Una legge dello Stato e una della Regione prevedono l’ineleggibilità fra i commissari di governo e i consiglieri regionali. Per candidarsi dovrebbe andare in aspettativa o dimettersi dal ruolo 45 giorni prima delle elezioni
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E se Roberto Occhiuto fosse ineleggibile?
Ieri, nella loro conferenza stampa, le opposizioni si sono concentrate sulla permanenza in carica di Occhiuto come Presidente della giunta regionale. Ma c’è un punto giuridico ancora più complesso che potrebbe portare all’ineleggibilità del forzista. Non ci riferiamo ovviamente alle vicende giudiziarie, ma al ruolo di commissario straordinario alla Sanità e commissario per la realizzazione della rete ospedaliera calabrese.
Secondo molti giuristi nel caso in cui non si mettesse in aspettativa o dimettesse dal ruolo potrebbe configurarsi il caso di ineleggibilità. Il presupposto è la legge 154 del 1981. L’articolo 2 prevede che non possano essere eletti consiglieri regionali «nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni i commissari del Governo». Su questo sottolineiamo che non vi sia alcun dubbio sul fatto che il presidente della giunta regionale è anche consigliere regionale come previsto anche dalla Costituzione.
Ma torniamo alla legge statale sulle ineleggibilità e incompatibilità. Questa legge è stata abrogata in larga parte a livello nazionale, ma permane solo per le disposizioni sui consiglieri regionali se la Regione non legifera in materia. La Regione Calabria lo ha fatto, in particolare con la legge n° 331 del 2016. La norma non menziona esplicitamente il commissario alla sanità ma prevede, all’articolo 2, «ineleggibilità per autorità statali che esercitano poteri di controllo o vigilanza sulla Regione. Ed infine all’Art. 3 – Incompatibilità tra cariche regionali e incarichi governativi che abbiano interferenze funzionali con le attività regionali».
ll Commissario ad acta per la sanità è nominato dal Governo; opera in sostituzione della Regione per l’attuazione del Piano di rientro sanitario; assume poteri gestionali, decisionali e finanziari, anche sovraordinati rispetto alle strutture regionali ordinarie.
Leggendo quindi le norme sembra che Occhiuto non possa rimanere commissario ad acta durante la campagna elettorale per non correre il rischio di contestazioni riguardanti sia un conflitto d’interessi sia un condizionamento elettivo. D’altronde la normativa generale in tema di ineleggibilità e incompatibilità è molto più severa nel campo della sanità rispetto ad altri settori della Pubblica amministrazione al punto che l’aspettativa, anziché i canonici 30 giorni per dirigenti medici o sanitari, è allargata a 45 giorni.
Se Occhiuto vuole evitare contestazioni, allora, pare proprio che debba mettersi in aspettativa o dimettersi per la campagna elettorale. Ma in questo caso chi gestirà per 45 giorni la disastrata sanità calabrese?