Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Cosenza, il 24 luglio 2025, aveva respinto la richiesta di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Bartucci.

L’ordinanza è stata emessa dalla Seconda Sezione Penale – Riesame, composta dalle magistrate Emma Sonni (presidente), Chiara Ierardo e Silvia Manni (estensore), e scioglie i motivi che erano stati riservati all’udienza camerale del 18 dicembre 2025.

Il percorso cautelare e la richiesta della Procura

Secondo quanto ricostruito nel provvedimento, Bartucci era stato sottoposto alla “massima misura cautelare” con ordinanza del 2 agosto 2022, in relazione all’accusa di avere stabilmente fatto parte dell’associazione mafiosa operante nel territorio di Cosenza e indicata come guidata dal boss di ‘ndrangheta Francesco Patitucci.

Successivamente, con ordinanza del 4 maggio 2023, il Tribunale del Riesame – decidendo in sede di rinvio sulla richiesta di riesame – aveva annullato l’ordinanza genetica per difetto di gravità indiziaria, disponendo la liberazione dell’indagato.

All’esito del primo grado di giudizio, la Procura antimafia aveva chiesto al Tribunale di Cosenza il ripristino della custodia cautelare in carcere, richiamando la condanna a dieci anni irrogata a Bartucci e la gravità dei fatti accertati. Il giudice di merito aveva però respinto l’istanza, ritenendo insussistenti i pericoli di fuga e di reiterazione del reato, valorizzando il tempo trascorso, la condotta processuale e il comportamento tenuto in libertà.

Da qui l’appello del pubblico ministero, che ha sollecitato il giudice dell’impugnazione a rivalutare la decisione, richiamando, tra l’altro, il presunto ruolo attribuito a Bartucci nella consorteria e l’asserita disponibilità di supporti logistici e finanziari idonei a favorire la fuga.

La difesa

Nelle more, la difesa (rappresentata dagli avvocati Luca Acciardi e Nicola Carratelli) aveva depositato una memoria chiedendo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi o, in subordine, il rigetto nel merito. 

Nel merito, il Riesame di Catanzaro ha ritenuto che l’appello non dovesse essere accolto. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui una sentenza di condanna a pena elevata può incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, ma non produce automaticamente un aggravamento della misura: deve essere valutata insieme ad altri elementi concreti e individualizzanti, riferibili al pericolo di fuga o di reiterazione.

In questo caso, secondo l’ordinanza, l’unico vero elemento sopravvenuto indicato come “novità” era proprio la condanna di primo grado per la partecipazione all’associazione mafiosa, mentre mancavano ulteriori dati idonei a fondare un presidio custodiale.

Pericolo di fuga: elementi concreti e attuali non indicati

Sul pericolo di fuga, il Tribunale di Catanzaro ha condiviso le argomentazioni del giudice di Cosenza: per integrare tale rischio servono elementi concreti e attuali che rendano plausibile l’intenzione di sottrarsi al processo o alla pena. L’ordinanza evidenzia che, nella prospettazione della Dda di Catanzaro, tali elementi risultano descritti in modo generico, senza un ancoraggio a comportamenti specifici dell’imputato o ad altri indici individualizzanti, rimanendo insufficiente – da sola – l’entità della pena inflitta.

Pericolo di reiterazione: nessun aggancio a condotte successive

Quanto al pericolo di reiterazione, il Collegio ha escluso la sussistenza di dati idonei a dimostrare una “reviviscenza” del rischio. In particolare, è stata ritenuta non decisiva l’argomentazione legata al possibile reinserimento nel contesto locale e ai “vuoti di potere” determinati da operazioni antimafia, perché priva - secondo il Tribunale - di agganci investigativi concreti e, soprattutto, non specificamente riferita alla posizione in esame.

L’ordinanza sottolinea inoltre che, pur tenendo conto della condanna a dieci anni e della gravità del titolo di reato, Bartucci risulterebbe non gravato da condanne per criminalità organizzata in passato né da segnalazioni o procedimenti successivi ai fatti oggetto del processo che possano attestare una perdurante pericolosità sociale, nonostante sia in libertà da oltre due anni e mezzo (maggio 2023). Da qui la conclusione: allo stato, non emergono elementi, neppure indiziari, che indichino un’attuale ripresa di condotte o dinamiche criminali tali da rendere necessaria la custodia in carcere.