Il Tribunale di Cosenza spiega metodo, criteri e riscontri: credibilità soggettiva, convergenza delle chiamate e ruolo decisivo delle intercettazioni
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Nel processo Reset, una parte rilevante dell’impianto probatorio è fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Corte dedica un’ampia sezione della motivazione alla spiegazione del metodo di valutazione di tale prova, chiarendo in modo puntuale perché i racconti resi siano stati ritenuti attendibili e utilizzabili ai fini della decisione.
Il percorso logico seguito dai giudici parte da un criterio cronologico: «Il percorso logico seguito nella esposizione delle risultanze istruttorie parte dalle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia esaminati, seguendo il criterio temporale dell’inizio della collaborazione per ciascuno di essi».
Questa impostazione consente, secondo la Corte, di ricostruire in modo progressivo «le vicende delle associazioni criminali operanti sul territorio di Cosenza e provincia».
I criteri di valutazione della prova collaborativa
La Corte richiama in modo espresso i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, soffermandosi in particolare sulla sentenza della Cassazione n. 39489/23. I giudici ricordano che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori deve investire tre profili inscindibili: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni.
In motivazione si legge: «La valutazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità o in reità deve avere ad oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante, l’attendibilità delle dichiarazioni e l’esistenza di riscontri esterni».
E viene precisato che tale vaglio «non si deve articolare lungo linee separate, posto che l’uno aspetto influenza necessariamente gli altri». Il convincimento del giudice, chiarisce la Corte, deve formarsi «sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo».
I riscontri e la convergenza delle chiamate
Quanto ai riscontri richiesti dall’articolo 192 comma 3 c.p.p., la motivazione sottolinea che essi devono essere «univoci e individualizzanti», capaci di collegare direttamente il dichiarante ai fatti e agli imputati.
La Corte ribadisce che anche più chiamate di correo possono riscontrarsi reciprocamente, ma solo a precise condizioni: «Deve risultare positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante» e «deve esservi la convergenza delle varie chiamate». Inoltre «deve esservi l’indipendenza delle chiamate» e «deve sussistere l’autonomia genetica delle chiamate».
In questo senso, eventuali divergenze su aspetti secondari non inficiano la prova, purché vi sia «la concordanza sul nucleo essenziale del narrato».
Il “pentimento” e l’assenza di automatismi
Un passaggio centrale della motivazione riguarda il significato del pentimento. La Corte chiarisce che la collaborazione non equivale a una trasformazione morale del dichiarante: «il c.d. “pentimento”, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche», secondo i giudici, «non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine».
Ne consegue che l’attendibilità del collaboratore non deriva dalla sua scelta di collaborare, ma dalla coerenza, precisione e riscontrabilità del suo racconto.
La pluralità dei collaboratori esaminati
Nel processo Reset sono stati ascoltati numerosi collaboratori, tra cui Barone, Galdi, Acri, Bruzzese, Impieri, Foggetti, Foggetti, Lamanna, Pulicanò, Zappia e Zaffonte. Secondo la Corte, le loro dichiarazioni, pur provenendo da epoche diverse e da ruoli differenti all’interno delle consorterie, convergono su alcuni punti fondamentali: l’esistenza di una struttura mafiosa unitaria, la divisione dei territori, il sistema della bacinella comune, il ruolo dei vertici e la continuità dell’organizzazione nel tempo. Questa convergenza è ritenuta particolarmente significativa perché «le varie chiamate si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum».
Il supporto delle intercettazioni
Un ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale di Cosenza è il ruolo delle intercettazioni telefoniche e ambientali, che affiancano e corroborano il narrato dei collaboratori. La motivazione evidenzia che il compendio probatorio si fonda «in misura ancora maggiore, dagli esiti dell’attività di captazione disposta su alcune utenze telefoniche e delle captazioni eseguite in occasione dei colloqui effettuati tra alcuni appartenenti al sodalizio mafioso».
Le conversazioni intercettate, in particolare quelle avvenute nell’abitazione di Patitucci, sono considerate riscontri diretti e autonomi.
Alla luce di questo quadro, la Corte ritiene che il materiale dichiarativo sia stato valutato «secondo un sistema di valutazione di tipo complessivo e non atomistico», in conformità ai principi della Cassazione. Le dichiarazioni dei collaboratori, integrate dai riscontri oggettivi e dalle intercettazioni, vengono dunque poste a fondamento della ricostruzione della confederazione mafiosa contestata nel processo Reset. (ottava parte)







