Il presidente dell’Anm di Catanzaro interviene sullo strumento disciplinare: «La maggioranza nei collegi disciplinari sarà assegnata ai politici. E non poter ricorrere in Cassazione va contro i principi del giusto processo»
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Dove sta scritto che la riforma costituzionale sull’assetto della magistratura non intaccherà l’indipendenza di giudici e pm? In effetti il testo, così come lo si vuole modificare, dell’articolo 104 della Costituzione (quello che sottende alla cosiddetta separazione delle carriere) mantiene la dicitura «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».
Perché dovremmo preoccuparci?
A questa domanda ha risposto il giudice Giovanni Strangis, presidente dell’Associazione nazionale magistrati nel distretto di Catanzaro che ha partecipato al convegno organizzato dal comitato “Giusto dire No!” nel Teatro comunale del capoluogo.
Strangis parte da una premessa: questa riforma riguarda tutti perché «prima di essere prerogativa del magistrato, l’autonomia e l'indipendenza della magistratura sono diritti del cittadino. Perché la mia autonomia e indipendenza mi permette di applicare la legge in modo uguale al cospetto di chiunque. E avere una possibilità di applicare la legge in modo uguale garantisce l'eguaglianza di tutti davanti alla legge».
Secondo passaggio: tra scrivere e porre le basi c’è di mezzo il mare: «È vero, è scritto che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura saranno riconosciuti in Costituzione, ma come sono riconosciuti l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nella Costituzione russa, nella Costituzione della Corea del Nord, nella Costituzione iraniana? Quindi questo dimostra che non basta scrivere che la magistratura è autonoma e indipendente».
L’insidia
Dove sta, dunque, l’insidia in questa riforma? «L'insidia – dice Strangis – è in due elementi di questa riforma. Senza parlare del metodo con il quale questa riforma è stata promossa. Un metodo che è assolutamente anomalo, perché è una riforma promossa dal governo che non è detentore del potere legislativo (quello è il Parlamento, ndr). Mi dispiace per i fautori delle moderne democrazie, ma il governo non è detentore del potere legislativo».
Cos’è l’Alta corte disciplinare
Ma, tornando alle insidie, c’è da fare una premessa per i non addetti ai lavori.
Tra le altre cose, la riforma prevede la creazione di un’Alta corte disciplinare, destinata a gestire processi disciplinari che riguardano i magistrati, e sarebbe composta da quindici giudici: tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre estratti a sorte da un elenco (sempre di professori universitari e avvocati) che il Parlamento compila mediante elezione, e, infine, da sei giudici e tre pm, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie e con almeno venti anni di carriera.
L’Alta corte e la negazione del giusto processo
Fatta questa doverosa premessa, cosa dice Strangis?
Innanzitutto spiega che se un magistrato viene sottoposto al giudizio dell’Alta corte disciplinare e poi vuole fare ricorso, non potrà fare ricorso in Cassazione ma sempre davanti all’Alta corte.
«L'Alta corte è competente sul primo grado e sul secondo grado dei processi disciplinari dei magistrati, e anche sul terzo grado, che che ne dicano, quando si prevede un'Alta corte competente anche nel merito… Quindi significa che l'Alta corte è blindata, è un meccanismo che risponde a se stesso e valuta la legittimità del proprio operato autonomamente». Oggi come oggi «in Italia la legittimità dell'operato degli altri giudici è valutata da un giudice che è la Corte di Cassazione. La ricorribilità delle sentenze in Cassazione garantisce, di fatto, il giusto processo». Ma, se con la riforma, ai magistrati sarà negata la possibilità di ricorrere in Cassazione e i tre gradi di giudizio resteranno blindati tra i 15 componenti dell’Alta corte «sappiate – dice il giudice – che quando si parla di disciplinare dei magistrati si sta negando il giusto processo».
I collegi disciplinari in mano ai politici
Ed arriviamo alla mancata autonomia della magistratura, argomento che riguarda tutti i cittadini. Il problema qual è? Che «la maggioranza nei collegi disciplinari (nell’Alta corte, ndr) sarà assegnata ai politici», afferma Strangis.
Il calcolo aritmetico è presto fatto: «Vi diranno che i magistrati sono comunque in numero maggiore dei politici, perché nell'Alta corte ci saranno nove magistrati e sei politici. È una suggestione, è un'apparenza, perché noi i nove magistrati li guardiamo come se fossero ancora uniti, come se le carriere fossero unite, ma noi le stiamo separando e separandole significa che i giudici giudicheranno sul disciplinare dei giudici, i pubblici ministeri sul disciplinare dei pubblici ministeri. Quindi quando vi diranno i numeri dell'Alta corte, sei politici e nove magistrati, non ci credete, perché ci saranno sei politici, sei giudici e tre pubblici ministeri. I tre pubblici ministeri dovranno comporre collegi del primo, del secondo grado e della legittimità. A meno che la matematica non mi inganni, i tre pubblici ministeri comporranno questi collegi con i sei politici. Questo significa che la maggioranza nei collegi disciplinari sarà assegnata ai politici e questo significa che quello che finora è stato un pertugio di ingresso delle istanze politiche nel processo disciplinare, ora è diventata un'autostrada e non è neanche l'autostrada Salerno-Reggio, stiamo parlando proprio di un'autostrada senza cantieri».
La spada di Damocle sulla testa di un magistrato
A questo punto è facile immaginare che un magistrato che ha sulla testa la spada di Damocle di un’Alta corte, i cui collegi giudicanti sono composti nella maggioranza da membri di nomina politica (e non potrà fare ricorso in Cassazione), non vive sereno il proprio ruolo che rischia fortemente di essere condizionato dal potere esecutivo che avrà in mano uno strumento potente per compromettere la carriera di un giudice o di un pm. «Ecco, vedete – conclude Stangis – attraverso lo strumento disciplinare si può condizionare l’attività di un giudice e di un pubblico ministero in un modo forse ancora più sotterraneo». Anche se sulla carta garantiscono che non sarà così.


