Ed eccoci arrivati a ridosso della scadenza referendaria, dopo mesi caratterizzati da uno scontro politico sempre serrato e dai toni esacerbati. Era prevedibile: siamo di fronte a una riforma fortemente voluta dal Governo, tanto che il testo non ha avuto alcuna possibilità di essere emendato, sia dalle opposizioni che dalla maggioranza.

Il risultato è un testo integralmente governativo, in evidente contrasto con l’auspicio di Calamandrei, secondo cui, nel dibattito parlamentare sulle riforme costituzionali, i banchi del Governo dovrebbero restare vuoti. Non è andata così. La riforma è stata di fatto e di diritto voluta dall’Esecutivo (da Giorgia Meloni e Carlo Nordio) e approvata a colpi di maggioranza.

Difficile, quindi, separare il voto referendario del 22 e del 23 marzo da un voto sul Governo.

Che il referendum abbia un connaturato carattere politico è sotto gli occhi di tutti. Ma questo non significa che tutto sia consentito, e neanche che una tesi, solo perché ripetuta all’infinito, diventi vera.

Prendiamone alcune di queste tesi, tra le più ricorrenti. Sarà il lettore a decidere se alcune delle argomentazioni portate avanti in questi mesi dai promotori del Sì rappresentino un errore concettuale o, piuttosto, una scelta tattica e consapevole da parte di chi le ripete.

Prima di soffermarci sul testo della riforma, è opportuno precisare che essa è molto più articolata di quanto potremo dire in questa sede: interviene sulla duplicazione dei Csm, introduce il sorteggio “secco” per la componente togata e quello temperato per la componente laica (prima elezione e poi sorteggio), e istituisce un’Alta Corte disciplinare. Abbiamo tuttavia deciso di concentrarci esclusivamente su un punto: dimostrare che la riforma della magistratura, così come proposta, non è imposta dalla Costituzione. Il nostro obiettivo è offrire al dibattito pubblico maggiore trasparenza argomentativa.

Si sente dire spesso che la parità processuale tra accusa e difesa e la terzietà del giudice richiedano necessariamente la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, come completamento della riforma del processo penale (tendenzialmente accusatorio) del 1989 (voluta da Vassalli) e come piena attuazione dell’art. 111 della Costituzione (giusto processo).

È una lettura sbagliata, che confonde il piano processuale con quello ordinamentale. A ricordare che la sovrapposizione dei piani è impropria è la stessa Costituzione, che colloca l’“Ordinamento giurisdizionale” nella sezione I del Titolo IV, e le “Norme sulla giurisdizione” nella sezione II, dove è collocato, per l’appunto, l’art. 111. Due piani distinti, dunque.

Passando al richiamo che si fa all’adeguamento alla legge di riforma del codice di procedura penale: in primo luogo, durante la modifica del codice il legislatore del 1989 avrebbe potuto già in quella occasione procedere con la separazione delle carriere; in secondo luogo – come a tutti è noto – non è certo la Costituzione a doversi adeguare a una fonte ordinaria, sic! Si ricade nel medesimo errore di venticinque anni fa, quando la Riforma del Titolo V (quella i cui effetti continuano a interessarci con il regionalismo differenziato, per intenderci) venne presentata come una copertura costituzionale alle leggi Bassanini (1997-1999).

La Costituzione – come ha chiarito la Corte costituzionale (da ultimo con le sentenze nn. 37/2000, 58/2022) – non impone né esclude il modello della carriera unica né quello delle carriere separate: la scelta è lasciata al legislatore. Non c’è, dunque, alcuna imposizione costituzionale per il completamento di scelte legislative o costituzionali già operate.

Evidentemente, detto in altri termini, non si deve cambiare la Costituzione per attuarla, sic!

Insistere sulla tesi opposta – lo si ripete, priva di fondamento – finisce per suggerire che finora siano mancate la terzietà e l’imparzialità dei giudici.

Non esiste, peraltro, un legame necessario tra modello accusatorio e separazione delle carriere. La prova? La Corte europea dei diritti dell’uomo non ha mai ravvisato nell’assetto italiano un deficit sistemico di imparzialità e terzietà.

La separazione delle carriere può essere una opzione, forse più coerente con un modello accusatorio “puro”, ma non è un requisito imprescindibile, soprattutto quando il modello è solo “tendenzialmente” accusatorio, dovendo il pm garantire l’interesse generale alla ricerca della verità.

Per questo, sostenere che la separazione delle carriere sia intrinsecamente connaturata al processo penale italiano significa, in definitiva, commettere un errore concettuale (o compiere una scelta deliberata di narrazione).

Non regge neppure l’idea che due Consigli della magistratura siano la condizione per garantire l’indipendenza del giudice, che altrimenti seguirebbe automaticamente le tesi del pubblico ministero solo perché appartenenti alla stessa carriera, condividendo, per tanto, un presunto sodalizio di favori nella prospettiva di sedere in Csm (i pm presenti nel Csm sono solo 5 a fronte di centinaia di processi celebrati ogni giorno) e incidere sulle rispettive carriere.

Lo si ripete, con calma ma con fermezza: è estremamente grave e imprudente, per le ricadute sulla fiducia che i cittadini devono poter riporre nella giustizia, sostenere che i giudici italiani, in assenza della separazione delle carriere, non siano oggi (dal 1948) terzi e imparziali.

Questa convinzione non trova riscontro né nei fatti né nelle norme.

Basta un dato: quasi la metà dei processi penali di primo grado si conclude con un’assoluzione.

