Magistratura

Procura di Reggio Calabria, Seccia non si rassegna: altro ricorso contro Bombardieri

Il sostituto procuratore generale della Cassazione presenta un nuovo reclamo contro l'attuale procuratore antimafia reggino. Ma il Csm non ci sta

 

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di Antonio Alizzi
20 settembre 2023
12:04
Seccia e Bombardieri
Seccia e Bombardieri

Il sostituto procuratore generale della Cassazione Domenico Angelo Raffaele Seccia non molla la procura di Reggio Calabria. È quanto emerge da una delibera dell'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura in fase di trattazione. 

Seccia contro Bombardieri, la sfida continua

Il magistrato ha nuovamente presentato ricorso contro l'attuale capo della Dda di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, chiedendo al Csm di conformarsi «alla sentenza n. 3409 del 2023 pronunciata dal CdS in sede di ottemperanza alla precedente sentenza n. 954 del 2023, sempre in sede di ottemperanza, al giudicato emesso dal CdS con sentenza n. 3662 del 10.2.2022, con cui è stata dichiarata, rispettivamente, la nullità della delibera 27.7.2022 di riconferma del dott. Bombardieri nell’incarico direttivo di Procuratore presso il Tribunale di Reggio Calabria e l’annullamento della delibera originaria di conferimento dell’incarico in data 11.4.2018 e di tutti gli atti presupposti e connessi nonché per la declaratoria di nullità della delibera del 17.5.2023 con cui il Csm ha conferito l’incarico al dottor Giovanni Bombardieri di procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, della relativa proposta di nomina e dell’atto di conferimento dell’incarico». La quinta commissione non ha votato in modo unitario sul fatto di resistere davanti al Tar del Lazio, visto che i consiglieri Daniela Bianchini e Andrea Mirenda si sono astenuti.


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Nel ricorso Seccia «ripropone la tesi sostenuta già nelle sue precedenti impugnazioni, secondo la quale non sarebbero presenti agli atti della procedura la documentazione attestante la permanenza presso la Dda del dottor Bombardieri se non dal 2012, anno del suo trasferimento, in qualità di procuratore aggiunto presso la Procura di Catanzaro».

Sempre Seccia ritiene che «sarebbero assenti, inoltre, le deleghe che attesterebbero lo svolgimento da parte del predetto magistrato di attività di coordinamento investigativo in tema di reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p.; il Consiglio Superiore, nel compiere le proprie valutazioni, si sarebbe pertanto basato unicamente sull'auto relazione allegata dal magistrato alla domanda di partecipazione al concorso, nella quale sarebbero però contenute mere affermazioni non suffragate da provvedimenti idonei ad attestare lo svolgimento della predetta attività».

 Il sostituto procuratore generale evidenzia anche che «l’avere coordinato la macroarea Jonica e poi anche la Tirrenica all’interno della Dda di Catanzaro non significa che egli abbia coordinato indagini in tema di reati ex art. 51 comma 3bis c.p.p.». Bombardieri «avrebbe quindi citato impropriamente le indagini elencate nel proprio curriculum perché svolte all’interno della sua macroarea, ma non condotte da lui direttamente (in effetti mancano le deleghe e gli atti investigativi)». L’assenza di attività espletata dal controinteressato sarebbe resa evidente dal fatto che egli ha allegato misure cautelari in cui «aggiunge la sua firma (sotto il visto del Procuratore capo) alle misure richieste dai sostituti della sua macroarea cui i procedimenti erano effettivamente delegati, per questo non può produrre altro».

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Seccia inoltre non ha dubbi nell'affermare che «una serena disamina della autorelazione evidenzia che non è vero che il dottor Bombardieri abbia fatto parte della Dda - dedicandosi dunque ai reati di sua competenza - per (come dice oggi la delibera) nove anni e sette mesi di cui ben cinque e un mese di coordinamento investigativo (in virtù del suo ruolo di Pa proposto alla macroarea Jonica e poi Tirrenica) né che si sia occupato di reati di competenza della Dda (51 comma 3bis c.p.p.) per oltre quindici anni: ed in effetti, egli non ha prodotto alcun documento attestante la designazione in Dda dall’01.04.08».

