La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Si perde il diritto alla definizione agevolata in caso di mancato o parziale versamento di quanto dovuto della prima e unica rata, oppure di due rate, anche non consecutive
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione accedendo alla sezione “Definizione agevolata” si può già procedere all’inoltro della domanda per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Potranno essere sanati i debiti affidati in riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef e Iva) e dai controlli sulle dichiarazioni, dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, e le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada.
Sono ammessi anche i contribuenti già decaduti dalle precedenti tre rottamazioni, dal “saldo e stralcio”, e dalla Rottamazione-quater (e relativa riammissione), ma solo se riferiti alle stesse tipologie di debiti. Sono invece esclusi i debiti diversi da queste categorie, compresi quelli degli enti locali e delle regioni. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica rata o fino ad un massimo di 54 rate bimestrali dell’importo minimo di 100 euro, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 30 aprile. Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accettazione della domanda indicando gli importi. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. Si perde il diritto alla definizione agevolata in caso di mancato o parziale versamento di quanto dovuto della prima e unica rata, oppure di due rate, anche non consecutive.

