Il Tribunale ha revocato l’oscuramento del blog riconducibile a al giornalista: solo tre capi d’imputazione sono «idonei a superare un giudizio prognostico di condanna»
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Nella foto Gabriele Carchidi
Il Tribunale del Riesame di Cosenza, misure reali ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip e ha ordinato il dissequestro del sito iacchite.blog e di eventuali altri siti “di analogo o medesimo contenuto” riconducibili a Gabriele Carchidi. La decisione è contenuta nell’ordinanza emessa in camera di consiglio dal collegio composto da Marco Bilotta (presidente estensore), Claudio Tricò e Rosina De Felice, depositata il 23 marzo 2026. Precedentemente, il giudice Paola Lucente aveva annunciato di astenersi dalla decisione per incompatibilità.
Il provvedimento era stato adottato dal giudice per le indagini preliminari il 19 febbraio 2026 (notificato il 27 febbraio) e aveva disposto l’oscuramento del web-log nell’ambito di un procedimento che - secondo la “provvisoria incolpazione” richiamata negli atti - riguarda i reati di diffamazione e atti persecutori contestati in relazione a una serie di contenuti pubblicati sul blog.
Il ricorso e l’udienza: il Riesame ribalta il sequestro
Il riesame era stato proposto con atto depositato il 5 marzo 2026. All’udienza del 18 marzo, davanti al collegio, hanno discusso il difensore del ricorrente e il pubblico ministero: la difesa ha insistito per l’accoglimento, la Procura per il rigetto. Il Tribunale ha quindi riservato la decisione, sciogliendo la riserva con un esito favorevole a Carchidi.
Le indagini e la “questione” sulla tempistica degli atti
Nell’ordinanza è stata affrontata in via preliminare una doglianza processuale della difesa, riferita alla presunta nullità o inutilizzabilità di atti compiuti oltre il termine annuale delle indagini. Il collegio, però, supera l’eccezione osservando che il termine è sospeso nel periodo feriale e che l’integrazione di querela acquisita il 7 novembre 2025 risulta «ampiamente tempestiva» rispetto all’iscrizione del 31 ottobre 2024.
Il blog e il procedimento: 37 capi, un’unica persona offesa
Il Tribunale del Riesame di Cosenza ha anche ricostruito il contesto del web-log, indicando che iacchite.blog – secondo gli accertamenti in fase di indagini – è riconducibile a Gabriele Carchidi, con pubblicazioni «prevalentemente politiche e investigative» su vicende calabresi e con particolare riferimento a quelle cosentine. Si dà atto che, per un periodo, il blog è stato registrato come testata telematica, ma che la registrazione è stata cancellata dal 30 gennaio 2024, in seguito a un provvedimento del presidente del Tribunale di Cosenza, collegato alla sospensione del direttore responsabile.
Nel procedimento descritto negli atti si parla di 37 contestazioni: «Trentasei fatti di diffamazione aggravata e uno di atti persecutori», tutti riferiti – si legge – alla stessa persona offesa querelante: Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
Il punto centrale: “fumus” e “periculum in mora”
Il collegio ha richiamato i parametri tipici del sequestro preventivo: verifica del fumus delicti, del nesso di pertinenzialità e del periculum in mora (cioè la possibilità che la libera disponibilità della cosa aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli ulteriori illeciti).
Secondo il Tribunale del Riesame di Cosenza, nella valutazione non basta un’analisi astratta: serve una verifica concreta, perché - nel caso di specie - la prova dei fatti coincide in larga parte con il “corpo del reato”, cioè gli articoli contestati.
Diffamazioni: 33 articoli “scriminati” da critica e satira politica
Sul totale delle 36 contestazioni di diffamazione, il collegio ha affermato che 33 risultano scriminate dall’esercizio del diritto di critica e/o satira politica. L’ordinanza ha richiamato espressamente la cornice costituzionale dell’articolo 21 e ha sottolineato che, nel bilanciamento con il diritto alla reputazione, assumono rilievo l’interesse pubblico e i limiti della continenza, modulati però in modo più ampio nel caso della satira politica.
Il Tribunale ha ripercorso anche gli orientamenti della Corte Edu sulla maggiore soglia di tolleranza richiesta ai politici rispetto alle critiche della stampa, fermo restando il limite “invalicabile” dell’attacco personale gratuito.
I tre capi che restano “diffamatori”
In un passaggio dell’ordinanza, il Riesame ha affermato che «certamente diffamatori sono i capi 7, 19 e 22». In sintesi, per il collegio in quei tre episodi le espressioni contestate eccederebbero il perimetro della critica politica, sconfinando nell’attribuzione gratuita di etichette personali (“malavitoso”, “mafioso”) o in insinuazioni su aspetti di vita privata non collegate ai fatti narrati.
Per il resto, si legge che il blog contiene articoli su temi di interesse pubblico (economia, sanità, giustizia) con toni spesso duri e satirici, ma riconducibili – nella valutazione del collegio – alla critica dell’operato pubblico e non alla delegittimazione personale dell’uomo.
Atti persecutori: fumus “ancora più labile”
Quanto al capo relativo agli atti persecutori, l’ordinanza parla di un fumus «ancora più labile». Il Tribunale ha evidenziato che – considerato il numero ridotto di articoli ritenuti effettivamente diffamatori – risulta difficile sostenere un nesso causale tra la condotta di Gabriele Carchidi e un grave stato d’ansia tale da modificare radicalmente le abitudini di vita di un soggetto pubblico di primo piano. Le critiche, anche feroci, sono definite «il prezzo da pagare in una democrazia pluralista», purché restino agganciate alla sfera dell’interesse pubblico.
Sequestro possibile “in astratto”, ma sproporzionato “in concreto”
Il giudice Bilotta ha chiarito che la misura ablativa è astrattamente prevista dall’ordinamento e che, nel caso di specie, il blog non era registrato al tempo delle condotte, circostanza che - secondo la ricostruzione richiamata - incide sulla piena operatività delle garanzie costituzionali previste per la stampa.
Ma il cuore della decisione sta nel principio di proporzionalità e adeguatezza: il Tribunale ha osservato che l’oscuramento dell’intero sito, a fronte di un quadro accusatorio ridimensionato (solo tre capi “idonei a superare un giudizio prognostico di condanna”), si traduce in una compressione eccessiva della libertà di manifestazione del pensiero. In altri termini, cadendo il “dato ponderale” che aveva sorretto il sequestro, «cade il fondamento del sequestro o viene meno la proporzionalità e dunque la legittimità stessa» della misura.
Il Tribunale aggiunge che avrebbe senso, in astratto, il sequestro dei singoli contenuti ritenuti diffamatori, ma rileva un profilo di impossibilità tecnica di esecuzione “forzosa” della misura sui soli articoli. Di conseguenza, dovendo scegliere tra oscurare tutto o dissequestrare tutto, il collegio ritiene che debba prevalere «la soluzione più favorevole al ricorrente».