In questa prospettiva, la rigida separazione delle carriere, accompagnata dallo sdoppiamento dell’organo di autogoverno, potrebbe accentuare ulteriormente il carattere accusatorio del pubblico ministero. Ciò che oggi può apparire come una distorsione potrebbe domani diventare la regola, producendo un effetto opposto rispetto agli obiettivi dichiarati dalla Riforma.

Vediamo perché.

Considerando l’alta percentuale di non luogo a procedere e di assoluzioni, si potrebbe anche sostenere che siamo dinanzi a un iperattivismo delle procure che procedono nei confronti dei cittadini in modo eccessivamente disinvolto. Ma, con la Riforma proposta da Meloni-Nordio, quella appena richiamata rischierebbe di trasformarsi in una realtà strutturale: la separazione delle carriere e l’istituzione di un Csm per i soli pm darebbero sfogo a un potere autoreferenziale, con il rischio di un’ipertrofia dell’accusa, accentuando, quindi, quella che si configurerebbe come un potere senza limiti delle procure.

Altro che indebolimento del pm. Siamo dinanzi a una eterogenesi dei fini: le conseguenze non intenzionali delle azioni possono ribaltare il risultato atteso!

E ancora: se il vero nodo fosse il ‘lavorare a stretto contatto’ tra magistrati della stessa carriera, bisognerebbe allora mettere in discussione anche il sistema dei diversi gradi di giudizio, separando rigidamente giudici di primo grado, d’appello e di Cassazione.

Non dovremmo avere, dunque, due Csm, ma almeno quattro, se non cinque. E come la mettiamo, poi, con il rapporto tra giudice per le indagini preliminari (gip) e Tribunale del riesame? Separiamo anche lì?

A proposito di indagini preliminari, il lettore deve sapere che l’eventuale separazione delle carriere non avrà nessun effetto su questa fase processuale nella misura in cui continuerà a essere inaudita altera parte (quindi senza l’avvocato), tant’è che il gip deciderà esclusivamente sulle carte investigative proposte dal solo pm, l’indagato ancora non esiste, così come l’avvocato.

E ancora, si richiama la “parità delle armi” tra avvocato e PM davanti a un giudice terzo. Ma la “parità delle armi” non implica una piena uguaglianza tra le parti; nel processo penale esiste infatti una differenza strutturale tra le stesse. L’avvocato è un professionista privato che tutela gli interessi del proprio assistito, mentre il pubblico ministero è un soggetto pubblico che esercita un potere previsto dalla Costituzione e ha il compito di garantire l’interesse generale alla ricerca della verità. La giurisprudenza costituzionale lo ha chiarito con precisione: il pubblico ministero non può essere considerato una “parte” come le altre, perché non rappresenta un interesse privato, ma agisce come organo di giustizia nell’interesse dell’ordinamento.

Prima di chiudere, una chiosa. Un’altra tesi bizzarra è circolata durante questa campagna referendaria: l’unità delle carriere di giudici e pubblici ministeri sarebbe stata introdotta dal fascismo per limitare l’indipendenza del potere giudiziario. Basta una sola frase per smontarla: l’unità delle carriere tra giudici e pubblici ministeri risale al 1890, circa trent’anni prima dell’inizio del ventennio.

Una tesi resta falsa anche se viene ripetuta all’infinito. La forza di una riforma dovrebbe stare negli argomenti, non nella ripetizione di slogan.

La separazione delle carriere e dei Csm non è imposta dalla Costituzione; è una scelta politica, assai discutibile nel merito. E allora, presentarla come requisito essenziale di imparzialità significa: delegittimare, senza ragione, i giudici che oggi (meglio: dal 1948) lavorano nel sistema costituzionale vigente; alimentare una narrazione che mina la fiducia dei cittadini nella giustizia; semplificare la storia e la struttura del nostro ordinamento per fini di propaganda.

E si, perché si travolgerebbe il Csm così come disegnato sapientemente dai costituenti, e definito dalla Corte costituzionale come «pietra miliare dell’ordinamento».

Ancora e infine, senza senso alcuno è la tesi per la quale il sorteggio eliminerebbe l’influenza dell’Associazione nazionale dei magistrati che minerebbe i lavori del Csm. A tale associazione sono iscritti legittimamente il 98% dei magistrati italiani. Il sorteggio pescherebbe tra iscritti all’Anm. Il sorteggio, quindi, violerebbe solo il principio democratico nella composizione di un organo costituzionale senza scalfire minimamente le correnti, sempre legittime e sempre presenti se il futuro consigliere scelto dalla dea bendata sia iscritto a una di esse o, se ‘libero’, decida poi di iscriversi.

Chi afferma il contrario mente, sapendo di mentire.

Tante altre sono le criticità di un testo palesemente sciatto, ma non possiamo dilungarci oltre. Ora è necessario ribadire che il voto dei prossimi 22 e 23 marzo è un voto in difesa della Costituzione, di quella scritta da illustri e illustre costituenti. Non basta dire che è la più bella del mondo. Ora serve difenderla da un governo di destra che vuole limitare la magistratura, e non ha imbarazzo ad affermarlo: Freud (in Psicopatologia della vita quotidiana) ne parlerebbe come di un lapsus, ovverosia come di un errore apparentemente casuale che, però, non è puramente accidentale, ma esprime in forma deformata e involontaria un pensiero, un desiderio o un conflitto inconscio che il soggetto tende a censurare, ma che in questa campagna referendaria più e più volte ha palesato.

Non è invece un lapsus, ma una deliberata sciocchezza, affermare che la Riforma migliorerebbe la giustizia.

* di Ugo Adamo, Silvio Gambino, Giampaolo Gerbasi, Andrea Lollo, Walter Nocito, Fernando Puzzo (costituzionalisti)