Durissime le motivazioni della sesta sezione penale con le quali ha smontato in toto il giudizio di secondo grado di Salerno. Ora i giudici dovranno rivalutare tutto: ricostruzione del fatto, dichiarazioni dell’ex giudice e intercettazioni audio-video
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La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 24 aprile 2025 nel procedimento che vede imputati l’ex giudice Marco Petrini e l’avvocato Marcello Manna, difeso dagli avvocati Nicola Carratelli e Giandomenico Caiazza. La decisione è stata presa dalla sesta sezione penale – udienza del 5 febbraio 2026 – la quale ha disposto un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della stessa Corte d’appello di Salerno.
Il collegio, presieduto da Massimo Ricciarelli con relatore Angelo Capozzi, ha accolto in parte il ricorso del Procuratore generale e, soprattutto, ha individuato una serie di vizi strutturali nella motivazione della Corte territoriale, ritenuti tali da imporre la rinnovazione del giudizio, come sostenuto dalle difese.
L’impianto del processo: l’accusa di patto corruttivo “per il Patitucci”
Secondo l’imputazione richiamata in sentenza, a Petrini – all’epoca presidente della Corte d’assise d’appello di Catanzaro – e a Manna, codifensore del boss di Cosenza Francesco Patitucci, viene contestato un patto corruttivo finalizzato a ottenere l’assoluzione in appello di Patitucci, accusato all’epoca di essere uno dei mandanti dell’omicidio di Luca Bruni, con una dazione di 5mila euro e la promessa di un’ulteriore utilità: l’intervento di Manna presso Giuseppe Citrigno (Calabria Film Commission) per l’assegnazione di un contributo da 175 mila euro a favore di Mario Vitale, indicato come parente del coniuge di Petrini, contributo poi “effettivamente conseguito”. Il fatto risale al 30 maggio 2019. Nell’imputazione era contestata anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
In primo grado, il Tribunale di Salerno, rito abbreviato, aveva deciso sul perimetro dell’accusa. In appello, la Corte salernitana – “in parziale riforma” – aveva riqualificato il reato (derubricando) e rideterminato la pena, applicando anche l’interdizione perpetua a contrattare con la Pubblica amministrazione (salvo i servizi pubblici).
Il primo “colpo” della Cassazione: errore nel dichiarare inammissibile l’appello del PM
Uno dei passaggi più netti della decisione riguarda la scelta della Corte d’appello di Salerno di dichiarare inammissibile l’impugnazione della pubblica accusa in abbreviato.
La Cassazione afferma che la Corte territoriale non ha tenuto conto del principio per cui, quando contro la stessa sentenza propongono impugnazione sia l’imputato sia il pubblico ministero, l’atto del PM – se in realtà ha natura di ricorso per cassazione (perché l’appello è precluso nel rito abbreviato) – può essere trattato dal giudice d’appello ai sensi dell’articolo 580 del codice di procedura come “ricorso convertito”, con poteri però limitati ai vizi di legittimità. In altre parole: la Corte di Salerno, avendo davanti anche l’appello degli imputati, avrebbe dovuto esaminare le doglianze del PM nei limiti propri della legittimità, e non fermarsi alla tagliola dell’inammissibilità.
Il punto centrale: la Cassazione “smonta” il dubbio su Patitucci/Ioele e parla di travisamento
La parte più incisiva della sentenza arriva sul cuore della motivazione della Corte d’appello di Salerno: il “dubbio” sul procedimento a cui riferire la dazione del 30 maggio 2019.
Salerno aveva sostenuto che, a fronte di dichiarazioni “ondivaghe” di Petrini, non fosse possibile stabilire con certezza se i 5mila euro fossero legati al processo Patitucci o a un diverso procedimento indicato come Ioele; da qui, l’idea di una “disponibilità generica dietro compenso” e la scelta di sussumere la condotta nell’articolo 318 del codice penale (corruzione per l’esercizio della funzione) e nell’articolo 321 del codice penale per il privato.
