Fase 2 Calabria, nuova ordinanza Santelli: si potrà andare nelle seconde case

Nove i punti contenuti nell’ordinanza numero 41, tra questi quella di poter raggiungere l'abitazione al mare o in montagna. È consentito, inoltre, spostarsi, insieme a conviventi, per andare al cimitero o a fare la spesa. Consentita l'attività sportiva in spazi all'aperto anche all'interno di strutture sportive

di Daniela  Amatruda
9 maggio 2020
20:38

Sarà possibile raggiungere le seconde case sul territorio regionale. Una notizia che molti calabresi attendevano da tempo. La nuova ordinanza della presidente Jole Santelli, la numero 41, consente infatti di potersi spostare dalla propria residenza, verso i Comuni in cui sono ubicate le seconde case – esclusivamente se quest’ultime sono all’interno del territorio regionale  individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.

«Considerato che il periodo di lockdown, - si legge nell’ordinanza - e le ulteriori limitazioni imposte nel territorio regionale, si sono rivelate efficaci ed appare possibile perseguire la graduale ripresa delle normali attività, ferma restando la necessità di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene e del distanziamento interpersonale, indispensabili ad evitare nuove possibili fonti di contagio; tenendo conto della necessità di convivenza col virus che, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi». 

Le misure adottate : 

 


  1. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione - esclusivamente se ubicata all’interno del territorio regionale;

  2. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare;

  3. È consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti;

  4. Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti attività: individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata; pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata; allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

  5. sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa;

  6. è consentito - alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale - lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti;

  7. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori.

  8. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale.

  9. È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.

 

I dati epidemiologici

Nel Report Sorveglianza Covid-19 - viene riportato nell'ordinanza - «La valutazione del rischio realizzata in base ai dati forniti evidenzia una bassa probabilità ed un basso impatto portando ad una classificazione del rischio settimanale bassa di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 sul territorio regionale». 

I report epidemiologici regionali, aggiornati al 6 maggio 2020, prodotti dal Settore n.9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, registrano un trend in decrescita dei principali indicatori di rischio ed un andamento del rischio epidemiologico sotto controllo, con indicatori ben al di sotto del livello di soglia e di allerta previsto dal Ministero della Salute. 

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