La composizione del Consiglio regionale resta tale e quale dopo la prima tornata di scontri in punta di diritto davanti alla giustizia amministrativa. Cinque ricorsi, i due seggi di Noi Moderati nel mirino e la medesima questione di fondo: stabilire se, per il superamento della soglia di sbarramento del 4% alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025, debbano essere conteggiati soltanto i voti di lista oppure anche quelli espressi esclusivamente per i candidati alla presidenza della Regione. È identico anche l’esito, tutti rigettati: non entreranno in Consiglio regionale Michele Comito, Francesco De Nisi, Giusy Iemma, Ugo Vetere e Francesco Sarica. Resta tutto com’è e i centristi Vito Pitaro e Riccardo Rosa conservano lo scranno a Palazzo Campanella.

Con le sentenze, la Prima Sezione del Tar Calabria ha respinto, dunque, in modo uniforme le impugnazioni proposte da Francesco De Nisi (lista «Casa Riformista per la Calabria – Italia Viva»), Giuseppina Iemma («Partito Democratico») e Ugo Vetere («Occhiuto Presidente»), Michele Comito («Occhiuto presidente») e Francesco Sarica («Lega Salvini») confermando la correttezza dell’operato dell’Ufficio centrale regionale.

Il nodo dei ricorsi: il 4% e la lista «Noi Moderati»

In tutti e tre i ricorsi veniva contestata l’ammissione al riparto dei seggi della lista «Noi Moderati», cui erano stati attribuiti due seggi (uno nella circoscrizione nord e uno nella circoscrizione centro).

Secondo i ricorrenti, il dato percentuale del 4,05% attribuito alla lista era stato calcolato solo sui voti validi delle liste circoscrizionali (758.710), escludendo i 34.013 voti espressi per i soli candidati presidente. Se invece il calcolo fosse stato effettuato sul totale complessivo dei voti validi (792.723), comprensivo anche di quelli al solo presidente, «Noi Moderati» si sarebbe fermata al 3,87%, restando sotto la soglia del 4% e venendo quindi esclusa dal riparto.

Da qui la richiesta, comune a tutti, di rideterminare il quoziente elettorale circoscrizionale, escludere la lista dal riparto e riassegnare i seggi: De Nisi puntava a un seggio nella circoscrizione centro; stesso obiettivo per Michele Comito, che chiedeva l’assegnazione di un seggio in più per la lista Occhiuto presidente; Iemma rivendicava la proclamazione in luogo di Giuseppe Falcomatà; Vetere chiedeva un terzo seggio per «Occhiuto Presidente» nella circoscrizione nord; Francesco Sarica chiedeva un ulteriore seggio per la lista Lega per Salvini.

La linea del Tar: contano solo le cifre elettorali delle liste

Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo partendo dal combinato disposto tra l’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005 e l’articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

Quest’ultima stabilisce che il riparto dei seggi avvenga in base alla «cifra elettorale di ciascuna lista», determinata dalla somma dei voti di lista validi. Il quoziente elettorale circoscrizionale è calcolato dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno.

Alla luce di questa disciplina, il Tar ha ritenuto che l’espressione «voti validi» contenuta nella legge regionale non possa essere interpretata in modo isolato e comprensivo anche dei voti espressi per i soli candidati presidente. La soglia del 4% deve essere calcolata esclusivamente sui voti di lista.

Secondo il Collegio, il voto al solo candidato presidente, pur essendo espressione di una volontà politica, rileva ai fini dell’elezione del Presidente e della soglia distinta dell’8%, ma non incide sulla composizione proporzionale del Consiglio regionale.

Respinte anche le questioni di costituzionalità

In alcuni ricorsi era stata sollevata, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005, per presunta violazione degli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione.

Il Tar ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la discrezionalità del legislatore nella previsione di soglie di sbarramento, funzionali a evitare la frammentazione e a garantire la governabilità.

La scelta di considerare, ai fini della soglia del 4%, solo i voti di lista non è stata ritenuta irragionevole né lesiva dell’eguaglianza del voto: l’elettore che sceglie di votare soltanto il candidato presidente compie una scelta consapevole, i cui effetti sono coerentemente limitati all’elezione del vertice dell’esecutivo regionale.

Un orientamento consolidato

Il Tribunale ha inoltre richiamato propri precedenti del 2010, ribadendo che nel sistema elettorale calabrese il quoziente elettorale circoscrizionale deve essere determinato «sulla scorta delle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali».

Sono stati ritenuti non pertinenti i precedenti giurisprudenziali relativi a Puglia e Umbria, dove le rispettive leggi regionali prevedono espressamente un diverso meccanismo di computo, che estende il voto al solo presidente alle liste collegate.

Il dispositivo

Tutti e cinque i ricorsi sono stati respinti, con compensazione delle spese di lite.

Le sentenze consolidano così un principio chiaro: nelle elezioni regionali calabresi la soglia del 4% per l’ammissione al riparto dei seggi si calcola esclusivamente sui voti di lista. I voti espressi per il solo candidato presidente restano fuori dal perimetro del quoziente elettorale circoscrizionale e non incidono sulla distribuzione proporzionale dei seggi in Consiglio.