La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Erminia Cerchiara, originaria di Cassano all’Ionio, contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 7 ottobre 2025, emessa nel filone cautelare del processo Athena, l’indagine antimafia della Dda di Catanzaro sul gruppo Abbruzzese di Lauropoli, frazione del comune sibarita.

La decisione, assunta nell’udienza del 3 febbraio 2026, arriva dopo che il Tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva revocato la sostituzione disposta dal gup di Catanzaro il 24 giugno 2025 - che aveva concesso gli arresti domiciliari in luogo del carcere - applicando nuovamente a Cerchiara la custodia cautelare in carcere in relazione all’imputazione di partecipazione alla sospetta associazione mafiosa capeggiata, secondo l’accusa, dal compagno Luigi Abbruzzese, in qualità di “reggente”.

In udienza il sostituto procuratore generale Fulbio Baldi aveva chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. La difesa, invece, con gli avvocati Antonio Iorio e Giorgia Greco, aveva insistito per l’accoglimento del reclamo presentato nell’interesse di Erminia Cerchiara.

La “memoria” tardiva e il contraddittorio: la risposta della Cassazione

Il primo fronte difensivo riguardava la scelta del Tribunale di ritenere tardiva una “nota di replica/memoria” depositata prima dell’udienza camerale del 7 ottobre 2025.

Secondo la Suprema Corte, i motivi risultano generici e aspecifici, anche perché le stesse difese sottolineavano che non erano stati introdotti elementi nuovi, ma già noti alle parti. Il Collegio afferma che «i motivi appaiono, dunque, articolati in modo generico ed aspecifico non essendo stato in concreto evidenziato l’eventuale pregiudizio subìto e l’interesse sottostante alla censura», richiamando inoltre il regime tassativo delle nullità e giudicando corretta la valutazione del Tribunale.

La Cassazione conclude che «il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto tardiva la memoria» e che, nel caso specifico, «non emerge un profilo di illegittimità della decisione del Tribunale a fronte di deduzione delle parti generiche ed aspecifiche sul punto». Viene anche sottolineato che lo stato degli atti era «del tutto noto alle parti» e che il deposito era «oggettivamente posto in essere in violazione del disposto normativo evocato quanto al termine previsto».

Esigenze cautelari

Il secondo blocco di motivi riguardava la scelta di applicare la misura più afflittiva e la presunta carenza di motivazione su esigenze cautelari e pericolo di reiterazione. La Cassazione ribadisce, in via preliminare, un principio di metodo: nel giudizio di legittimità sulle misure personali non si entra nella rilettura del fatto o in una diversa valutazione delle circostanze già vagliate.

Sul merito, la Corte valorizza in modo esplicito l’impianto dell’ordinanza del riesame: «Il Tribunale del Riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva sia quanto alla provvista indiziaria che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata» rientranti nell’ipotesi di reato del 416 bis del codice penale. E richiama un dato ritenuto particolarmente significativo: l’esistenza di una sentenza di condanna di primo grado a otto anni per la stessa imputazione, indicata come ulteriore elemento di conferma del quadro.

Per la Cassazione, il Tribunale ha correttamente collegato gli indizi e la contestazione associativa alla disciplina delle presunzioni cautelari: «Ha tratto conseguentemente conclusioni logiche attesa la ricorrenza, nel caso di specie, della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale».

Legami, ruolo e mancata rescissione: perché non bastano domicilio e tempo trascorso

La Suprema Corte evidenzia anche la valutazione svolta su ruolo e legami: «Richiamato il ruolo ricoperto dalla ricorrente nel sodalizio, nonché la assoluta mancanza di qualsiasi valido elemento per poter ritenere intervenuta la rescissione del legame con il sodalizio criminale», legame che, secondo la motivazione, risulterebbe «rafforzato dalla presenza di rilevanti e non contestati legami personali e familiari». Da qui la conclusione che il carcere resti la misura più adeguata.

Sul punto delle presunzioni in materia di 416 bis, la Cassazione ricostruisce la “doppia presunzione” quella citata e contenuta nell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, affermando che, in presenza di gravi indizi e senza un quadro che escluda esigenze cautelari, «deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere».

Il “tempo silente”: serve la prova della rottura stabile con l’associazione

La difesa aveva richiamato anche il tema del tempo trascorso. La Cassazione chiarisce che il fattore tempo può entrare nella valutazione, ma nel caso di partecipazione mafiosa la presunzione di pericolosità può essere superata solo con elementi che indichino la stabile rescissione dei legami. La Corte afferma che «può essere superata solo quando emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa».

Nel caso concreto, la Cassazione sottolinea: «Nessun elemento in tal senso risulta effettivamente allegato dalla difesa» di Erminia Cerchiara e richiama quanto già evidenziato dal Tribunale, cioè «l’irrilevanza del tempo trascorso» e «la mancanza di qualsiasi elemento indicativo della effettiva rescissione del legame», richiamando anche la condanna di primo grado.