I giudici amministrativi hanno stabilito che i voti validi da prendere a base della percentuale di sbarramento sono quelli delle sole liste circoscrizionali e non quelli espressi solo per il candidato presidente
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Pitaro, De Nisi e Comito
Il seggio di Vito Pitaro (Noi Moderati) è salvo, almeno per ora. Il Tar Calabria ha infatti respinto i ricorsi di Francesco De Nisi e Michele Comito, che hanno sfiorato l’elezione restando però fuori dal Consiglio regionale. Insomma, due ricorsi distinti, un’unica questione: come si calcola in Calabria la soglia di sbarramento del 4% per l’ammissione delle liste circoscrizionali al riparto dei seggi del Consiglio regionale dopo le elezioni del 5 e 6 ottobre 2025. Il Tar Calabria (Catanzaro, Sezione prima) ha deciso in modo conforme in entrambe le sentenze, depositate dopo la camera di consiglio dell’11 febbraio 2026: i «voti validi» da prendere a base del 4% sono quelli delle sole liste circoscrizionali, non anche i voti espressi solo per il candidato presidente.
La contestazione: «Noi Moderati» sopra il 4% o sotto?
Nei due giudizi i ricorrenti, De Nisi (candidato nella circoscrizione Centro per Casa Riformista per la Calabria – Italia Viva) e Comito (candidato nella circoscrizione Centro per Occhiuto Presidente), hanno contestato l’attribuzione di due seggi alla lista «Noi Moderati», sostenendo che l’Ufficio centrale regionale avrebbe applicato una base di calcolo errata nel verificare la soglia prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 1/2005.
Il nodo sta nei numeri richiamati in sentenza: dopo le verifiche dell’Ufficio centrale regionale, i voti alle liste circoscrizionali risultano pari a 758.710; su questo totale Noi Moderati raggiunge 4,05% e rientra nel riparto con due seggi. Se invece si sommano anche i voti espressi solo per i candidati alla Presidenza (totale complessivo indicato in 792.723), la percentuale di Noi Moderati scende a 3,87%, sotto soglia, con effetto a catena su riparto e proclamazioni.
Da qui la richiesta, in entrambi i ricorsi, di correggere il risultato elettorale: esclusione di Noi Moderati dal riparto, rideterminazione del quoziente circoscrizionale e, conseguentemente, la proclamazione dei ricorrenti al posto di uno dei consiglieri eletti (tra i controinteressati figurano, tra gli altri, Vito Pitaro e Riccardo Rosa, eletti con Noi Moderati).
La risposta del Tar: il 4% si misura sui voti di lista
Il Tar respinge l’impostazione dei ricorrenti, ricostruendo la cornice normativa come combinato tra la legge regionale calabrese (L.R. 1/2005) e la disciplina statale di riferimento (L. 108/1968). In particolare, richiama l’articolo 15, comma 3, della legge 108/1968, dove il riparto dei seggi viene costruito sulla «cifra elettorale di ciascuna lista» e sul totale delle «cifre elettorali di tutte le liste», senza includere un parametro legato ai voti attribuiti unicamente al presidente.
In questa prospettiva, la locuzione «almeno il 4 per cento dei voti validi» non va letta in modo atomistico come totalità di ogni voto non nullo espresso nella consultazione; va invece interpretata dentro l’architettura del riparto, dove il perno sono le liste circoscrizionali. Il Tar sottolinea, inoltre, che quando il legislatore regionale ha voluto attribuire effetti ulteriori a determinate scelte di voto lo ha previsto espressamente; e che i voti al solo presidente attengono alla governabilità e all’elezione del presidente stesso, non alla composizione del Consiglio, per la quale operano regole diverse (e una diversa soglia, l’8%, riferita a presidente/liste regionali).
Perché non vale il precedente “Puglia” (e gli altri richiami)
Un punto centrale delle due sentenze riguarda la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti su altre realtà regionali: in Puglia, per esempio, i giudici amministrativi hanno valorizzato una disciplina diversa che, nel determinare il totale dei voti validi regionali, aggancia il calcolo alle cifre elettorali dei candidati presidente, circostanza prevista esplicitamente nella legge elettorale di quella regione. Cosa, invece, non riscontrabile in Calabria. Proprio questa differenza di testo normativo porta il Tar Calabria a ritenere non trasferibile quell’orientamento al sistema calabrese. Analogo ragionamento viene svolto anche rispetto a richiami all’Umbria, dove sono presenti previsioni regionali specifiche sugli effetti del voto al solo presidente.
Il “capitolo costituzionale” nel ricorso De Nisi
Nel giudizio promosso da De Nisi, oltre al merito elettorale, il Tar esamina anche la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata sull’articolo 1, comma 3, della legge regionale 1/2005. La risposta del Tar è però tranciante: «La questione è manifestamente infondata». In particolare, i giudici amministrativi non hanno ritenuto lesiva di principi costituzionali (sovranità popolare, eguaglianza e personalità del voto) la scelta calabrese di considerare, per la soglia, i soli voti di lista, perché l’elettore che vota il solo presidente compie consapevolmente una scelta che produce effetti coerenti sull’elezione del presidente, mentre è legittimo che non produca automaticamente effetti sul riparto consiliare.
L’esito: ricorsi respinti e spese compensate
Entrambe le sentenze arrivano alla stessa conclusione: ricorsi respinti nel merito, con compensazione delle spese «in ragione della peculiarità e complessità della controversia». L’assetto dei seggi contestato resta dunque invariato e la lista Noi Moderati rimane ammessa al riparto sulla base del calcolo effettuato sui soli voti di lista.


