Nuovi incidenti nel Casertano, Modena e Treviso, tra edilizia e ciclismo, evidenziano la fragilità della sicurezza sul lavoro e l’urgenza di prevenzione reale e responsabilità concreta dei datori di lavoro
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Ecco che nel giorno in cui San Gennaro, il 19 settembre a Napoli, ripete il suo miracolo di vita altre tre persone nella Liburia, esattamente a Marcianise perdono purtroppo la vita durante una esplosione Pasquale Di Vita, titolare della ditta Ecopartenope e due operai, Ciro Minopoli e Antonio Diodato: i tre stavano eseguendo lavori di saldatura su una sonda collegata a un silos contenente oli esausti quando, con ogni probabilità, una scintilla ha innescato la deflagrazione…Altri due sono feriti lievi. Un boato e la vita esala in un soffio tra i rifiuti.
Tiziano Bonacorsi è morto sul lavoro venerdì 12 settembre, due settimane prima di festeggiare il 59° compleanno. Vittima di un incidente nel vicino paese di Montecreto, nel caseificio Casella, dove stava lavorando all’edificazione di un muro di contenimento.
Diego Franchin, 47enne di Istrana (Treviso), è morto nelle prime ore di giovedì 11 settembre mentre in bicicletta andava al lavoro in una fungaia nella frazione di Sala.
Settembre 2025: 36morti (sul lavoro 27; in itinere 9; media giorno 2,8)
Anno 2025: 781 morti (sul lavoro 626; in itinere 155; media giorno 3,1)
- 92 Lombardia (sul lavoro 70, in itinere 22)
- 87 Veneto (67 – 20)
- 76 Campania (55 – 18)
- 67 Lazio (51 – 16)
- 66 Emilia Romagna (53 – 13)
- 59 Toscana (46 – 13)
- 54 Sicilia (40 – 14)
- 47 Puglia (41 – 6)
- 42 Piemonte (36 – 6)
- 31 Abruzzo (29 – 2)
- 25 Marche (21 – 4)
- 22 Calabria (22 – 0)
- 20 Liguria (16 – 4)
- 18 Sardegna (10 – 8 )
- 14 Friuli Venezia Giulia (13 – 1)
- 12 Umbria (12 – 0)
- 11 Basilicata (11 – 0)
- 10 Trentino (10 – 0)
- 9 Alto Adige (9 - 0)
- 5 Molise (2 – 3); Estero (5 - 0)
- 2 Valle d’Aosta (2 - 0)
Gennaio 2025: 87 morti (sul lavoro 72; in itinere 15; media giorno 2,8)
Febbraio 2025: 75 morti (sul lavoro 63; in itinere 12; media giorno 2,7)
Marzo 2025: 99 morti (sul lavoro 79; in itinere 20; media giorno 3,2)
Aprile 2025: 78 morti (sul lavoro 64; in itinere 14; media giorno 2,6)
Maggio 2025: 95 morti (sul lavoro 77; in itinere 18; media giorno 3)
Giugno 2025: 111 morti (sul lavoro 91; in itinere 20; media giorno 3,7)
Luglio 2025: 121 morti (sul lavoro 90; in itinere 31; media giorno 3,9)
Agosto 2025: 78 morti (sul lavoro 61; in itinere 17; media giorno 2,5)
Gennaio 2025: 87 morti (sul lavoro 72; in itinere 15; media giorno 2,8)
Febbraio 2025: 75 morti (sul lavoro 63; in itinere 12; media giorno 2,7)
Marzo 2025: 99 morti (sul lavoro 79; in itinere 20; media giorno 3,2)
Aprile 2025: 78 morti (sul lavoro 64; in itinere 14; media giorno 2,6)
Maggio 2025: 95 morti (sul lavoro 77; in itinere 18; media giorno 3)
Giugno 2025: 111 morti (sul lavoro 91; in itinere 20; media giorno 3,7)
Luglio 2025: 121 morti (sul lavoro 90; in itinere 31; media giorno 3,9)
Agosto 2025: 78 morti (sul lavoro 61; in itinere 17; media giorno 2,5)
Ma si danno i numeri? Non sono numeri quelli sopra elencati ma persone e come fece Sua Eccellenza Card. Matteo Zuppi, per i bambini morti nella guerra in Terra Santa, serve una preghiera per questi morti sul lavoro, per il lavoro ed a causa del lavoro; questa tavola pitagorica” sia di monito, serva "per ricordare, per dare più attenzione a questa sanguinosa ferita, a questa immane sofferenza e che volutamente possa essere solo un ricordo per tutte quante le vittime delle stragi sul lavoro. Con la speranza che fermandosi a riflettere e fare qualcosa di efficace, in termini operativamente reali, si possa ricominciare da qualcosa di nuovo e diverso e cioè da un lavoro sicuro e dignitoso.
