Il Tribunale conferma il principio del “doppio binario” e respinge il ricorso amaranto, giudicato inammissibile anche per l’evidente tardività dell’azione
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La FIGC ha reso note oggi le motivazioni della decisione con cui il Tribunale Federale Nazionale, lo scorso 12 maggio, aveva respinto per inammissibilità il ricorso avanzato dalla Reggina nei confronti del Messina, del rappresentante legale Davis Justin Leigh e degli altri soggetti coinvolti.
Attraverso il proprio ricorso, il club amaranto aveva segnalato presunte anomalie attribuite alla società messinese durante l’attuale stagione sportiva, domandando l’intervento della giustizia federale con l’obiettivo di sanzionare eventuali irregolarità che, secondo la Reggina, avrebbero arrecato un danno sportivo sia alla formazione amaranto sia alle altre squadre impegnate nel Girone I di Serie D.
Una sentenza lunga, tecnica e particolarmente severa sul piano giuridico, firmata dal Collegio presieduto da Carlo Sica con relatore Amedeo Citarella, che affronta alcuni dei principi cardine della giustizia sportiva federale e, di fatto, smonta integralmente l’impianto accusatorio proposto dalla società amaranto.
Le accuse della Reggina: «Atti nulli e campionato alterato»
Nel ricorso depositato il 30 aprile 2026, la Reggina aveva chiesto al Tribunale di accertare presunti illeciti disciplinari commessi dagli ex dirigenti del Messina, Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissé.
Secondo la ricostruzione del club calabrese, entrambi avrebbero continuato a operare in ambito federale nonostante fossero colpiti da provvedimenti di inibizione, intervenendo direttamente nelle procedure di iscrizione al campionato, nei tesseramenti dei calciatori e nelle attività di rappresentanza sportiva della società.
Per la Reggina, gli atti compiuti durante il periodo di squalifica sarebbero stati radicalmente nulli o addirittura giuridicamente inesistenti, con conseguenze potenzialmente devastanti sulla regolarità dell’intero torneo.
Una tesi che, se accolta, avrebbe potuto produrre un vero terremoto sportivo nel Girone I di Serie D.
Il club amaranto aveva infatti chiesto: penalizzazioni in classifica; perdita delle gare; esclusione del Messina dal campionato; azzeramento dei punti ottenuti contro la società siciliana.
Contestualmente era stata avanzata anche una richiesta cautelare di sospensione del campionato e di congelamento della classifica finale.
Il principio del doppio binario
Il cuore della decisione del TFN ruota però attorno a un concetto fondamentale del diritto sportivo: il cosiddetto sistema del «doppio binario».
Secondo il Tribunale, il Codice di Giustizia Sportiva distingue in maniera netta la giustizia sportiva ordinaria e l’azione disciplinare federale.
Ed è proprio su questo punto che il ricorso della Reggina si è infranto.
Nelle motivazioni, il Collegio chiarisce infatti che l’azione disciplinare nei confronti di tesserati e società appartiene esclusivamente alla Procura Federale, come stabilito dall’articolo 118 del Codice di Giustizia Sportiva.
Un principio ribadito in uno dei passaggi centrali della sentenza: «L’accertamento di violazioni disciplinari può conseguire solo all’esito di rituale deferimento proposto dal Procuratore federale, cui l’art. 118 CGS riserva in via esclusiva l’azione disciplinare».
Tradotto: nessuna società può avviare autonomamente una sorta di procedimento disciplinare «privato» davanti agli organi federali senza un deferimento ufficiale della Procura Federale.
Secondo il TFN, il procedimento promosso dalla Reggina non poteva dunque essere trattato come un’azione disciplinare ordinaria, proprio perché mancava l’iniziativa dell’organo inquirente federale.
Il nodo decisivo: il ricorso non nasceva da un deferimento
Nella decisione, il Tribunale sottolinea anche un altro elemento fondamentale: il procedimento non era stato avviato dalla Procura Federale, ma direttamente dalla Reggina.
Un aspetto che, per il Collegio, rendeva il ricorso inammissibile già alla radice.
I giudici evidenziano inoltre che Reggina, Acireale e San Cataldese avevano già presentato esposti alla Procura Federale rispettivamente il 20 e il 15 aprile 2026.
