Nessun silenzio della Prefettura di Cosenza: infondata la richiesta avanzata da consiglieri comunali e cittadini
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La prima sezione del Tar di Catanzaro ha respinto il ricorso presentato da Raffaele Vena, Margherita Ricci, Angelo Greco, Rosaria Aiello, Nathalie Crea e Giorgio Catapano contro il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Cosenza e il Comune di Mendicino (difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo), con cui veniva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di scioglimento del Consiglio comunale per presunta violazione dei termini perentori previsti dagli articoli 259 e 262 del Testo unico degli enti locali.
I ricorrenti, nelle qualità di consiglieri uscenti, consiglieri in carica e cittadini, avevano adito il Tar sostenendo che il Consiglio comunale di Mendicino avrebbe approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre il termine di tre mesi decorrente dalla nomina della Commissione straordinaria di liquidazione, con conseguente obbligo, a loro dire, di scioglimento dell’organo consiliare.
Nel ricostruire il quadro fattuale, il Tar ha ricordato che con d.P.R. 25 settembre 2023 il Consiglio comunale era stato sciolto per le dimissioni del sindaco, con nomina di un commissario straordinario che, con deliberazione del 2 maggio 2024, aveva dichiarato il dissesto dell’ente. Successivamente, con d.P.R. 21 giugno 2024, era stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione, insediatasi il 5 luglio 2024. Le elezioni amministrative si erano svolte l’8 e 9 giugno 2024, con proclamazione degli eletti il 27 giugno e insediamento della Giunta il 28 giugno.
Secondo i ricorrenti, il termine per l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sarebbe spirato senza che il Consiglio comunale avesse provveduto, come segnalato anche dal Ministero dell’Interno con nota del 15 ottobre 2024, circostanza che avrebbe imposto lo scioglimento automatico dell’organo consiliare, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale (n. 91 del 2025).
Il Tar, tuttavia, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, prescindendo dalle eccezioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti. In particolare, il Collegio ha evidenziato che con nota protocollata del 19 dicembre 2024, il Ministero dell’Interno, cui compete l’adozione del decreto finale di approvazione o rigetto dell’ipotesi di bilancio ai sensi dell’articolo 261 del d.lgs. 267/2000, «preso atto della delibera dell’ipotesi di bilancio n. 13 del 15.11.2024 emanata dal Comune di Mendicino, ha richiesto al medesimo Comune integrazioni istruttorie».
Secondo il Tar, tale iniziativa ministeriale ha «così superato la segnalazione di inosservanza del termine di cui all’art. 262 D. Lgs. n. 267/2000 indirizzata alla Prefettura di Cosenza e superato altresì la prospettata inerzia della medesima Prefettura». Ne consegue che non può ritenersi configurabile un silenzio-inadempimento in capo alla Prefettura.
Il Collegio ha quindi chiarito che «la lamentata violazione del termine perentorio di cui all’art. 262 D. Lgs. n. 267/2000 può – al più e in termini generali – integrare un ipotetico profilo di illegittimità dell’eventuale decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato», precisando però che tale valutazione attiene esclusivamente all’atto finale di competenza del Ministero dell’Interno e non può fondare l’obbligo di scioglimento automatico invocato dai ricorrenti.
Alla luce di tali considerazioni, il Tar ha rigettato il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite «attesa la peculiarità della vicenda esaminata».