Di certo è che “ La matematica è l'arte di dare lo stesso nome a cose diverse.”(Henri Poincarè) e poi perché si possa rammentare che non sono numeri, sono persone! Il primo dovere di chi li commenta quei dati non è giudicare l’intenzione, ma analizzare la struttura delle cose e i presupposti su cui si fondano. In questo caso, la maratona di lettura dei nomi di oltre dodicimila bambini morti in Terra Santa così come l’elenco dei numeri dei morti sul lavoro sopra riportati in Italia -dal 1° gennaio 2025 al 12 settembre 2025-solleva questioni non marginali su tre piani: l’attendibilità delle norme prevenzionistiche intesa come corretta applicazione, la coerenza storica e il messaggio politico implicito.
L’Effetto di “equivalenza morale” (lavoro=infortunio) non è da sottovalutare: presentare un unico elenco di numeri senza un contesto chiaro rischia di suggerire una simmetria di colpe e responsabilità che i fatti storici e giuridici non sempre però supportano. Partiamo dalle persone “uccise” dal lavoro e speriamo che questo faccia scegliere a tutti gli operatori del diritto di trovare altre vie e non mettere pericolo la vita degli innocenti: non può, questo, diventare il dramma del secolo!
“Spesso, quando si fa matematica ci si sforza di trovare algoritmi, ma questo sforzo stesso non sembra essere un procedimento algoritmico.”(Roger Penrose), l’uomo non è un algoritmo e pertanto nel procedere a trovare le ragioni ed a comprendere bene le motivazioni per cui ,ancora oggi, si muore cosi tanto a causa del lavoro, bisogna partire da un dato certo: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligo non delegabile del datore di lavoro che occupa lavoratori (a prescindere dalla tipologia contrattuale), che si trasfonde nella redazione del Documento di Valutazione dei rischi ( con i contenuti e secondo le modalità di cui agli artt 17, 28 e 29 del T.U. 81/08 e s.m.i).
La valutazione di tutti i rischi è l’attività fondante del più generale processo di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Rispetto a quanto già previsto dal D.lgs 626/94, tale ruolo è stato ulteriormente enfatizzato dal D.lgs 81/08, integrato e corretto dal D.lgs 106/2009, con una nuova ampia e rilevante definizione, vedasi l’art 2 del T.U. 81/08. Significativo è il richiamo all’ambito della organizzazione aziendale, quale orizzonte complessivo a cui la valutazione dei rischi deve essere riferita e che accenna alla valenza prioritaria che il legislatore del D.lgs 81/08 attribuisce alle problematiche di organizzazione del lavoro. Rilevante è l’espressa affermazione che lo scopo della valutazione è la definizione delle misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro ed il relativo programma, inteso come fondamentale strumento di gestione aziendale.
