Restano gli arresti domiciliari per Sergio Del Popolo. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, seconda sezione penale, ha respinto l’appello della Procura contro l’ordinanza con cui, il 25 luglio 2025, il Tribunale collegiale di Cosenza aveva già rigettato la richiesta di aggravamento della misura, con il ripristino della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento, emesso all’esito dell’udienza camerale del 13 gennaio 2026 e depositato successivamente, riguarda la posizione dell’imputato condannato in primo grado a 15 anni e 8 mesi di reclusione e a 14mila euro di multa, anche per l’ipotesi di associazione mafiosa, oltre che per contestazioni di estorsione consumata e tentata estorsione, in concorso con altri.

Il passaggio dal carcere ai domiciliari

Del Popolo era stato inizialmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere, ma il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 26 febbraio 2024, aveva disposto la sostituzione con i domiciliari, ritenendo l’imputato incompatibile con il regime carcerario per ragioni di salute. Dopo la sentenza di primo grado, la Procura aveva chiesto di inasprire la misura, ma la richiesta era stata rigettata dal Tribunale di Cosenza. Da qui l’appello ex articolo 310 del codice di procedura penale presentato dall’ufficio requirente al Riesame.

Le ragioni della Procura e la risposta del Riesame

Secondo l’impostazione della Procura, la misura attenuata sarebbe stata disposta sulla base di una valutazione ritenuta approssimativa del quadro clinico; inoltre, l’intervenuta condanna e la natura “aperta” della contestazione associativa avrebbero imposto, a loro avviso, il ripristino della misura più afflittiva.

Il collegio del Riesame, però, ha ritenuto l’appello infondato. In motivazione, i giudici richiamano il principio per cui, quando vi sia stato un affievolimento della misura per motivi di salute, il giudice chiamato a decidere sull’eventuale aggravamento deve bilanciare le esigenze cautelari con la tutela delle condizioni sanitarie dell’imputato. E, nel caso concreto, viene sottolineato come la Procura non abbia allegato un miglioramento dello stato di salute, limitandosi a contestare la correttezza della precedente decisione di “gradazione” della misura: un profilo che, per il Tribunale, non può essere rimesso in discussione in questa sede, anche perché sulla questione si sarebbe formato un giudicato cautelare.

Il Riesame osserva inoltre – in via incidentale – che dagli atti emergerebbe come la sostituzione del carcere con i domiciliari non sia stata il frutto di una verifica sommaria, ma l’esito di un percorso valutativo in cui sarebbe stata riscontrata l’impossibilità di garantire adeguate cure in ambiente detentivo.

Nessun elemento “nuovo” sulle esigenze cautelari

Sul versante strettamente cautelare, il collegio evidenzia che, anche a voler superare le criticità poste sul tema sanitario, non risultano allegati elementi concreti e attuali idonei a dimostrare un effettivo aggravamento dei pericula libertatis. Il Tribunale richiama, in sostanza, l’assenza di violazioni delle prescrizioni dei domiciliari nel periodo di restrizione, e la mancanza di indicazioni su condotte o collegamenti attuali con il contesto ambientale in cui sarebbero maturati i fatti oggetto di giudizio.

Pertanto, la misura in atto viene ritenuta adeguata a contenere la pericolosità sociale e, allo stato, l’unica compatibile con le condizioni di salute dell’imputato. Sergio Del Popolo è difeso dagli avvocati Antonio Quintieri ed Andrea Manna.