Nel processo Reset, il Collegio (Ciarcia, Vigna e Granata) ha affrontato in modo autonomo e rigoroso il tema delle aggravanti previste dall’articolo 416 bis del codice penale, soffermandosi in particolare su due profili: la disponibilità di armi dell’associazione e il reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche lecite. Su entrambi i punti, la Corte ha ritenuto che le prove acquisite non consentissero di estendere le aggravanti all’intera confederazione criminale contestata.

La disponibilità di armi

Sul primo profilo, i giudici richiamano la giurisprudenza più recente della Cassazione, secondo cui occorre distinguere tra mafie storiche e strutture non tradizionali. In particolare viene citato il principio affermato nella sentenza 33704/2025: «Deve invero distinguersi, per la configurabilità dell’aggravante in questione, tra mafie “storiche” e mafie “non tradizionali” o “atipiche”. Per le prime, la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, mentre solo per le seconde non si può prescindere dall’accertamento della concreta disponibilità di un armamento».

Nel caso del processo Reset, la Corte evidenzia che l’organizzazione in esame non è un blocco unitario tradizionale, ma una confederazione di gruppi storicamente autonomi che si sono federati in epoca recente. Di conseguenza, «il riferimento al notorio storico e giudiziario si attenua».

I giudici sottolineano anche un dato decisivo: «Il concreto, mancato rinvenimento attuale di armi». A ciò si aggiunge la genericità della contestazione, definita come «una tautologica ripetizione della parte precettiva della norma», priva di specifiche condotte riferibili ai singoli imputati o ai singoli gruppi.

Da qui la conclusione: «Appare, dunque, arduo assegnare la responsabilità dell’aggravante a tutta la confederazione, essendo teoricamente riferibile la disponibilità di armi ad una sola articolazione di essa per fatto riferibile ad un diverso, all’epoca autonomo, gruppo criminale».

Per questo motivo, la Corte afferma che viene meno «in estensione il notorio storico e giudiziario e, quindi, dell’aggravante contestata».

Il reimpiego dei proventi illeciti

Anche l’aggravante prevista dal comma 6 dell’articolo 416 bis c.p. viene esclusa. Secondo il Collegio, «non sono emersi elementi (se non di mero sospetto) che consentano di inferire l’intervenuto reimpiego, da parte dell’associazione, dei proventi illeciti in attività economiche lecite».

La Corte evidenzia due carenze fondamentali: «Non è stato possibile, da un lato, individuare le specifiche modalità della condotta contestata, dall’altro la effettiva destinazione dei capitali provento delle attività delittuose al finanziamento di attività produttive».

A sostegno di questa conclusione viene richiamata la Cassazione n. 8790/2023, che precisa quando l’aggravante può ritenersi integrata: «Ricorre quando attraverso l’impiego del provento dei delitti venga finanziata un’attività economica in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi così influendo sulla (e alterando le) regole della concorrenza».

E viene ribadito il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’aggravante «si applichi esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche e non in altre finalità programmatiche dell’associazione».

Nel processo Reset, invece, i proventi illeciti risultano destinati principalmente al funzionamento interno della struttura: stipendi, mantenimento dei detenuti, acquisto di droga e altre spese operative. Non vi è prova, secondo i giudici, di un utilizzo per investimenti leciti in grado di alterare il mercato.

La conclusione della Corte

La conseguenza è netta: «Deve escludersi, nel caso in esame, l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416 bis c.p.». E lo stesso vale per la disponibilità di armi. Le aggravanti, pur astrattamente ipotizzate dall’accusa, non possono essere applicate all’intera confederazione perché non sostenute da un quadro probatorio sufficiente e specifico. (terza parte)