È quindi importante che nella scelta degli strumenti di valutazione dei rischi e nella loro applicazione si tenga sempre presente questa finalità qualificante di tipo prettamente operativo. La valutazione dei rischi riveste una importanza assolutamente centrale quale adempimento di diverse cruciali prescrizioni di legge: anzitutto art 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili), art 28 (oggetto di valutazione dei rischi) e art 29 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del D.lgs 81/08, come confermato dalla scelta legislativa di punire con sanzioni -le più severe - i datori di lavoro che non vi ottemperano. La rilevanza del processo di valutazione dei rischi era peraltro già evidente nella matrice giuridica da cui deriva la normativa sopracitata e cioè la direttiva 89/391/CEE che ripresa nell’art 15 del D.lgs 81/08, elenca la valutazione dei rischi come il “primo dei principi generali di prevenzione”.
La valutazione dei rischi non è però solo un principio ma è un criterio operativo secondo il quale la gestione della salute e sicurezza in azienda riceve orientamento. Rimandi normativi, principi metodologici, criteri decisionali vanno chiariti e resi comprensibili in modo da giustificare ogni scelta effettuata nella valutazione dei rischi in modo da assicurarne la non arbitrarietà, non intesa come esattezza ma come rigorosità. Deve essere sempre garantita soprattutto la correttezza nella modalità di stima delle due componenti di rischio (entità del danno ipotizzabile e la sua probabilità di verificarsi). È appunto la probabilità del verificarsi del rischio che presenta maggiori difficoltà di stima e richiede il possesso di corrette informazioni, di approccio di calcolo qualitativamente (ed a volte quantitativamente) preciso, secondo criteri comunemente consolidati in materia teorica e di calcolo delle probabilità.
Completezza, semplicità, brevità e comprensibilità sono gli indicatori di un carattere programmatorio della valutazione dei rischi nonché di una concreta applicabilità operativa. Non esiste un modello normativo per la valutazione generale dei rischi ma piuttosto diversi orientamenti aventi di solito lo status di linee guida o, solo per pochi aspetti di rischi specifici, norme tecniche.
L’analisi dei rischi è un modo per individuare e affrontare i problemi che potrebbero danneggiare l’azienda. Per condurre un’analisi delle “minacce”, si devono innanzitutto identificare i potenziali rischi che il datore di lavoro deve affrontare, poi stimare le loro probabili conseguenze se si verificano e infine stimare la probabilità che questi rischi si verifichino.
Può essere difficile, anzi lo è difficile perché ci si deve basare su consapevolezze precise e puntuali, su informazioni dettagliate come la conoscenza perfetta del ciclo produttivo e delle attività oggetto dell’azienda, sui piani di progetto, dati finanziari, protocolli di sicurezza, previsioni di marketing e altri dati pertinenti.
Tuttavia, si tratta di un importante strumento di pianificazione che può far risparmiare tempo, denaro e gestione della reputazione aziendale e personale del datore di lavoro … oltre che impedire il sacrificio di vittime quali i lavoratori occupati. Il precetto è ridurre al minimo le perdite potenziali, assistere i lavoratori, migliorare il processo decisionale valutando la gravità dei pericoli per evitare di commettere errori che potrebbero avere un costo esosissimo a volte.
Migliorare la continuità aziendale, infatti identificare correttamente e mitigare i rischi può aiutare le aziende a “sopravvivere” a eventi imprevisti e disastri. In materia di salute e sicurezza del lavoro è necessario redigere un piano programmatico degli eventi che rappresenta uno scadenzario delle misure da implementare e delle attività da svolgere in azienda, si tratta del piano di miglioramento aziendale utile ai fini valutativi dell’analisi dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il piano di miglioramento aziendale ha lo scopo di pianificare gli interventi sulla sicurezza del lavoro ed è il risultato ottenuto in seguito alla valutazione dei rischi del DVR.
Il piano deve contenere i miglioramenti da eseguire; i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure; le risorse impiegate per la realizzazione degli interventi; la data in cui è previsto l’intervento definita in base al livello di priorità.
Ma dopo una corretta valutazione dei rischi, a fronte di una loro attenta analisi, è necessario “trascriverne” l’esito in un DVR (documento di valutazione dei rischi)
Ma cos’è il DVR e perché è obbligatorio? Ma da solo basta a prevenire gli infortuni? Saranno argomenti trattati separatamente.