Non si è esaurita con la sentenza di prescrizione l’azione contabile che la Procura della Corte dei Conti muove nei confronti di Giacomo Giovinazzo, Rocco Leonetti, Giuseppe Zimbalatti e Giancarlo Augello citati a giudizio per un presunto danno erariale di oltre otto milioni di euro che gli ex dirigenti ed ex funzionari del dipartimento Agricoltura della Regione Calabria avrebbero causato all’ente. La Procura ha infatti impugnato dinnanzi la sezione giurisdizionale centrale di appello la sentenza emessa nel giugno scorso dalla sezione giurisdizionale per la Calabria che aveva dichiarato prescritta l’azione erariale.

Il danno erariale di ex dirigenti e funzionari

Nello specifico, la Procura contesta un danno erariale da mancata entrata o mancata riscossione ascrivibile a Rocco Leonetti, dirigente generale del dipartimento Agricoltura dal 2005 al 2010; a Giuseppe Zimbalatti, dirigente del dipartimento regionale dal maggio 2010 e attualmente rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria; a Giacomo Giovinazzo, all’epoca dirigente di servizio e poi dirigente di settore, attualmente commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria e a Giancarlo Augello che all’epoca ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento.

Indebite erogazioni di aiuti comunitari

La vicenda riguarda le indebite percezioni di aiuti comunitari erogati dalla Regione Calabria ad agricoltori e ad associazioni di produttori ortofrutticoli, finite al centro di accertamenti del nucleo antifrodi dei carabinieri di Roma perché elargite in assenza di presupposti. La Cittadella aveva emesso ordinanze-ingiunzioni di pagamento per recuperare le somme ma le contestazioni delle violazioni sarebbero avvenute quando il termine prescrizionale era ormai trascorso. Circostanza che ha poi indotto i funzionari dello stesso dipartimento ad annullare le ordinanze in autotutela per alcuni trasgressori che si erano resi promotori di ricorsi.

La sentenza del Tribunale di Palmi

Non tutti però. In particolare, l’ordinanza non era stata impugnata da un percettore contro il quale la Regione ha quindi proceduto con l’iscrizione del debito al ruolo ma il recupero delle somme non si è mai perfezionato per errata notifica. Da qui, l’instaurazione di un giudizio al Tribunale di Palmi concluso nel giugno 2021 con una sentenza di illegittimità della cartella di pagamento del valore di oltre otto milioni di euro (8.208.026, per la precisione) da cui poi si è originata l’azione contabile. Ed è proprio sul calcolo del termine prescrizionale che si gioca oggi l’ammissibilità dell’azione di responsabilità esercitata dalla Procura nei confronti dei quattro ex dirigenti e funzionari regionali.

La sentenza di primo grado

La sezione giurisdizionale, nella sentenza di primo grado, non ha infatti condiviso la ricostruzione della Procura che ha fatto decorrere dal 2021 «la definitiva compromissione di ogni possibilità di realizzo dell’entrata regionale», ovvero dalla sentenza del Tribunale di Palmi che ha dichiarato l’illegittimità delle cartelle di pagamento. E quindi certificato il danno erariale.

Prescritta l’azione contabile

Nella sentenza che ha dichiarato prescritta l’azione contabile i giudici sostengono che «non si può condividere la tesi (della Procura, ndr) che solo dalla sentenza del giudice di Palmi sia emersa la conoscibilità del danno: il credito regionale contenuto nelle ordinanze ingiunzioni di pagamento si era già prescritto prima delle loro notifica, e tale prescrizione rientrava nella sfera di conoscibilità dell’amministrazione al massimo nel 2016. Pertanto, la prescrizione della pretesa risarcitoria (l’azione contabile, ndr) azionata in questa sede decorreva dalla fine del 2016; e, quindi, dal primo atto interruttivo (l’invito a dedurre del 16 giugno 2023) ogni contestazione contro i presunti responsabili era irreparabilmente prescritta».

Sentenza impugnata

Non così è invece per la Procura della Corte dei Conti che ha deciso di impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la condanna al risarcimento del danno. I magistrati scrivono che «il giudice di prime cure sbaglia, quando sostiene che il credito erariale azionato con le ordinanze-ingiunzioni non poteva più essere esatto dall’amministrazione, in quanto le cartelle esattoriali impugnate erano fondate su una pretesa erariale prescritta, perché, nel caso di specie, benché la pretesa sottostante all’ordinanza ingiunzione fosse prescritta, la Regione Calabria ha proceduto ugualmente alla sua notifica».

Danno non ancora attuale

Nell’atto depositato si legge che: «alcuni destinatari dell’atto lo hanno impugnato, ottenendo l’annullamento dello stesso in autotutela, mentre altri no. Conseguentemente, nei confronti di quest’ultimi si è proceduto all’iscrizione a ruolo con notifica della cartella esattoriale. Non può sfuggire che la notifica 8/17 della cartella di pagamento ha reso il danno non ancora attuale, rappresentando la stessa di certo un valido titolo giuridico per ottenere la riscossione del credito vantato, finché non è sopraggiunta la sentenza del Tribunale di Palmi che ne ha disposto l’annullamento».