Stop. Tutto da rifare. Un nuovo scossone giudiziario – arrivato dal Tribunale Civile di Roma – rimescola le carte nella massoneria del Goi e scompagina la strategia di Antonio Seminario, il calabrese alla guida dell’obbedienza che, assieme alla Gran Loggia, aveva annullato le precedenti (e contestatissime) elezioni e disposto un nuovo voto per il prossimo 31 maggio. Per i giudici romani questa decisione va annullata, assieme ad una serie di delibere e decreti adottati nel marzo 2026 che avrebbero dovuto portare alla nuova consultazione e sancire alcune regole elettorali interne.

Il Tribunale Civile di Roma, con l'ordinanza del 27 maggio 2026 firmata dal giudice Maurizio Manzi, ha deciso di accogliere il ricorso presentato da Leo Taroni contro il Grande Oriente d’Italia.

Il dispositivo del Tribunale ha bloccato le decisioni che attribuivano alla Gran Loggia il potere di annullare le elezioni in caso di "illegittimità generalizzate".

L’ordinanza ha stabilito l’invalidità delle norme sul "talloncino antifrode": è stata sospesa, infatti, la delibera che confermava la nullità del voto in caso di mancata rimozione del talloncino identificativo dalla scheda. Il giudice ha ritenuto che introdurre "interpretazioni autentiche" su questo tema, mentre è in corso un contenzioso proprio su tale validità, non sia rispettoso della sede giudiziaria. Il caso è all’origine di uno degli scontri più aspri che si ricordino nella massoneria. Nello spoglio che ha portato all’elezione di Seminario, infatti, 248 voti a favore dello sfidante Taroni sono stati annullati proprio perché il talloncino non era stato rimosso: la decisione ha sovvertito l’esito consegnando la maggioranza al candidato calabrese, originario di Corigliano Rossano.

Il tribunale ha inoltre sospeso il mandato affidato ad Antonio Seminario di indire nuove elezioni e i relativi decreti che le avevano fissate per il maggio/giugno 2026.

Terremoto nella massoneria, i motivi della decisione

Il giudice ha rilevato il rischio di una "crisi istituzionale" e di una "duplice investitura", poiché la nomina di Seminario a Gran Maestro è ancora sub iudice (sotto giudizio) e indire nuove elezioni per lo stesso periodo creerebbe instabilità.

È stata poi rilevata l'invalidità formale delle votazioni avvenute in Gran Loggia per alzata di mano, in quanto non accompagnate da una corretta identificazione dei votanti e dalla verifica della loro legittimazione. Per chiudere il cerchio, l’ordinanza ribadisce che la Gran Loggia non ha il potere statutario di indire nuove elezioni, compito che spetta invece al Gran Maestro secondo procedure specifiche non rispettate in questo caso.

L'origine della disputa tra Seminario e Taroni

All’origine dello scontro ci sono le elezioni più contestate nella storia del Goi. Inizialmente, lo spoglio sembrava favorire la lista di Leo Taroni rispetto a quella di Antonio Seminario. Tuttavia, la Commissione elettorale nazionale (Cen) ha annullato, come detto, 248 schede perché non era stato rimosso il "talloncino antifrode". L’annullamento ha ribaltato il risultato a favore di Seminario. Taroni ha contestato la legittimità di questa decisione, sostenendo che nessuna norma interna prescrivesse la nullità del voto per la mancata rimozione del talloncino.

La vicenda ha visto diversi passaggi in tribunale. Una prima ordinanza del 2024 aveva ravvisato l'illegittimità dell'operato della Cen. Successivamente, però, gli organi interni del Goi (Corte Centrale) avevano confermato la validità dell'annullamento delle schede e la vittoria di Seminario.

Le deliberazioni della Gran Loggia del marzo 2026

L'ordinanza attuale si concentra, invece, sull'impugnazione di alcune delibere adottate dalla Gran Loggia straordinaria del 6-7 marzo 2026. In tale occasione, la Gran Loggia aveva approvato: una interpretazione autentica dello Statuto e del Regolamento per confermare il proprio potere di annullare le elezioni in caso di "illegittimità generalizzate"; la conferma che la mancata rimozione del talloncino antifrode comporta la nullità del voto, recependo una circolare interna come norma complementare e l'indizione di nuove elezioni da tenersi nel maggio 2026, demandandone l'organizzazione ad Antonio Seminario.

Le motivazioni del ricorso di Taroni

Leo Taroni ha impugnato queste delibere sostenendo, per prima cosa, che le delibere sarebbero invalide perché i verbali non indicano l'identità dei partecipanti alla votazione (avvenuta per alzata di mano), in violazione dei principi associativi e civili. Poi, secondo il ricorso, la Gran Loggia non avrebbe il potere statutario di indire nuove elezioni, compito spettante solo al Gran Maestro regolarmente in carica o ai suoi sostituti in casi specifici. Infine, sempre a parere di Taroni, l'uso dell'"interpretazione autentica" sarebbe un tentativo illegittimo di introdurre nuove norme per influenzare i giudizi pendenti sulla validità dei voti con talloncino.

Il giudice Maurizio Manzi ha accolto il ricorso di Taroni, sospendendo l'efficacia delle delibere e dei decreti del 7 marzo 2026. Nel suo ragionamento si accenna al rischio di crisi istituzionale (perché la nomina di Seminario è ancora sub judice e si potrebbe profilare una duplice investitura con le nuove elezioni). Altro punto sottolineato, tra gli altri, è l’interferenza con il contenzioso: Il tentativo di sancire la nullità dei voti tramite "interpretazione autentica" mentre il tribunale deve ancora decidere sul merito della questione è stato ritenuto non rispettoso della sede contenziosa.