Di conseguenza, spettava esclusivamente alla Procura Federale decidere se archiviare il fascicolo oppure procedere con un deferimento formale.
Anche la tardività ha condannato il ricorso
Ma la bocciatura del TFN non si è fermata al tema della competenza disciplinare.
Il Tribunale ha infatti evidenziato un secondo elemento ritenuto assorbente: la tardività del ricorso.
Secondo il Collegio, anche volendo interpretare l’azione della Reggina come un’impugnazione indiretta degli atti federali — iscrizione al campionato, tesseramenti o affiliazione — i termini previsti dal Codice erano ormai ampiamente scaduti.
Il CGS stabilisce infatti un limite di trenta giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza degli atti per proporre ricorso.
E su questo punto il TFN è stato particolarmente duro.
Nelle motivazioni si sottolinea infatti come il campionato sia stato disputato regolarmente fino alla conclusione; le gare contro il Messina siano state omologate senza contestazioni; nessuna società abbia presentato reclami post-gara; le sfide contro il club siciliano risalissero addirittura a ottobre 2025 e febbraio 2026.
Per il Tribunale, dunque, la conoscenza dei fatti era desumibile già da mesi.
Respinta la tesi delle scoperte tardive
La Reggina aveva sostenuto di essere venuta a conoscenza della presunta nullità degli atti solo poche settimane prima del ricorso, anche attraverso articoli di stampa e documentazione ricevuta anonimamente.
Una linea difensiva che il TFN ha però respinto senza esitazioni.
Secondo i giudici non è stata fornita alcuna prova concreta sul momento esatto della scoperta; i riferimenti ai «plichi anonimi» sono rimasti generici; mancava una collocazione temporale certa delle presunte nuove informazioni.
Il Collegio ha quindi concluso che eventuali impugnazioni sarebbero state comunque tardive.
Le altre società: fronti opposti nel Girone I
Nel procedimento sono intervenute anche diverse società del Girone I, ciascuna con interessi differenti.
L’Enna ha contestato duramente il ricorso, sostenendo che eventuali modifiche retroattive della classifica avrebbero provocato enormi danni sportivi ed economici.
Anche il Savoia ha difeso la stabilità della graduatoria finale, parlando apertamente di un utilizzo improprio del procedimento disciplinare per alterare ex post il campionato.
Di segno opposto, invece, le posizioni di Acireale e Sancataldese, che hanno aderito alle tesi della Reggina sostenendo la presunta inesistenza giuridica degli atti firmati dagli ex dirigenti inibiti e chiedendo addirittura l’esclusione del Messina dal torneo.
Il precedente Pescara e il tema della continuità sportiva
Durante il dibattimento è emerso anche un importante confronto giurisprudenziale.
La difesa del Messina, rappresentata dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Flavia Tortorella, ha richiamato un precedente del 2010 relativo al Delfino Pescara 1936, nel quale la giustizia sportiva escluse responsabilità della nuova società per fatti riferibili alla precedente gestione.
La Reggina, invece, ha richiamato una recente decisione del TFN riguardante proprio il Messina, sostenendo la continuità sportiva e la qualità di «avente causa» della nuova società rispetto alla precedente compagine societaria.
Adesso decide la Procura Federale
Nonostante la dichiarazione di inammissibilità, la vicenda non può ancora considerarsi definitivamente chiusa.
Il TFN ha infatti precisato che la trasmissione degli atti alla Procura Federale sarebbe stata «superflua» soltanto perché gli organi investigativi della FIGC erano già stati formalmente investiti della questione attraverso gli esposti presentati ad aprile.
Adesso toccherà dunque alla Procura FIGC decidere se archiviare il caso oppure procedere con un eventuale deferimento.
Ed è proprio lì che si sposta ora il baricentro dell’intera vicenda.
Per il momento, però la classifica resta invariata e playoff e playout conservano piena validità.
La sentenza del TFN, al di là degli sviluppi futuri, lascia comunque un principio molto chiaro destinato a pesare anche in futuro: nel sistema della giustizia sportiva italiana l’azione disciplinare non può nascere dall’iniziativa autonoma dei club, ma soltanto dall’intervento della Procura Federale.

