Dovranno essere presentate dai datori di lavoro. Sono previste l’integrazione salariale per i lavoratori dipendenti e un contributo “una tantum” per i lavoratori autonomi
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Al via da oggi le domande di concessione della prestazione di integrazione salariale “unica” per le imprese che hanno subito danni a causa dell’ondata di maltempo che a gennaio si è abbattuta sulla Calabria.
La misura di sostegno economico può essere richiesta dai datori di lavoro costretti a sospendere l’attività, dai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa e dai lavoratori autonomi che hanno subito danni causati dagli eventi eccezionali di quei giorni. Ne dà notizia l’Inps. I contributi potranno essere richiesti per come previsto dall’articolo 5 del decreto legge n. 25/2026 (“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di Protezione Civile).
I datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, dovranno presentare le domande accedendo ad “OMNIA IS” raggiungibile dal sito istituzionale dell’Inps inserendo nella pagina iniziale, nella barra “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Le domande potranno essere inoltrate fino 31 maggio 2026.
I datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, dovranno presentare le domande accedendo a “CISOA Web”, raggiungibile sempre dal sito istituzionale dell’Inps tramite l’area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” - “CIG e Fondi di solidarietà”. Il datore di lavoro agricolo dovrà presentare domande separate per gli operai a tempo indeterminato e determinato e i lavoratori appartenenti ad altre qualifiche.
Per i lavoratori autonomi è prevista un’indennità “una tantum” di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni. L’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore autonomo non può superare 3.000 euro. Il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante i quali l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.
Per riceve l’integrazione salariale i lavoratori indicati dalle proprie imprese quali destinatari delle indennità potranno presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, a partire dal 20 aprile e fino al 20 giugno accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” della home page del sito web dell’Inps seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta proceduto all’autenticazione si dovrà selezionare la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.