La Cassazione definisce questa costruzione contraddittoria e fondata su un travisamento della prova dichiarativa. Il Collegio evidenzia che la Corte di Salerno ha selezionato solo alcuni interrogatori (31/1/2020, 5/2/2020 e incidente probatorio 13/10/2020), ma ignorando altri passaggi successivi (25/2/2020, 29/2/2020, 17/4/2020) in cui – si legge – Petrini avrebbe ricondotto in modo univoco la dazione “immortalata” dall’intercettazione audio-video al processo Patitucci, spiegando la coesistenza di due distinti episodi corruttivi (Patitucci e Ioele). In sostanza, per la Cassazione il “dubbio” costruito dall’appello non regge perché nasce da una lettura parziale e “distonica” delle stesse dichiarazioni del chiamante.
Non solo: la Suprema Corte sottolinea anche l’incoerenza interna della sentenza salernitana, che da un lato parla di dichiarazioni “ondivaghe”, e dall’altro mantiene un giudizio di credibilità complessiva su Petrini, salvando un “nucleo centrale” (la consegna del denaro) ma svalutando ciò che serve a definire a quale processo fosse collegato il patto.
Altro punto demolitorio: la derubricazione a 318 è “fatto diverso” e viola la correlazione
La Cassazione non si limita a dire che la motivazione è illogica: aggiunge che la Corte d’appello di Salerno, derubricando, ha in realtà costruito un fatto diverso rispetto alla contestazione originaria, violando gli articoli 521-522 del codice di procedura penale e l’articolo 604 del codice di procedura penale.
Secondo gli ermellini il ragionamento è chiaro: l’accusa riguardava una corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale) collegata a uno specifico processo e al vantaggio da arrecare a una parte. Il “dubbio” della Corte d’appello ha portato a elidere proprio quell’elemento costitutivo (processo determinato più favore/danno in quel processo) e a sostituirlo con uno schema diverso: un asservimento del magistrato all’interesse “privatistico” dell’avvocato, svincolato dal processo indicato in imputazione e “fondato” su un elemento nuovo (il riferimento al procedimento Ioele come alternativa). Per la Cassazione, questo non è più un semplice cambio di etichetta giuridica: è una riscrittura del fatto che incide sul thema probandum e sulla difesa, e quindi non può essere fatta dal giudice “ex officio” per salvare la condanna.
Il Collegio chiarisce che, in casi del genere, la conseguenza è la nullità ai sensi dell’articolo 604 e la necessità di un nuovo giudizio nel rispetto delle regole di correlazione.
Critica alla scelta di Salerno sulle intercettazioni
Un altro passaggio di censura riguarda il modo in cui la Corte d’appello ha ribaltato il “costrutto probatorio”: da una sentenza di primo grado che poggiava sulle dichiarazioni di Petrini riscontrate dalla prova tecnica, a una sentenza d’appello che definisce le intercettazioni come «prova inconfutabile piena, diretta ed esaustiva» “senza necessità di ulteriori riscontri”.
La Cassazione bolla questa impostazione come illogica: la prova tecnica può dimostrare una dazione, ma non basta – da sola – a provare il pactum sceleris, cioè il rapporto sinallagmatico tra utilità e atto/funzione. E proprio perché la prova dichiarativa di Petrini è centrale, la Corte d’appello non poteva “congedarsi” dai criteri di valutazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale (anche in termini di valutazione frazionata), che invece risultano assenti o trattati in modo non coerente.
L’orario della busta e il “travisamento” del tempo
La Cassazione rileva anche un travisamento legato al dato temporale su una sequenza video: la sentenza d’appello avrebbe valorizzato la tesi che Petrini aprì la busta “30 minuti prima” o “qualche minuto prima” rispetto a un determinato passaggio, mentre dagli atti – richiamati in sentenza – risulta che la busta consegnata alle 10:43:21 sarebbe stata aperta alle 13:45:58. Questo scarto, per il Collegio, impone una rivalutazione della prova tecnica nel nuovo giudizio, anche in correlazione con il compendio dichiarativo di Petrini.
La Calabria Film Commission: nessuna “assoluzione” sul capo, ma tema dentro la ricostruzione del patto
Sulla parte della condotta legata all’interessamento per il contributo filmografico, la Cassazione precisa che l’esclusione di quella “pattuizione” non costituisce una vera e propria statuizione assolutoria autonoma, perché la Corte d’appello ha ricondotto tutto a un unico fatto corruttivo, incidendo solo sulla composizione del “prezzo” della corruzione.

