Punire con il carcere chi blocca una strada durante una manifestazione è compatibile con la Costituzione? La Procura di Torino, dopo una mobilitazione di cittadini Pro Gaza, apre un confronto sul rapporto tra sicurezza e democrazia
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Una Procura della Repubblica ha chiesto al giudice di sollevare una questione di legittimità costituzionale contro una delle tante norme simbolo di uno dei recenti decreti sicurezza.
È accaduto a Torino, dove il pubblico ministero titolare di un procedimento nato da una manifestazione contro la guerra a Gaza ha depositato una memoria con cui sollecita il giudice a investire la Corte costituzionale della nuova disciplina sul blocco stradale.
La vicenda trae origine da una protesta svoltasi il 17 maggio 2025, durante la quale circa duecento manifestanti hanno occupato per alcuni minuti il raccordo della tangenziale Torino-Caselle (protesta svoltasi anche a Cosenza qualche tempo dopo). Diciotto persone sono indagate per il reato introdotto dal decreto-legge n. 48 del 2025, poi convertito nella legge n. 80 del 2025, che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi impedisce la libera circolazione stradale ostruendo la carreggiata con il proprio corpo, quando il fatto è commesso da più persone riunite.
Secondo il PM, la disposizione presenta diversi profili di possibile incostituzionalità. Al di là dei tecnicismi, ciò che viene in discussione è l’idea stessa di democrazia conflittuale e, dunque, di un tratto essenziale della democrazia costituzionale.
Ogni manifestazione realmente efficace produce disagio: è nella natura delle cose. Se una protesta non altera, almeno per un tempo limitato, la normalità della vita collettiva, difficilmente riesce ad attirare attenzione sulle ragioni che la animano. I cortei rallentano il traffico, gli scioperi fermano servizi e attività produttive, i sit-in occupano spazi pubblici. La storia dei diritti sociali e politici è anche la storia dei disagi che il loro esercizio ha inevitabilmente comportato.
Naturalmente, una democrazia deve porre limiti: non tutto è consentito. Violenza, minacce, danneggiamenti e condotte che mettano in pericolo le persone possono e devono essere repressi, e, infatti, già lo sono. Qui, però, il punto è un altro: il legislatore ha scelto di ricorrere allo strumento più afflittivo di cui dispone lo Stato, il diritto penale, per colpire una forma di protesta che, pur discutibile o impopolare per alcuni, resta essenzialmente non violenta.
La memoria della Procura coglie un punto difficilmente eludibile. Fino a pochi mesi fa la stessa condotta costituiva un illecito amministrativo; oggi è punita con una pena detentiva fino a due anni. Si tratta di un salto qualitativo enorme, che il legislatore non ha realmente spiegato. Quale emergenza rendeva necessario trasformare in criminali persone sedute o sdraiate sull’asfalto? Quale improvviso allarme sociale imponeva una risposta tanto severa? Finora, a queste domande non sono state date risposte convincenti. Ma potrebbero mai esserlo?
Passando ai profili tecnici, il primo rilievo riguarda il ricorso alla decretazione d’urgenza. Secondo la Procura, il Governo avrebbe introdotto la nuova fattispecie penale senza che sussistessero i presupposti straordinari di necessità e urgenza richiesti dall’articolo 77 della Costituzione. Nella memoria si osserva che non vi sarebbe stata alcuna emergenza tale da giustificare un intervento immediato e che la materia era già oggetto di un disegno di legge in corso di esame parlamentare.
Un secondo nodo riguarda i diritti fondamentali. Il PM ritiene che la nuova incriminazione rischi di entrare in conflitto con la libertà di riunione garantita dall’articolo 17 della Costituzione e con il diritto di sciopero tutelato dall’articolo 40. Cortei, sit-in e manifestazioni pubbliche producono inevitabilmente effetti sulla circolazione; trasformare tali conseguenze in reato potrebbe alterare il necessario bilanciamento (ragionevole e non arbitrario) tra libertà costituzionali.
Dietro questi limiti, è chiaro il messaggio culturale e politico sotteso alla norma: la libertà di riunione e il diritto di sciopero pare che debbano essere considerati concessioni dell’autorità, da esercitare, sì, ma con misura, come se non fossero diritti costituzionali! Se una manifestazione viene giudicata soprattutto attraverso il prisma dell’intralcio che provoca, il rischio è che l’ordine pubblico finisca per prevalere sistematicamente sulla libertà al dissenso conflittuale.
Per tutto questo, il richiamo del pubblico ministero al corretto bilanciamento tra beni contrapposti appare centrale. Una democrazia liberale non si misura soltanto dalla capacità di garantire la libertà di circolazione, ma anche da quella di tollerare forme di dissenso scomode, perfino irritanti.
La memoria mette inoltre in evidenza un possibile problema di ragionevolezza della disciplina. Mentre il reato tradizionale di blocco stradale richiede che l’agente agisca con lo specifico fine di impedire o ostacolare la circolazione, la nuova fattispecie relativa all’ostruzione mediante il proprio corpo punisce anche chi persegua finalità diverse, come la protesta politica o sindacale, pur consapevole dell’effetto prodotto sul traffico. Secondo il pubblico ministero, questa differenza potrebbe risultare irragionevole e quindi lesiva del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
L’ultimo profilo riguarda la severità della pena. La reclusione da sei mesi a due anni è considerata sproporzionata rispetto a una condotta non violenta e spesso collegata all’esercizio di diritti costituzionali. La memoria richiama la giurisprudenza costituzionale sulla necessaria proporzione tra fatto e sanzione e sostiene che il minimo edittale previsto dal legislatore rischi di risultare incompatibile anche con la funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione.
Se il giudice accoglierà la richiesta del pubblico ministero, la questione approderà davanti alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su uno dei punti più controversi della recente legislazione in materia di sicurezza pubblica. La decisione potrebbe produrre effetti ben oltre il processo torinese, incidendo sul rapporto tra ordine pubblico e diritto di protesta, stabilendo se il legislatore abbia oltrepassato o meno i confini fissati dalla Carta. Ma già ora questa vicenda consegna una lezione politica e istituzionale: il nodo non riguarda una singola manifestazione né una specifica causa politica, bensì l’equilibrio tra autorità e libertà su cui si fonda la democrazia repubblicana (di cui abbiamo da poco festeggiato retoricamente gli 80 anni).
Forse il punto essenziale è proprio questo: una società libera non è quella in cui nessuno intralcia mai il traffico, ma quella in cui il potere pubblico resiste alla tentazione di trasformare ogni intralcio in reato.
*costituzionalista DESF-UniCal

