Nel capo 171 – lo scambio politico-mafioso contestato a Rende – l’appello della Dda punta a ribaltare il primo grado contestando non tanto un singolo passaggio, quanto l’impostazione complessiva con cui il Tribunale avrebbe letto il materiale probatorio. È un atto d’accusa “tecnico”, costruito su principi di legittimità e sulla valorizzazione di indici fattuali, ma resta pur sempre la prospettazione di una parte processuale: sarà la Corte d’appello a stabilire se quel compendio supera davvero la soglia dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. La vicenda giudiziaria si riferisce alle elezioni comunali del 2019.

La cornice: come la Dda chiede di leggere il capo 171

L’appello richiama, come bussola, la giurisprudenza della Cassazione sul patto elettorale con modalità mafiose. In sintesi: l’intesa può essere provata anche in via indiziaria, attraverso “spie” concrete che descrivono natura e contesto dell’accordo. La Procura insiste su tre indicatori ricorrenti: la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati coinvolti nella raccolta dei consensi e l’utilità del loro apporto nella zona di influenza dell’organizzazione. E ribadisce un passaggio decisivo: ciò che conta è la serietà della promessa nel momento in cui nasce l’accordo, mentre le sopravvenienze e perfino il risultato elettorale (ad esempio il mancato incremento di preferenze) vengono indicati come elementi non decisivi per escludere il patto.

Marcello Manna, il “beneficiario” politico nella ricostruzione dell’accusa

Nel capo 171 l’appello colloca Marcello Manna nel segmento politico della pattuizione. La Procura rimanda alle “considerazioni svolte analiticamente finora” sulla sua posizione: il senso, però, è chiaro. Per l’accusa, il patto non sarebbe una suggestione ma una dinamica ricostruibile attraverso condotte e interazioni lungo l’intero sviluppo delle vicende. È il punto in cui la Dda prova a legare l’accordo (formazione) alle condotte (attuazione), sostenendo che i fatti non si esauriscono nel “parlato” ma producono conseguenze e attivazioni.

Pino Munno come “prezzo” e collegamento

Per Pino Munno, la Procura scrive che la responsabilità emergerebbe perché risulterebbe la sua attivazione in due direzioni: da un lato per «soddisfare direttamente talune pretese» attribuite ai fratelli D’Ambrosio come prezzo dei voti ottenuti grazie alla loro opera di procacciamento; dall’altro per «computare» (nel senso di raccordare) Manna, operando come latore di messaggi. È un passaggio centrale dell’appello: la Dda prova a dimostrare che l’accordo non resta astratto, perché qualcuno - secondo l’accusa - si muove per renderlo operativo, riempiendo di contenuto la sequenza di comportamenti.

Massimo D’Ambrosio, l’assoluzione “contraddittoria” secondo la Procura

Il capitolo più duro dell’impugnazione riguarda Massimo D’Ambrosio. La Dda accusa il Tribunale di essersi contraddetto: prima avrebbe riconosciuto che, per il 416 ter ratione temporis, non servono singoli atti di minaccia o sopraffazione se l’indicazione di voto è percepita all’esterno come proveniente dal clan e “coperta” dalla forza intimidatrice del vincolo associativo; poi, però, avrebbe assolto sostenendo che dalle intercettazioni non emergono minacce o sopraffazioni.

Per l’appello è un corto circuito logico: la sentenza si baserebbe per l’assoluzione su ciò che, in premessa, dichiara non necessario. Qui la Procura innesta anche il tema del metodo mafioso “silente”, cioè capace di operare senza minacce esplicite quando la forza del gruppo rende superfluo l’avvertimento.

Adolfo D’Ambrosio e il contesto associativo richiamato dalla Dda

Nell’appello si parla anche del vertice del gruppo, Adolfo D’Ambrosio, indicato come soggetto apicale e ristretto per buona parte del periodo in regime di 41 bis. L’appello lo richiama per rafforzare l’idea di un contesto territoriale connotato, dove – secondo la Procura – la forza intimidatrice sarebbe un dato “di sistema” e non un episodio. Il pm Corrado Cubellotti cita anche un passaggio attribuito a un collaboratore, secondo cui la cosca avrebbe già procacciato voti in una campagna precedente (2014), elemento che l’accusa usa per spiegare continuità e capacità operativa sul territorio. Adolfo D'Ambrosio, nel rito abbreviato, è stato assolto.

I mediatori: Scarlato , Perri Sandro e Scarlaro Orlando

Sul fronte dei mediatori, l’appello indica Orlando Scarlato, Sandro Perri ed Eugenio Filice come figure che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbero aderito al patto e lo avrebbero facilitato. Il punto della Dda è netto: le utilità conseguite (o promesse) non sarebbero un dettaglio, ma «indici rivelatori concreti» dell’adesione al patto, perché rappresenterebbero il compenso del contributo offerto al perfezionamento dell’accordo.

Metodo mafioso anche senza minacce: la “silenziosità” come forza

Nel capo 171 la Dda insiste sul concetto di metodo mafioso non necessariamente rumoroso. Richiama il principio secondo cui l’aggravante può configurarsi anche con un «messaggio intimidatorio “silente”», quando l’associazione ha raggiunto una forza tale da rendere superfluo l’avvertimento e persino il ricorso a violenze o minacce esplicite. In questa prospettiva, l’appello prova a neutralizzare una delle difese classiche: “non si vede la minaccia, quindi non c’è metodo mafioso”. Per la Procura, in certi contesti, la minaccia è nel contesto stesso, nel nome, nella storia, nella capacità di orientare il territorio.

Intercettazioni: per la Dda “prova diretta”, non frammenti da isolare

Un altro asse dell’appello è la forza probatoria delle intercettazioni. La Procura contesta che il Tribunale abbia ridotto le conversazioni a dialoghi neutri o “confidenziali”, sostenendo invece che il giudice debba valutarne il significato con criteri di linearità logica e senza pretendere riscontri “automatici” quando il contenuto è già, di per sé, fonte di prova.