L’impugnazione della Dda di Catanzaro sul processo Reset, rito ordinario, apre un capitolo specifico dedicato al cosiddetto “gruppo Presta” (capo 1) e, in particolare, alle posizioni di Armando Antonucci e Fabio Giannelli. Nell’atto, il pubblico ministero Corrado Cubellotti chiede una riforma della motivazione con cui il Tribunale di Cosenza ha assolto i due imputati dall’accusa di partecipazione all’associazione di tipo mafioso (articolo 416 bis), ritenendo la decisione di primo grado viziata sotto più profili.

Il punto di partenza dell’appello: perché la Dda chiede la riforma della sentenza

La Procura distrettuale, coordinata dal procuratore capo Salvatore Curcio, sostiene che la motivazione del Tribunale collegiale di Cosenza vada corretta perché, a suo dire, sarebbe «omessa, incompleta, contraddittoria e, comunque errata sia in fatto, sia in diritto», anche per quanto riguarda la valutazione delle prove e l’applicazione dei principi di legittimità sulla condotta di partecipazione in un sodalizio mafioso, richiamando il quadro di riferimento delle Sezioni Unite (sentenza Modaffari 2021) e i criteri sui riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Nel capitolo, la Dda di Catanzaro ricostruisce preliminarmente il perimetro del gruppo “Presta” sulla base delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori (tra cui Ivan Barone, Francesco Galdi, Franco Bruzzese, Daniele Lamanna, Adolfo Foggetti, Nicola Acri, Mattia Pulicano’, Diego Zappia, Giuseppe Zaffonte) e soprattutto valorizza il contributo del collaboratore Roberto Presta, indicato come snodo per l’inquadramento delle dinamiche interne e dei rapporti con altre articolazioni del contesto criminale.

Il contesto delineato: “bacinella comune” e gestione del gruppo

L’atto fa riferimento alla descrizione del gruppo come articolazione operante sul territorio di Roggiano Gravina, con l’indicazione del ruolo attribuito dai collaboratori a Francesco Presta detto “Franco” come figura di comando, anche durante la detenzione, con il supporto di familiari e uomini ritenuti vicini. In questo quadro, la Procura richiama il tema della “bacinella comune”, cioè una cassa nella quale, secondo la ricostruzione riportata, sarebbero confluiti proventi di attività illecite – in particolare estorsioni e stupefacenti – per sostenere stipendi e mantenimento dei detenuti.

Perché le posizioni di Antonucci e Giannelli diventano centrali

Secondo la Dda, proprio dentro questo contesto si colloca il nodo delle assoluzioni di Antonucci e Giannelli. Nell’atto si sottolinea che entrambi risultano già condannati, in un diverso procedimento, per associazione finalizzata al narcotraffico e reati-fine, mentre nel procedimento Reset la contestazione riguarda la partecipazione al 416 bis come soggetti ritenuti intranei al gruppo “Presta”.

L’accusa evidenzia che, per questi due imputati, le principali fonti di prova richiamate sarebbero le dichiarazioni del collaboratore Roberto Presta e gli esiti di intercettazioni, oltre ad attività di osservazione e videosorveglianza. Da qui, la richiesta: rivalutare la motivazione del primo grado perché - secondo la Dda - avrebbe ristretto in modo improprio il significato degli elementi di prova al solo narcotraffico, senza cogliere indici e condotte che, nell’impostazione dell’appello, sarebbero compatibili con la contestazione mafiosa.