«Alle Regioni è precluso intervenire con discipline che incidano su istituti di protezione ambientale avente carattere unitario». È questa, in estrema sintesi, la ragione che ha indotto la presidenza del Consiglio dei Ministri a proporre ricorso alla Consulta per ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma varata dal Consiglio regionale.

La legge vietata 

La legge finita nel mirino dell’avvocatura di Stato è la 41 del 25 febbraio 2026 che interviene su una precedente norma volta alla tutela, governo e uso del territorio. Il recente ritocco legislativo eccede, per il Governo, la competenza attribuita alla Regioni. Palazzo Campanella ha infatti modificato la precedente legge ampliando il novero di enti delegati al rilascio dell’autorizzazione ambientale e alla valutazione della compatibilità ambientale (affidati alle Province, alla Città metropolitana e agli enti parco regionali). È inoltre intervenuta per escludere l’applicazione di sanzioni pecuniarie in specifiche ipotesi.

Vizio di legittimità

Per l’avvocatura di Stato, la legge promulgata presenta un vizio di illegittimità costituzionale poiché la tutela del paesaggio è materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. «Ne deriva una interferenza diretta in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» è scritto nel ricorso depositato a fine aprile. «Il vizio si configura per il solo fatto dell’intervento normativo regionale, non occorre dimostrare che il contenuto della norma regionale diverga da quello statale, né che produca effetti peggiorativi. La Regione non ha titolo per legiferare in questo ambito, a prescindere dal contenuto precettivo della disposizione».

In contrasto con la norma statale

Inoltre, afferma l’avvocatura che «anche a voler qualificare la disposizione regionale come mera modalità di attuazione della delega, essa si porrebbe comunque in contrasto con la normativa interposta dal momento che la norma statale subordina espressamente la legittimità della delega al possesso, da parte degli enti destinatari, di specifici requisiti organizzativi e tecnico-scientifici».

Il regime sanzionatorio

La seconda parte della norma incide invece direttamente sul regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale. Introduce una eccezione alle fattispecie già disciplinate «ponendo una regola autonoma rispetto a quella statale» si legge nel ricorso alla Corte Costituzionale. In particolare, prevede che «nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento edilizio non si applica la sanzione».

Vietato legiferare

Conclude l’avvocatura che «alle Regioni è precluso legiferare anche mediante disposizioni meramente riproduttive o ricognitive della disciplina statale, essendo vietata qualsiasi forma di interferenza normativa».