Confermata la condanna per false attestazioni, ma ridotta la reclusione per un errore di calcolo
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La sede dell'Asp di Cosenza
La Cassazione ha corretto, senza rimettere in discussione la responsabilità penale, la condanna inflitta ad una ex dirigente psicologa dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, coinvolta in un procedimento per false attestazioni di presenza in servizio.
La Terza sezione penale ha infatti rettificato la pena detentiva stabilita dal Tribunale di Cosenza in sede di patteggiamento, rilevando un errore materiale nel calcolo della reclusione, ma dichiarando inammissibile il resto del ricorso.
Il procedimento trae origine dalla sentenza del 28 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Cosenza aveva applicato all’imputata la pena di otto mesi di reclusione e 400 euro di multa per il reato previsto dall’articolo 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, contestato in relazione a presunte alterazioni dei sistemi di rilevamento delle presenze. Secondo l’imputazione, la dirigente avrebbe fatto risultare l’ingresso in servizio mediante timbratura del cartellino marcatempo, allontanandosi poi dall’ufficio in diverse fasce orarie.
La decisione era stata assunta con rito di patteggiamento, con riconoscimento delle attenuanti generiche e della riduzione per il rito. Nel 2025 la Corte d’Appello di Catanzaro aveva trasmesso gli atti alla Cassazione, trattandosi di impugnazione contro una sentenza ex articolo 444 del codice di procedura penale.
Davanti alla Suprema Corte, la difesa aveva sollevato due censure. Con la prima contestava la mancata valutazione, da parte del giudice di primo grado, di una possibile causa di proscioglimento ex articolo 129 del codice di procedura penale, sostenendo che non vi fosse prova di una reale alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze. Con la seconda, invece, denunciava una difformità tra la pena concordata dalle parti e quella indicata in sentenza, poiché l’accordo prevedeva una pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, mentre il Tribunale aveva indicato otto mesi.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ricordando che, dopo la riforma del 2017, le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi tassativi, tra cui non rientra la verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p.
Diverso l’esito sul secondo motivo. I giudici di legittimità hanno accertato che il Tribunale di Cosenza aveva commesso un errore di calcolo, applicando una sola riduzione di un terzo sulla pena detentiva anziché due, come previsto dall’accordo (una per le attenuanti generiche e una per il rito). Ne è derivata una pena di otto mesi anziché quella corretta di cinque mesi e venti giorni di reclusione, mentre la multa di 400 euro era stata calcolata correttamente.
Ritenuto che si trattasse di un mero errore materiale, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 619, comma 2, codice di procedura penale, ha proceduto direttamente alla rettifica della pena, senza annullare la sentenza.

