La sentenza

Caso Infocontact, nessuna irregolarità nell’erogazione di fondi Por per 2 milioni di euro: assolti due dirigenti regionali

La sezione d'appello della Corte dei Conti ribalta il verdetto di primo grado: non ci fu dolo né negligenza. Ridimensionato anche il danno erariale. La vicenda risale al dicembre 2009, al centro l'accesso ai contributi per l'assunzione di 207 lavoratori svantaggiati

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di Salvatore Bruno
20 aprile 2024
18:57

I giudici della prima sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti hanno assolto due dirigenti della Regione Calabria a conclusione di un procedimento intrapreso in relazione alla concessione di cospicue agevolazioni finanziarie a beneficio della Società Infocontact Srl, nell’ambito di una misura del Por 2007-2013 avente la finalità di rafforzare l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati. Si tratta di Michelina Ricca e di Cosimo Cuomo, rappresentati rispettivamente dagli avvocati Carmelo Salerno e Antonello Sdanganelli.

La sentenza di primo grado

In primo grado, dove la richiesta di condanna della procura della Corte dei Conti era sta di oltre due milioni e mezzo di euro, i dirigenti regionali erano stati condannati a rifondere, in solido con la Infocontact, un danno erariale di 208.724,87 per aver erogato al colosso dei call center, finito in amministrazione straordinaria, contributi nella forma della integrazione salariale non dovuti per mancanza dei requisiti, richiesti dal bando, del personale assunto, con l’aggravante per Cosimo Cuomo del pagamento di ulteriori 400mila euro.


Il bando Por per il collocamento di lavoratori svantaggiati

La vicenda prende spunto dalla istanza con cui il 21 dicembre 2009, Infocontact presenta una richiesta di accesso ai benefici della misura Por, per l’assunzione di 207 persone, di cui 101 lavoratori svantaggiati, 98 lavoratori molto svantaggiati e 8 lavoratori diversamente abili, ottenendo così un contributo pari ad euro 2.057.178,26 liquidato dalla Regione nell’ottobre del 2010. Ulteriori 531.935,46 euro venivano pagati nel marzo 2012 a titolo di seconda annualità. Da una verifica attivata dalla Corte dei Conti Europea a conclusione di un Audit avviato nel febbraio 2013, veniva rilevata una irregolarità relativamente a tre unità di personale assunto, risultate prive dello status di lavoratore svantaggiato. Ulteriori controlli attivati dagli uffici regionali facevano emergere analoghe anomalie per altri 15 soggetti. Sulla scorta delle nuove evidenze, veniva richiesta alla Infocontact la restituzione della somma di 208.724,87 pari alle agevolazioni ricevute e però non spettanti poiché riguardanti lavoratori sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando.

Le presunte negligenze

Nel procedimento incardinato dalla Procura regionale della Corte dei Conti, insieme al rappresentante legale di Infocontact Giuseppe Pane ed al responsabile delle risorse umane della stessa azienda Paolo Braganò, venivano condannati a rifondere il danno pure Michelina Ricca e Cosimo Cuomo per aver omesso di operare controlli sulla correttezza della documentazione depositata dall’azienda di telecomunicazioni e sulla veridicità delle dichiarazioni relative allo status dei lavoratori da assumere. Su questo punto però in appello, la valutazione è stata ribaltata; i magistrati della prima sezione giurisdizionale, infatti, hanno osservato come le irregolarità siano emerse soltanto alla luce di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, contenuti in una informativa del luglio 2018, effettuati non solo mediante l’analisi dei dati reperibili nei centri per l’impiego, ma anche consultando l’applicativo Serpico in dotazione alle forze dell’ordine, per attingere alla banca dati dell’anagrafe tributaria.

Per questo, scrivono i giudici «alcuna responsabilità per dolo né per colpa grave può essere addebitata ai dirigenti Michelina Ricca e Cosimo Cuomo» per avere sottoscritto i decreti di liquidazione ed i mandati di pagamento dei contributi richiesti da Infocontact. «Deve rilevarsi – proseguono i giudici – che entrambi i dirigenti hanno svolto le proprie mansioni senza alcuna trascuratezza dei propri doveri istituzionali, senza porre in essere condotte negligenti, piuttosto che imprudenti». Peraltro l’attività gestionale di erogazione del finanziamento era stata sottoposta ad uno stringente controllo da parte di un’apposita struttura organizzativa infraregionale, denominata Unità Operativa Verifiche e Controlli, le cui attività non sono state oggetto di censure, e che aveva attestato la regolarità della documentazione prodotta da Infocontact.

Regolari le altre documentazioni

Per completezza, va sottolineato inoltre che la Infocontact era stata condannata dal giudice territoriale a restituire anche la somma di euro 2.240.388,13 relativa ai contributi percepiti per gli altri lavoratori assunti poiché, la medesima informativa delle fiamme gialle del luglio 2018, asseriva che nessuno di loro godesse dello status di svantaggiato o molto svantaggiato, con conseguente indebita natura delle agevolazioni fruite, «poiché – si legge nella sentenza di primo grado - occupati sino a poco prima della data di assunzione e addirittura, in molti casi, già occupati presso la stessa Infocontact». Sul punto però in appello, l’azienda ha dimostrato invece che si trattava di persone impegnate in corsi di formazione oppure di precari con reddito inferiore alla soglia limite annuale che consente loro di mantenere lo status di disoccupati e contemporaneamente di lavoratori svantaggiati perché rientranti nelle altre casistiche previste dalla legge  (tra cui, ad esempio, l’età superiore a 50 anni oppure il non aver conseguito un diploma di scuola media superiore).

Giornalista
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