Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha accolto integralmente il ricorso di una grande azienda agricola della Piana di Sibari, disponendo l’annullamento di un atto di recupero con cui l'Agenzia delle Entrate pretendeva la restituzione di circa 200mila euro di credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, il cosiddetto Bonus Sud. Somma poi lievitata, per effetto delle sanzioni irrogate al 100% e degli interessi, fino a quota 431.816,44 euro.

I motivi della decisione

Secondo quanto sostenuto dall’ente, l’azienda esercente attività agricola, in qualità di produttore di reddito agrario e non di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 55 del TUIR, non aveva titolo per accedere all'agevolazione prevista dalla legge 208/2015 nota anche come legge di stabilità 2016. Una lettura che il Collegio ha però respinto con una motivazione chiara e netta: la norma, al comma 98 dell’articolo 1 della sopracitata legge di stabilità 2016, parla genericamente di imprese senza distinguere tra imprenditori agricoli e commerciali mentre, nella circostanza in cui il legislatore ha voluto escludere determinati soggetti dall’attribuzione del beneficio, lo ha fatto espressamente nel successivo comma 100 in cui testualmente si legge: «L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo». Le imprese agricole quindi, non vengono mai state menzionate.

Sarebbe irragionevole restrizione

Nel dispositivo inoltre, i giudici osservano come la finalità perseguita dal legislatore sia chiaramente quella di incentivare gli investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno. «L’esclusione delle imprese agricole – si legge nella sentenza – particolarmente diffuse nelle regioni destinatarie dell’intervento agevolativo, finirebbe per restringere irragionevolmente la portata dell’incentivo in assenza di una esplicita previsione legislativa». Il principio affermato dalla sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale di merito che si sta consolidando in tutta Italia e trova ulteriore conferma nell'evoluzione normativa successiva alla legge n. 208/2015, che ha progressivamente chiarito la piena legittimazione delle imprese agricole ad accedere agli incentivi per gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno. Il contribuente, difeso dagli avvocati Carmelo Salerno e Nadia Campana, ha così ottenuto non solo l'annullamento integrale dell'atto, ma anche la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.