Giustizia Calabria

Il caso Bombardieri torna nelle mani del Csm: ecco la sentenza del Consiglio di Stato

Non si è ancora conclusa la vicenda per la procura di Reggio Calabria. Il massimo organo della giustizia amministrativa chiede a Palazzo dei Marescialli di rivalutare la pratica tenendo conto di alcune indicazioni. Ecco quali sono

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di Antonio Alizzi
4 aprile 2023
10:28
Il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri
Il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri

Sembra una querelle infinita quella per la procura di Reggio Calabria che ancora non è giunta a conclusione. L’ultimo provvedimento del Consiglio di Stato mette nelle condizioni il Consiglio Superiore della Magistratura di rivalutare la pratica Bombardieri-Seccia. Ma il giudizio dovrà passare attraverso le indicazioni fornite dal massimo organo della giustizia amministrativa che, nel caso in esame, è stato molto chiaro e preciso.

Il Consiglio di Stato, verificando i requisiti del ricorso per ottemperanza presentato dal magistrato Giovanni Bombardieri, attuale procuratore capo di Reggio Calabria, ha spiegato che la conoscenza del fenomeno mafioso, o di qualsiasi altro settore di competenza, deve essere provata a livello documentale ed è da qui che deve ripartire Palazzo dei Marescialli per individuare il profilo più idoneo a ricoprire l’incarico di capo della procura di Reggio Calabria.


Ed ecco quindi i paletti del Consiglio di Stato che il Csm, per forza di cose, dovrà tenere conto per rivalutare la pratica amministrativa. La quinta commissione dovrà tenere conto dell’esperienza di Domenico Angelo Raffaele Seccia nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., ai sensi dell’art. 32, lett. b), t.u. dirigenza giudiziaria. Il Csm inoltre non può far prevalere il controinteressato, Giovanni Bombardieri, relativamente al suddetto indicatore, per il solo fatto della maggiore conoscenza del fenomeno criminale ‘ndranghetista.

Altresì, il Csm deve valutare le esperienze direttive di Giovanni Bombardieri, rilevanti ai sensi art. 18, lett. a), t.u. dirigenza giudiziaria, e i relativi risultati. Deve anche considerare che Bombardieri è privo di esperienze direttive rispetto a Seccia che invece prima di passare alla procura generale della Cassazione aveva diretto due uffici direttivi, Lucera e Fermo. La quinta commissione, ancora, non può considerare la maggiore consistenza organica di un ufficio come criterio o dato che possa consentire una valutazione di prevalenza o equivalenza delle funzioni semi-direttive ivi svolte, rispetto alla valutazione delle funzioni direttive svolte in un ufficio di minore consistenza e, soprattutto, deve motivare dettagliatamente sulla comparazione relativa alle capacità relazionali, organizzative e informatiche dei candidati.

Il Consiglio Superiore della Magistratura deve considerare come dato definitivamente acclarato che Seccia vanta l’attività di coordinamento investigativo e deve considerare che analogo riconoscimento non è allo stato oggetto di un dato parimenti acclarato in capo a Bombardieri; deve considerare come dato definitivamente acclarato che il controinteressato ha menzionato nella autorelazione quattro provvedimenti relativi a reati di cui all’art. 51, comma 3- bis, cod. proc. Pen. A ciò si deve aggiungere che nell’esaminare le autorelazioni dei magistrati Bombardieri e Seccia, il Consiglio Superiore della Magistratura non potrà limitarsi a desumere la sussistenza dei dati dichiarati, ma dovrà confrontarsi con la documentazione fornita dai candidati a supporto delle proprie candidature, verificando l’idoneità di tale documentazione a comprovare quanto dichiarato e rinnovando il giudizio comparativo.

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