Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Ciliberti, indagato per due episodi di tentata estorsione pluriaggravata contestati dal pubblico ministero Alessandro Riello. La decisione è stata assunta dalla Seconda Sezione Penale (presidente relatrice Silvia Manni, giudici Rita Bosco e Francesca Iuliano) con ordinanza pronunciata il 31 marzo 2026

Le accuse e la misura del gip

Il provvedimento impugnato era stato emesso dal gip distrettuale di Catanzaro il 12 marzo 2026, che aveva applicato a Ciliberti il massimo presidio cautelare ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e, sul piano cautelare, un concreto pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione.

Secondo l’impostazione accusatoria richiamata dal Riesame, Ciliberti sarebbe coinvolto in due contestazioni.

La prima riguarda un imprenditore impegnato in lavori di posa del porfido nel centro storico di Spezzano Albanese. In questo episodio, a Ciliberti viene contestato di avere agito in concorso con Alessandro Scorza, recandosi tre volte nel cantiere e avanzando richieste di denaro “a titolo estorsivo”, senza quantificare la somma. Nel racconto della persona offesa, gli indagati si sarebbero presentati come «gli amici buoni», sostenendo di avere fatto una «imbasciata» alla criminalità organizzata di Cirò Marina, luogo di provenienza dell’imprenditore.

Il secondo episodio riguarda invece un imprenditore impegnato nella ricostruzione del plesso scolastico di San Lorenzo del Vallo. In questo caso, a Ciliberti viene contestato di avere avanzato una richiesta pari al 6% del valore dell’appalto, indicata in circa 40 mila euro.

In sede di interrogatorio, Ciliberti si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Le contestazioni della difesa

Nel riesame, la difesa ha attaccato la tenuta del quadro indiziario su entrambi i capi, contestando in particolare la credibilità dei dichiaranti, l’attendibilità del racconto e dei riconoscimenti fotografici, nonché – per il primo episodio – la configurabilità delle aggravanti, tra cui il riferimento all’articolo 416-bis.1 del codice penale. Per il secondo episodio è stata prospettata anche l’ipotesi della desistenza volontaria.

Sul piano cautelare, la difesa (rappresentata dall’avvocato Fiorella Bozzarello) ha evidenziato lo stato di incensuratezza, la natura di tentativo delle condotte e la possibilità di misure meno afflittive.

La risposta del Riesame: “gravi indizi” e contesto intimidatorio

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la valutazione del gip sulla gravità indiziaria.

Per quanto riguarda l’episodio di Spezzano Albanese, il Collegio ha escluso criticità sulla credibilità della persona offesa, rimarcando l’assenza di rapporti pregressi tra l’imprenditore e l’indagato e valorizzando un racconto ritenuto coerente e circostanziato. Il Riesame ha poi ritenuto utilizzabile il riconoscimento fotografico, richiamando l’orientamento secondo cui l’individuazione fotografica è una dichiarazione valutabile secondo il libero apprezzamento del giudice. Nel caso concreto, sono stati evidenziati la descrizione fisica fornita dalla persona offesa e la prossimità temporale tra gli ultimi incontri e l’escussione.

Il Collegio segnala inoltre che la ricostruzione fattuale troverebbe un ulteriore supporto in controlli stradali e in esiti di attività tecniche che avrebbero confermato un rapporto di assidua frequentazione tra Ciliberti e Scorza nel periodo considerato.

Quanto al capo relativo a San Lorenzo del Vallo, il Riesame giudica non decisivo il fatto che l’imprenditore abbia riferito l’episodio a distanza di tempo, collocando le escussioni in un contesto investigativo legato anche a un successivo danneggiamento. La versione resa è stata ritenuta priva di contraddizioni rilevanti e supportata, secondo quanto riportato nell’ordinanza, anche dalla produzione di un video dell’incontro e da ulteriori riscontri investigativi.

La qualificazione giuridica e l’aggravante mafiosa

Il Tribunale ribadisce che, ai fini della tentata estorsione, la minaccia può essere anche allusiva, e che l’idoneità va valutata ex ante, alla luce del contesto. 

Sulla desistenza volontaria, il Collegio esclude che possa configurarsi nel secondo episodio. In tal caso, la richiesta estorsiva sarebbe stata completa e quindi non si tratterebbe di tentativo “incompiuto”.

Quanto all’aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 del codice penale), il Riesame la ritiene ravvisabile nella connotazione oggettiva, richiamando la nozione di estorsione “ambientale” e valorizzando, per entrambi gli episodi, le modalità intimidatorie “silenti” e i riferimenti a contesti criminali (come la “delinquenza di Cirò”). Sono state invece escluse le aggravanti nella prospettiva agevolativa, ritenendo carente, allo stato, un approfondimento sulla stabile appartenenza a un’associazione mafiosa e una sufficiente determinazione della finalità di agevolazione.

Per il capo 1, è stata inoltre riconosciuta l’aggravante della simultanea presenza di più persone al momento della richiesta.

Le esigenze cautelari: pericolo di recidiva e conferma del carcere

Sul piano cautelare, il Collegio ritiene concreto e attuale il pericolo di recidiva, valorizzando la gravità dei fatti, la collocazione temporale ravvicinata degli episodi (novembre 2024 – aprile 2025) e le modalità ritenute spregiudicate.