Infine, il ricorrente Seccia ribadisce che «il Csm si sarebbe basato su mere dichiarazioni contenute nell'auto-relazione del dott. Bombardieri, che quest’ultimo avrebbe documentato la sua mera appartenenza alla Dda, ma non l’attività di coordinamento, né avrebbe provato il suo ingresso in Dda dall’01.04.2008. Ciò comporterebbe l’erroneità delle conclusioni cui è giunto il Consiglio che avrebbe sopravvalutato il profilo del predetto magistrato».

 Cosa scrive l'Ufficio Studi

Per l'Ufficio Studi del Consiglio superiore della magistratura, e per coloro i quali hanno votato per la costituzione davanti al Tar del Lazio, il reclamo di Seccia è inammissibile. Tra i motivi esposti si rileva che «il ricorso del dottor Seccia è tutto incentrato, in modo assai insistito, sulla tesi della assunzione della decisione da parte del Consiglio superiore in favore del dottor Bombardieri sulla base delle sole auto-dichiarazioni dei titoli effettuata dal predetto magistrato nella propria autorelazione ed in assenza, quindi, di idonee allegazioni probatorie. Ciò sarebbe accaduto, secondo il ricorrente, innanzitutto per quanto riguarda l’aspetto relativo alla durata della esperienza in Dda del controinteressato, ma anche con riferimento alla trattazione di reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p. e in tema di coordinamento investigativo in tale settore. Più in generale, tutta la decisione si fonderebbe su mere auto-dichiarazioni e su una valutazione sbilanciata a favore del dott. Bombardieri ed eccessivamente riduttiva del profilo del ricorrente».

 La quinta commissione "difende" Bombardieri

Per il Csm, «una attenta e completa lettura della delibera consente, tuttavia, di sgombrare il campo dalla errata rappresentazione del contenuto della delibera consiliare e conseguentemente anche del profilo del dott. Bombardieri effettuata dal dott. Seccia nel ricorso, così da fugare il rischio che si possa essere tratti in inganno - anche in ragione della ripetizione della tesi del ricorrente, pur smentita documentalmente, per tutto l’arco della impugnazione di cui si discute - e da rendere sin da subito evidente che il Consiglio Superiore ha agito in piena conformità ai criteri indicati dai giudici amministrativi nel giudicato». Non è vero altresì la tesi secondo cui Bombardieri non abbia coordinato attività investigative nella Dda, ripercorrendo tutte le indagini svolte sin da quando era in servizio presso la procura antimafia di Roma, con la relativa nota di encomio firmata dall'allora procuratore generale di Roma.

Alcune delle indagini antimafia coordinate da Bombardieri

Senza dimenticare, scrive il Csm, le indagini svolte in Calabria a Catanzaro, contro le storiche cosche di ‘ndrangheta: “Grande Aracri” di Cutro, “Arena” e “Nicoscia'” di Isola Capo Rizzuto, “Farao-Marincola” di Cirò, “Ferrazzo” di Mesoraca, “Comberiati” e “Manfreda” di Petilia Policastro, “Oliverio Francesco” di Belvedere Spinello, “Vrenna-Bonaventura-Giampà”, “Cazzato” di Crotone, “Megna” e “Russelli” di Papanice. A ciò si aggiungono le inchieste "Acheruntia", contro una presunta "cellula" mafiosa operante nel comune di Acri, in provincia di Cosenza, "Dirty Soccer", il filone investigativo contro un presunto giro di calcioscommesse in Calabria e in altre regioni italiane e infine, ma non per ultimo, la delicata indagine sulla strage di Cassano, dove persero la vita Giuseppe Iannicelli senior, il piccolo Cocò Campolongo e Ibtissam Touss.

Per questi e altri motivi, la quinta commissione del Csm ritiene che siano stati rispettati «i canoni conformativi individuati dal Giudice amministrativo nella citata sentenza, essendo stata effettuata l’analisi dei profili dei due candidati ed esaminate le produzioni offerte da entrambi e gli elementi informativi emergenti dagli atti della procedura concorsuale».

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