali e le attitudini necessarie per i delicati compiti del CSM, confondendo la professionalità giurisdizionale con la capacità gestionale e (nel senso prima specificato) politica (si pensi, ancora una volta, alla delicatissima funzione dei pareri e delle proposte).
In definitiva, il CSM risulta profondamente trasformato, al punto da non corrispondere più al modello delineato dai Costituenti. Tale mutamento produce effetti che si riverberano sull’intero impianto costituzionale e, in particolare, sull’articolo 104, primo comma, della Costituzione, nella stessa versione delineata dal progetto di riforma. Il testo della disposizione costituzionale, così come riprodotto nella proposta di modifica, recita: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».
Tuttavia, l’affermazione dell’indipendenza della magistratura rischia di restare puramente formale se non è sostenuta da adeguati meccanismi di garanzia. La sua proclamazione in sede costituzionale, da sola, non è sufficiente a renderla effettiva. Il riferimento all’“indipendenza” compare infatti anche nelle Costituzioni di ordinamenti che non possono definirsi democratici, come la Russia (art. 120), Cuba (art. 148 Cost.), l’Iran (art. 156 Cost.) o la Corea del Nord. La vera distinzione non risiede nella formulazione linguistica, bensì nelle regole che assicurano concretamente tale principio e nei poteri reali attribuiti agli organi di garanzia, funzione (quella di garanzia) che il Consiglio Superiore della Magistratura svolge dal 1958.
Ne consegue che il primo comma dell’articolo 104, nella proposta di modifica, considerato isolatamente, assume un valore limitato, finendo per postulare come acquisito ciò che dovrebbe invece essere garantito sul piano normativo.

